Iva patente A, B e C1: sempre più ampia la tassazione dei corsi di scuola guida

Iva patente A, B e C1: sempre più ampia la tassazione dei corsi di scuola guida, arriva la conferma anche sulle moto durante l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze del 13 febbraio 2020. Pier Paolo Baretta, sottosegretario al MEF ribadisce che c'è un'unica possibilità di esenzione: la formazione per scopi professionali, che in ogni caso non si applica al tipo A e B.

Iva patente A, B e C1: sempre più ampia la tassazione dei corsi di scuola guida

Iva patente A, B e C1 dal 1° gennaio 2020: arriva la conferma anche sulla formazione per la guida delle moto, sempre più ampia la tassazione dei corsi delle autoscuole.

A fornire nuovi chiarimenti è Pier Paolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, durante l’interrogazione a risposta immediata del 13 febbraio 2020. C’è un’unica possibilità di esenzione: la formazione per scopi professionali, che in ogni caso non si applica al tipo A.

Negli ultimi mesi il parlamento e l’amministrazione finanziaria sono tornati più volte sul tema.

I riflettori sul trattamenti IVA dei corsi di guida si sono accesi a settembre con la risoluzione numero 79/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 3 settembre 2019: in linea con una sentenza della Corte di Giustizia UE, il documento stabiliva l’impossibilità di beneficiare dell’esenzione IVA sulle lezioni utili per ottenere la patente e parlava anche di un recupero dell’imposta per le annualità ancora accertabili.

A fare ordine, poi, è arrivato il Decreto Fiscale 2020 che ha confermato l’applicazione dell’imposta sulle patenti e ha chiarito che la disposizione non avrebbe avuto alcun effetto retroattivo.

Sulle novità introdotte resta ancora qualche dubbio e i chiarimenti allargano a macchia d’olio il campo di applicazione IVA.

Iva patente A, B e C1: sempre più ampia la tassazione dei corsi di scuola guida

Certa l’applicazione dell’IVA sulla patente di guida di tipo B, per le auto, e C1, destinata agli autocarri dal 1° gennaio 2020. Ma sulla patente di tipo A restava ancora qualche interrogativo.

A richiedere chiarezza al governo sull’esenzione per le lezioni di guida delle moto, è stato Alessandro Cattaneo (Forza Italia) durante l’interrogazione a risposta immediata che si è tenuta in Commissione Finanze del 13 febbraio.

La risposta arriva dal sottosegretario al MEF Pier Paolo Baretta:

“Si conferma, quindi, che al pari dei corsi di conseguimento della patente di categoria B, a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche i corsi per l’ottenimento della patente della categoria A sono da considerarsi imponibili ai fini IVA in quanto costituiscono un insegnamento di tipo specialistico e non possono essere ricondotti nell’ambito della formazione professionale”.

Ed è proprio la tipologia di insegnamento che rappresenta l’elemento di discrimine per l’applicazione dell’IVA alla formazione.

Iva patente A, B e C1, in quli casi è prevista l’esenzione?

L’articolo 32 del decreto legge numero 124 del 2019 modifica l’articolo 10 comma 1 Decreto IVA e nasce con lo scopo di adeguare la normativa italiana a quella unionale.

L’origine nasce dalla sentenza della Corte di Giustizia europea C-449/17 del 14 marzo 2019 riportata dallo stesso sottosegretario Baretta durante l’interrogazione a risposta immediata del 13 febbraio 2020:

“L’insegnamento guida automobilistica non è esente da iva, trattandosi di insegnamento specialistico non si può trattare fiscalmente come se fosse insegnamento scolastico o universitario”.

L’unica eccezione è prevista nel caso in cui il percorso di formazione per l’ottenimento di una patente di guida rientri in ambito professionale:

“Nelle conclusioni relative a tale sentenza, inoltre, l’avvocato generale ha evidenziato che i soli corsi per il conseguimento C1 e non anche quelli per la patente B potranno beneficiare dell’esenzione solo qualora costituissero parte integrante di una formazione professionale, intesa come attività volta all’acquisizione di conoscenze e competenze utilizzate esclusivamente o principalmente ai fini dell’attività professionale”

Ma si tratta di una possibilità non menzionata e non ammessa per quanto riguarda la patente di tipo A.

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