Lavori stagionali e deroghe su contratti a termine: è competente anche il CCNL

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Lavori stagionali: i CCNL possono individuare ipotesi su cui applicare le deroghe previste per i contratti a termine. Con nota n. 413 del 10 marzo 2021 l'INL fornisce chiarimenti in materia.

Lavori stagionali e deroghe su contratti a termine: è competente anche il CCNL

Lavori stagionali: la Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro (CCNL) può individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali per le quali vale la deroga sui vincoli dei rapporti a termine.

Lo ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota numero 413 del 10 marzo 2021 con cui ha fornito chiarimenti in materia di contratti a termine in casi di stagionalità.

Il D. Lgs. n. 81/2015 (Decreto Dignità) prevede delle eccezioni alla disciplina generale del contratto a termine riferite alle attività di lavoro stagionale, che per la loro natura discontinua non possono vedersi applicare la disciplina ordinaria.

I contratti a tempo determinato, secondo la nuova disciplina introdotta dal Decreto Dignità, non possono avere una durata superiore ai 24 mesi. Per i contratti che superano i 12 mesi è necessaria l’indicazione della “causale”.

Si ricorda che tale regime di vincoli è stato sospeso fino al 31 marzo 2021, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

Lavori stagionali e deroghe su contratti a termine: è competente anche il CCNL

La nota dell’INL numero 413 chiarisce che le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali del D. Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche alle ipotesi di stagionalità indicate dal CCNL di settore.

INL - nota numero 413 del 3 marzo 2021
Scaricala nota dell’INL su disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL

L’Ispettorato ricorda che i rapporti stagionali non sono regolati dalla disciplina generale riferita ai contratti a termine e, di seguito, chiarisce qual è la fonte competente a determinare la stagionalità.

Il dubbio riguarda l’interpretazione dell’articolo 21 co. 2 del Decreto Dignità, il quale stabilisce che i limiti del contratto a termine non si applicano:

Nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525” ”.

Si evidenzia che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali citato dalla norma, da sei anni a questa parte, non è stato ancora adattato.

Da una prima lettura sembrerebbe, quindi, che in attesa del decreto ministeriale le eccezioni siano applicabili unicamente ai casi di rapporto stagionale indicate dal DPR del 1963, escludendo la contrattazione collettiva.

La risposta è negativa.

L’Ispettorato chiarisce che il rimando al decreto ministeriale si riferisce al solo DPR. In particolare, la nota riporta quanto segue:

Il rinvio operato dal comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 al D.P.R. n. 1525 del 1963 avviene in sostituzione dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di integrare il quadro normativo”.

Lavori stagionali: i motivi delle deroghe alla disciplina del contratto a termine

La durata massima complessiva di un rapporto a termine è di 24 mesi e il rinnovo, che non può comunque superare il citato limite, deve essere specificato da determinate causali.

L’obiettivo di questi vincoli, sospesi fino al 31 marzo 2021, è chiaro: combattere il precariato e incentivare le aziende a trasformare i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

È evidente che queste regole non possono essere applicate al lavoro stagionale che si riferisce proprio ad un’attività lavorativa che si svolge in un determinato periodo dell’anno e manca del carattere della continuità. La durata del lavoro stagionale, infatti, come indica lo stesso termine, ha luogo per un breve o medio lasso di tempo e può presentare il carattere della periodicità.

I principali settori di occupazione del lavoro stagionale sono ovviamente quello turistico, agricolo e alimentare, una platea in espansione a fronte della continua evoluzione nel campo economico delle attività e delle tendenze occupazionali.

Lo strumento che amplia l’elenco delle ipotesi di stagionalità è proprio la contrattazione collettiva che, in un’ottica di adeguamento alla realtà, aggiunge prestazioni lavorative all’insieme contenuto nel decreto presidenziale del 1963.

Ecco, quindi, che i contratti collettivi possono ben individuare altri rapporti stagionali rispetto a quelli già indicati dal DPR numero 1525 del 1963, ai quali, infatti, non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine previsti dal Decreto Dignità.

Si ricorda, infine, che la disciplina generale dei contratti a termine tornerà in vigore il 31 marzo 2021, ma si resta in attesa di novità dal nuovo Decreto Sostegno, ancora in fase di elaborazione, che potrebbe ancora una volta cambiare le carte in tavola.

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