Fino al 2 marzo è possibile fare domanda per il bonus giovani imprenditori in settori strategici. Quali spese copre il contributo da 500 euro mensili?
I termini di domanda per il bonus giovani imprenditori in settori strategici sono aperti fino al 2 marzo per consentire l’accesso anche agli autonomi.
L’incentivo previsto dal decreto Coesione riconosce un contributo mensile di 500 euro per 3 anni, quindi fino a 18.000 euro totali, per sostenere le spese di avviamento dell’attività.
Ma quali sono queste spese e come vengono controllate?
Partite IVA, bonus fino a 18.000 euro: quali spese copre?
Fino allo scorso 28 dicembre i giovani imprenditori hanno avuto modo di inviare all’INPS la domanda per ottenere il contributo mensile da 500 euro per l’avviamento di nuove attività.
A seguito della consultazione con il Ministero del Lavoro, l’INPS ha disposto la riapertura dei termini di domanda per includere anche i nuovi liberi professionisti e consentire loro di accedere all’incentivo.
La misura, introdotta dal decreto Coesione, riconosce un contributo mensile da 500 euro per massimo 3 anni agli under 35 che, tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno avviato un’attività in settori strategici.
Il contributo, che non concorre alla formazione di reddito, è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Le risorse sono concesse con l’obiettivo di supportare l’avvio dell’attività imprenditoriale. Ma quali sono le spese agevolate per cui è possibile ottenere il contributo?
Non esiste un elenco dettagliato delle spese ammissibili, ma la normativa di riferimento, in particolare la circolare INPS con le istruzioni operative (la n. 148/2025), precisa che la fruizione del contributo è vincolata al finanziamento delle spese sostenute per l’avviamento e il mantenimento dell’attività imprenditoriale, secondo il piano aziendale adottato e per ogni mese di attività.
Pertanto, i costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L’impresa beneficiaria, si legge infatti nel documento, deve assicurare una codificazione contabile adeguata a tutte le operazioni relative al contributo, in conformità alla normativa di riferimento.
Il Ministero del lavoro, inoltre, provvederà a verifiche di gestione, anche presso l’attività imprenditoriale, sull’utilizzo del contributo.
Le imprese beneficiarie, inoltre, sono chiamate a presentare all’Autorità di Gestione, con cadenza annuale, la specifica attestazione di spesa relativa ai costi effettivamente sostenuti nell’anno di riferimento. Tali attestazioni di spesa sono soggette alle verifiche di gestione da parte della medesima Autorità di Gestione.
Il contributo, ricordiamo, costituisce aiuto di Stato e rientra nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione UE, pertanto sarà registrato come tale nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Bonus giovani imprenditori: l’elenco dei settori ammessi
Come anticipato, l’agevolazione riconosce un contributo mensile da 500 euro per massimo 3 anni ai giovani imprenditori che, tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno avviato un’attività in settori strategici.
Ci sono però anche altri requisiti necessari da rispettare da parte dei beneficiari:
- avere un’età anagrafica inferiore a 35 anni;
- trovarsi in stato di disoccupazione prima di avviare l’attività;
- operare in uno dei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Quali sono nello specifico tali attività? L’elenco completo fornito da INPS e Ministero del Lavoro è disponibile di seguito.
| Codice | Descrizione attività |
|---|---|
| C | Attività manifatturiere |
| 10 | industrie alimentari |
| 11 | industria delle bevande |
| 13 | industrie tessili |
| 14 | confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia |
| 15 | fabbricazione di articoli in pelle e simili |
| 16 | industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
| 17 | fabbricazione di carta e di prodotti di carta |
| 18 | stampa e riproduzione di supporti registrati |
| 20 | fabbricazione di prodotti chimici |
| 21 | fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
| 22 | fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche |
| 23 | fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
| 241 | siderurgia |
| 242 | fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) |
| 243 | fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio |
| 244 | produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari (ad eccezione del settore 2446 «trattamento dei combustibili nucleari») |
| 26 | fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi |
| 27 | fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche |
| 28 | fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a. |
| 29 | fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
| 30 | fabbricazione di altri mezzi di trasporto |
| 31 | fabbricazione di mobili |
| 32 | altre industrie manifatturiere |
| 33 | riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature |
| D | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
| 351 | produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica |
| 353 | fornitura di vapore e aria condizionata |
| E | Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento |
| 36 | raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
| 37 | gestione delle reti fognarie |
| 381 | raccolta dei rifiuti |
| 383 | recupero dei materiali |
| 39 | attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
| F | Costruzioni |
| 41 | costruzione di edifici |
| 42 | ingegneria civile |
| 43 | lavori di costruzione specializzati |
| H | Trasporto e magazzinaggio |
| 49 | trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
| 50 | trasporto marittimo e per vie d’acqua |
| 51 | trasporto aereo |
| 52 | magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
| 53 | servizi postali e attività di corriere |
| J | Servizi di informazione e comunicazione |
| 58 | attività editoriali |
| 59 | attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore |
| 60 | attività di programmazione e trasmissione |
| 61 | telecomunicazioni |
| 62 | produzione di software, consulenza informatica e attività connesse |
| 63 | attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici |
| M | Attività professionali, scientifiche e tecniche |
| 69 | attività legali e contabilità |
| 70 | attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale |
| 71 | attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
| 72 | ricerca scientifica e sviluppo |
| 73 | pubblicità e ricerche di mercato |
| 74 | altre attività professionali, scientifiche e tecniche |
| 75 | servizi veterinari |
| N | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese |
| 81 | attività di servizi per edifici e paesaggio |
| P | Istruzione |
| 85 | istruzione |
| Q | Sanità e assistenza sociale |
| 86 | assistenza sanitaria |
| 87 | servizi di assistenza sociale residenziale |
| 88 | assistenza sociale non residenziale |
| R | Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento |
| 90 | attività creative, artistiche e di intrattenimento |
| 91 | attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali |
| S | Altre attività di servizi |
| 94 | attività di organizzazioni associative |
| 95 | riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa |
| 96 | altre attività di servizi per la persona |
Si ricorda che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025. Pertanto, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l’ammissione al beneficio, l’INPS ha fornito l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Partite IVA, bonus fino a 18.000 euro: quali spese copre?