Esenzione IVA sulla formazione: solo se riconosciuta da un’istituzione

Esenzione IVA sulla formazione: solo se riconosciuta da un'istituzione pubblica. Non basta l'autocertificazione. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 94 del 2019.

Esenzione IVA sulla formazione: solo se riconosciuta da un'istituzione

Esenzione IVA sulla formazione: solo se riconosciuta da un’istituzione pubblica. In assenza di un riconoscimento, non può bastare l’autocertificazione. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 94 del 3 aprile 2019.

L’occasione per fare chiarezza sul tema arriva dall’analisi di un caso pratico: una società che eroga servizi di formazione a studenti di scuola secondaria, studenti universitari e aziende, in modalità e-learning tramite un portale web, di cui è proprietaria, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se può applicare l’esenzione Iva prevista dall’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 anche ai corsi che ruotano intorno alle materie universitarie.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 94 del 3 aprile 2019
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento, ai fini IVA, delle prestazioni didattiche universitarie rese da società.

Esenzione IVA sulla formazione: solo se riconosciuta da un’istituzione

L’Ufficio Scolastico Regione ha approvato le attività proposte dalla società che riguardano l’Ordinamento Scolastico e che sono destinate alle scuole secondarie, in seguito la Direzione Regionale delle Entrate ha confermato la possibilità di non applicare l’IVA.

Il dubbio resta sulle attività che riguardano la formazione universitaria. Al momento l’ente non ha collaborazioni con Università pubbliche o private e i corsi di studio offerti non sono attualmente accreditati o riconosciuti da Università pubbliche o private, né da altre pubbliche amministrazioni.

La società vorrebbe autocertificare che le materie, oggetto dei corsi proposti, rientrano tra quelle presenti nell’Ordinamento Universitario italiano e che gli argomenti trattati sono allineati, per contenuti e livello di approfondimento, a quelli proposti nei programmi dei corsi di laurea legalmente riconosciuti in Italia. E dimostrare, in questo modo, di avere diritto all’esenzione.

Ma l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello numero 94 del 3 aprile 2019, pone il suo veto.

Le attività formative svolte non sono riconosciute dal MIUR, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, e non rientrano nell’ambito di un’attività approvata e finanziata da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università ecc.), tale da far ritenere sussistente un riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa.

Di conseguenza, si esclude la possibilità che un’autocertificazione possa essere sufficiente per non applicare l’imposta.

Esenzione IVA sulla formazione: i requisiti da rispettare

Nell’ordinamento italiano si distinguono esenzioni IVA di fatto, come accade per le prestazioni dei medici, e di diritto, come accade per la formazione, che si verificano solo in presenza di determinati requisiti.

Nella risposta all’interpello numero 94 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il primo elemento da considerare è l’articolo 10 del Decreto IVA che menziona le operazioni esenti dall’imposta. Al primo comma, numero 20, si escludono dal campo di applicazione IVA:

“le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che nella normativa fiscale non vengono menzionati i requisiti da rispettare e nel formulare la risposta chiama in causa anche il MIUR.

Nella circolare numero 22/E del 18 marzo 2008, formulata d’intesa col Ministero, individua il riconoscimento da parte del MIUR o da altri soggetti pubblici come il requisito fondamentale per accedere all’esenzione IVA.

Nel testo si legge:

“gli organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell’Amministrazione scolastica (es. corsi monotematici di lingua straniera, ecc.) potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come “riconoscimento” utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione (…). La preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero della Pubblica Istruzione in conformità alla circolare diramata dal menzionato Ministero del 18 gennaio 2008, prot. A00DGOS n. 602.”

E sottolinea che le stesse regole non trovano applicazione nell’ambito universitario. L’Agenzia delle Entrate per sciogliere ogni dubbio si rivolge direttamente al MIUR per conoscere le regole sul corretto iter procedurale che un organismo privato deve seguire per essere autorizzato a svolgere attività di formazione nelle materie che rientrano nell’ordinamento universitario.

Il Ministero sottolinea che i corsi universitari possono essere attivati esclusivamente da università statali e non, e che “istituzioni non universitarie possono attivare corsi e rilasciare titoli equipollenti a quelli universitari in casi tassativamente indicati da specifiche disposizioni normative e in ogni caso previa autorizzazione” dello stesso MIUR.

Riportando il caso analizzato nel quadro di regole da rispettare, l’Agenzia delle Entrate conclude, senza lasciare alcun dubbio, che per le attività che rientrano nell’ordinamento universitario è necessaria un’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione o il riconoscimento di un’altra istituzione pubblica. Altrimenti non c’è esenzione iva e non è possibile un’autocertificazione.

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