Lettere di compliance per far emergere i conti all’estero

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Focus su alcuni aspetti operativi in ordine alle lettere di compliance che stanno arrivando ai contribuenti al fine di far emergere i conti detenuti all'estero.

Lettere di compliance per far emergere i conti all'estero

Con il provvedimento n. 40601 dello scorso 8 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate ha annunciato anche per quest’anno l’invio delle comunicazioni volte al corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale da parte dei contribuenti italiani per le attività finanziarie detenute all’estero nel periodo d’imposta 2018.

L’invio delle lettere per l’adempimento spontaneo rientra nella politica di compliance avviata da tempo dall’Agenzia delle entrate, che consiste nel mettere a disposizione del contribuente le informazioni in possesso dei propri archivi informativi al fine di stimolare, nel caso specifico del monitoraggio fiscale, il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legge 167 del 1990 relativi alla detenzione di attività detenute all’estero e di favorire l’emersione spontanea degli eventuali redditi di capitale di fonte estera (interessi, dividendi e altri proventi finanziari).

Lettere di compliance per far emergere i conti all’estero

La platea dei contribuenti interessati, che si rammenta essere costituita solo da persone fisiche (o enti non commerciali ed assimilati) fiscalmente residenti in Italia nel periodo d’imposta 2018, è state individuata incrociando i dati ricevuti dall’Agenzia delle entrate da parte delle Amministrazioni fiscali estere aderenti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, secondo il Common Reporting Standard, il cd. CRS.

Il CRS, la cui base giuridica a livello europeo è costituita dalla Direttiva 2014/107/UE, è lo strumento in base al quale dal 2016 gli Stati aderenti si scambiano in modalità automatica le informazioni sui conti finanziari detenuti da soggetti residenti negli altri Stati al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale internazionale.

Le informazioni così acquisite dall’Amministrazione finanziaria costituiscono un importante strumento di controllo per verificare che i contribuenti italiani possessori di asset all’estero abbiano adempiuto agli obblighi a loro carico.

Tuttavia è necessario fare delle precisazioni, partendo dalla considerazione che l’attività di selezione è stata svolta come si è detto sulle informazioni acquisite tramite il CRS.

Questo comporta che sono oggetto di scambio automatico solo gli asset rientranti nella definizione di “conto finanziario” rilevante ai fini del CRS (ad esempio conti corrente), restando pertanto esclusi tutti i beni di natura diversa detenuti all’estero, ad esempio beni immobili (in realtà già oggetto di autonomo scambio automatico di informazioni all’interno dell’UE) o mobili. A voler semplificare solo il soggetto italiano che detiene un conto finanziario all’estero sarà raggiunto dalla comunicazione e non il possessore di un immobile o di una imbarcazione detenuta fuori dal territorio nazionale.

Da tenere in considerazione che la detenzione, diretta o indiretta, di un asset finanziario all’estero (rientrante quindi nell’ambito applicativo del CRS) non comporta il sorgere automatico dell’obbligo di monitoraggio fiscale in capo al titolare del conto estero perché le due discipline (CRS e monitoraggio fiscale) si muovono su regole differenti e non sempre perfettamente sovrapponibili.

Questo disallineamento ha portato in passato a molti “falsi positivi”, soggetti cioè raggiunti da lettere di compliance senza essere in realtà tenuti alla presentazione del quadro RW della dichiarazione.

Il caso più eclatante (ma non certo l’unico) riguardava gli asset finanziari esteri affidati da contribuenti italiani a fiduciarie residenti in Italia in amministrazione “senza intestazione”.

Tali soggetti, rientranti nello scambio automatico di informazioni finanziarie in quanti intestatari formali del conto estero, non avevano però alcun obbligo di monitoraggio fiscale grazie all’esenzione prevista dall’art. 4, co. 3 del DL 167 del 1990.

La ricezione delle lettere comportava quindi una violazione della privacy del contribuente, seppur incolpevole per gli Uffici finanziari.

Al fine di escludere le posizioni relativi ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo, l’analisi da parte dei dati CRS da parte dell’Amministrazione finanziaria è diventata più accurata, grazie all’utilizzo di tutte le informazioni contenute nelle banche-dati in proprio possesso, ivi comprese quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari, utili ad esempio per intercettare i contribuenti che detengono le attività all’estero per mezzo di fiduciarie italiane.

Cosa accade quando si ricevono lettere di compliance per far emergere i conti all’estero?

Tornando agli aspetti operativi, il contribuente che è stato raggiunto dalla lettera di compliance ha davanti a sé diverse opzioni, prima fra tutte la possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997, presentando una dichiarazione integrativa e versando le sanzioni ridotte oltre alle (eventuali) maggior imposte dovute sui redditi esteri spontaneamente emersi.

L’ammontare delle sanzioni su cui calcolare il ravvedimento varia a seconda del Paese in cui sono localizzate le attività illecitamente detenute, più precisamente nella misura:

  • dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati
  • dal 6 al 30 per cento se gli asset finanziari sono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001.

Nell’ipotesi in cui il contribuente ritenga di essere in regola con gli adempimenti dichiarativi o ravvisi inesattezze nella comunicazione potrà fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS ed eventualmente contattando la Direzione Provinciale competente.

Un caso particolare attiene alle conseguenze per il contribuente italiano che, detenendo illecitamente il conto in un Paese a fiscalità privilegiata o che non attua lo scambio di informazioni, decidesse di non adempiere agli obblighi di legge nonostante la lettera di compliance.

Un tale comportamento ricadrebbe nella previsione di cui all’art. 12 del D.L. 78 del 2009 secondo cui, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria, detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata o che non attuano lo scambio di informazioni da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, sono considerati costituiti ai soli fini fiscali mediante redditi sottratti a tassazione.

Con la norma richiamata il legislatore ha introdotto una presunzione legale relativa che produce l’effetto di considerare l’intero investimento estero occultato come reddito evaso, salvo la prova contraria che il patrimonio accertato non costituisce, in tutto o in parte, reddito sottratto a tassazione.

Il mancato superamento della prova contraria produce ulteriori conseguenze altrettanto gravi per il trasgressore, quali il raddoppio della misura delle sanzioni per l’omessa o infedele dichiarazione di redditi presuntivamente considerati sottratti a tassazione nonché il raddoppio degli ordinari termini di decadenza per l’accertamento dei redditi connessi con la detenzione illecita di capitali in un Paese black list e per la contestazione delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

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