IVA, presupposti per l’applicazione: soggettivo, oggettivo e territoriale

Presupposti IVA: soggettivo, oggettivo e territoriale. Ecco cosa prevede il riferimento normativo principale in materia ovvero il dpr 633/1972.

IVA, presupposti per l'applicazione: soggettivo, oggettivo e territoriale

I presupposti di applicazione dell’IVA sono previsti dall’articolo 1 del d.p.r. 633/1972.

Si tratta di una norma di carattere generale che afferma quanto segue:

L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.

Di conseguenza, i presupposti di applicazione dell’IVA individuati dalla normativa vigente sono tre:

  • presupposto oggettivo;
  • presupposto soggettivo;
  • presupposto territoriale.

Presupposti applicazione IVA: il presupposto oggettivo

Il primo dei presupposti per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è il presupposto oggettivo.

L’operazione considerata deve rientrare fra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi così come individuati dai successivi articoli 2 e 3 del d.p.r. 633/1972.

Si considerano cessione di beni tutti gli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà dei beni, ovvero la costituzione od il trasferimento di diritti reali di godimento (si pensi all’usufrutto o all’enfiteusi per esempio).

Si considerano prestazioni di servizi tutte le operazioni non riconducibili alla cessione di beni.

Presupposti applicazione IVA: il presupposto soggettivo

Il secondo dei presupposti per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è il presupposto soggettivo.

Affinché si possa applicare l’imposta sul valore aggiunto è necessario che il bene sia ceduto e/o il servizio sia prestato da un soggetto che svolge abitualmente attività di impresa o di lavoro autonomo (attività che il d.p.r. 633/1972 definisce agli articoli 4 e 5).

Presupposti applicazione IVA: il presupposto territoriale

Il terzo ed ultimo dei presupposti per l’applicazione dell’IVA è il presupposto territoriale.

Secondo quanto previsto dal d.p.r. 633/1972 il presupposto territoriale si verifica quando l’operazione è posta in essere all’interno del territorio dello Stato. Ai sensi dell’articolo 7 del d.p.r. 633 per territorio dello Stato si intende il territorio terrestre, marino ed aereo della Repubblica italiana, ad eccezione dei territori extradoganali ovvero i Comuni di Campione d’Italia e Livigno e le acque italiane del Lago di Lugano.

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