Lavoratori autonomi: sospensione dei contributi per malattia o grave infortunio

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Lavoratori autonomi: con la circolare INPS n. 69 dell'11 maggio 2018 vengono fornite le istruzioni per la sospensione dei contributi in caso di malattia o grave infortunio. Di seguito regole e come funziona la novità introdotta dal Jobs Act degli autonomi.

Lavoratori autonomi: sospensione dei contributi per malattia o grave infortunio

Lavoratori autonomi: sono state pubblicate con la circolare INPS numero 69 dell’11 maggio 2018 le istruzioni per beneficiare della sospensione dei contributi in caso di malattia o grave infortunio.

Più tutele previdenziali per i titolari di partita IVA, grazie alle misure introdotte dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017: il cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo non imprenditoriale ha previsto la possibilità di sospendere il versamento dei contributi se la malattia o l’infortunio comportano l’impossibilità di lavorare per più di 60 giorni.

Accanto alla sospensione dei contributi, la legge n. 81/2017 ha previsto ulteriori tutele in materia previdenziale per i lavoratori autonomi e l’INPS, con la circolare in oggetto, riepiloga tutte le novità e le modifiche introdotte dal Jobs Act degli autonomi.

Di seguito tutti i dettagli e le istruzioni su come sospendere i contributi in caso di malattia o grave infortunio.

Lavoratori autonomi: sospensione dei contributi per malattia o infortunio grave

Così come previsto dal comma 3 dell’articolo 14 della legge n. 81/2017, i lavoratori autonomi possono sospendere il versamento dei contributi INPS nel caso di malattia o grave infortunio.

La possibilità di non versare i contributi previdenziali è rivolta ai casi in cui l’evento comporti l’impossibilità di svolgimento dell’attività lavorativa per un periodo superiore a 60 giorni e, in tali casi, la sospensione riguarderà l’intera durata della malattia o infortunio e sarà pari ad un massimo di 2 anni.

Trascorsi i 2 anni e una volta terminato il periodo di sospensione dei contributi i lavoratori autonomi dovranno versare i contributi e i premi maturati. Il versamento dovrà essere effettuato in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Sospensione contributi lavoratori autonomi: istruzioni INPS

La sospensione dei contributi in caso di malattia o infortunio riguarda sia i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che i collaboratori coordinati e continuativi che organizzano in modo autonomo l’attività lavorativa (secondo quanto indicato dall’articolo 15 della legge n. 81/2017).

Con la circolare numero 69/2018 l’INPS ha fornito due diverse procedure da seguire circa la modalità di sospensione dei contributi, tenuto conto che l’obbligo di versare i contributi è differenziato e ricade rispettivamente in capo:

  • al professionista, se titolare di partita IVA o associato, così come previsto dall’articolo 53 del TUIR;
  • al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.

Sospensione dei contributi per co.co.co.

Qualora il lavoratore rientri nelle ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa, per la sospensione dei contributi in caso di malattia o grave infortunio il committente dovrà procedere nel seguente modo:

  • inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
  • sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
  • effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Sospensione dei contributi per lavoratori autonomi titolari di partita IVA

Nel caso di malattia o infortunio grave, il professionista titolari di partita IVA dovrà richiedere all’INPS la sospensione dei contributi nella seguente modalità:

  • indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
  • sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
  • presentare all’INPS una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;
  • effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Si allega di seguito la circolare INPS n. 69 dell’11 maggio 2018:

INPS - circolare n. 69 dell’11 maggio 2018
Legge 22 maggio 2017, n. 81. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Sospensione contributiva per malattia o infortunio grave

Lavoro autonomo: le novità introdotte dalla legge n. 81/2017

Accanto alle istruzioni sulle modalità di sospensione dei contributi in caso di infortunio grave o malattia, l’INPS nella circolare n. 69 dell’11 maggio 2018 riepiloga le novità in materia previdenziale introdotte dalla legge n. 81/2017, nota anche come Jobs Act del lavoro autonomo.

Il dettato normativo prevede disposizioni di tutela previdenziale a favore di tutti i lavoratori non legati da un vincolo di subordinazione la cui attività, anche se svolta in modo continuativo presso un committente, è autonoma e non organizzata in forma di impresa.

Le novità introdotte sono le seguenti:

  • l’articolo 7 prevede l’ampliamento dei requisiti contributivi per l’accesso all’indennità di disoccupazione (c.d. Dis-coll) ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi di ricerca e assegnisti;
  • l’articolo 8 prevede per gli iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione o assicurati presso altra contribuzione previdenziale obbligatoria) disposizioni in materia di congedo parentale pari a sei mesi complessivi; per tutti gli iscritti alla Gestione separata prevede altresì l’equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento;
  • l’articolo 13 modifica la previsione dell’astensione obbligatoria per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata, novellando l’articolo 64, comma 2, del D.lgs n. 151/2001;
  • l’articolo 14, comma 1 prevede la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare; il seguente comma 2 prevede, in caso di maternità, la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, del Testo Unico di cui al D.lgs n. 151/2001.

Sospensione contributi e tutele previdenziali: soggetti ammessi

Le tutele introdotte dal Jobs Act del lavoro autonomo si applicano sia ai lavoratori autonomi (articolo 2222 c.c.) che alle professioni intellettuali (art. 2229 c.c.), ai contratti che hanno per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e i rapporti destinatari di disciplina speciale.

Le novità precedentemente illustrate non si applicano, per esplicita previsione di legge, agli imprenditori e piccoli imprenditori, ovvero coloro che:

  • secondo l’articolo 2082 c.c. esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi;
  • secondo l’articolo 2083 c.c. si considerano come “piccoli imprenditori”, ovvero coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Ne consegue, quindi, che rientrano nell’ambito di applicazione della legge le professioni intellettuali “regolamentate”, per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo, e le professioni intellettuali “non regolamentate”.

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