Prestazione occasionale: maxisanzione lavoro nero senza comunicazione INPS

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

La maxisanzione per il lavoro nero sarà applicata nel caso in cui la prestazione occasionale assuma le caratteristiche del rapporto di subordinazione, senza che questo sia noto alla Pubblica Amministrazione a causa della mancata comunicazione INPS. Le sanzioni sono graduate per fasce in base alla durata dell'illecito. Lo chiarisce la nota INL n. 856 del 19 aprile 2022.

Prestazione occasionale: maxisanzione lavoro nero senza comunicazione INPS

Nel caso in cui la prestazione occasionale sia assimilabile al rapporto subordinato e rimanga sconosciuta all’INPS, per via della mancata comunicazione preventiva, scatta la maxisanzione prevista per il lavoro nero.

Lo specifica l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 856 del 19 aprile 2022.

Il datore di lavoro deve trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, specifici dettagli sul rapporto di lavoro.

In caso di irregolarità saranno applicate le sanzioni previste per il lavoro nero, già stabilite nel 2015 e graduate per fasce a seconda della durata del comportamento illecito.

Prestazione occasionale: maxisanzione lavoro nero senza comunicazione INPS

In tema di contratto di prestazione occasionale, nella nota n. 856 del 19 aprile 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato che le sanzioni previste per il lavoro nero saranno applicate ai datori di lavoro nei casi in cui la prestazione assuma le caratteristiche del rapporto di subordinazione restando sconosciuto alla Pubblica Amministrazione, in quanto non è stata trasmessa la comunicazione preventiva obbligatoria.

I contratti di prestazione occasionale sono disciplinati dal DL n. 50/2017, in particolare l’art. 54 bis individua i limiti e le modalità di acquisizione della prestazione di lavoro.

I datori, infatti, possono ottenere attraverso modalità semplificate, brevi prestazioni occasionali o saltuarie rispettando però determinati limiti economici:

  • compenso non superiore a 5.000 euro per ogni lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • compenso non superiore a 5.000 euro per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori;
  • compenso non superiore a 2.500 euro per le prestazioni complessive di ogni lavoratore in favore dello stesso datore.

In questo ambito, dunque, la maxisanzione prevista per il lavoro in nero sarà applicata nel caso in cui la prestazione non rispetti i vari criteri e assuma le caratteristiche di un rapporto subordinato senza che sia noto all’INPS, dato che il datore di lavoro non ha rispettato gli adempimenti di comunicazione obbligatori relativi all’attivazione e alla gestione del contratto.

Gli obblighi del datore di lavoro che usufruisce della prestazione occasionale sono specificati ai commi 9 e 17-19 dell’art. 54 bis.

L’utilizzatore deve trasmettere tramite la piattaforma elettronica dell’INPS, anche avvalendosi dei servizi di intermediari abilitati, una serie di dati relativi alla prestazione:

  • i dati anagrafici e identificativi del lavoratore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di fine della prestazione;
  • il compenso pattuito per la prestazione.

La semplice registrazione del lavoratore sulla piattaforma non esclude a prescindere l’applicazione della maxisanzione, poiché non sono specificati i dati relativi alla prestazione di lavoro che di conseguenza sarà ritenuta in nero.

Riassumendo, la maxisanzione verrà applicata in presenza delle caratteristiche di lavoro subordinato non dichiarate come tali a causa della mancata comunicazione preventiva dei dati secondo le modalità previste dalla legge.

Questa sarà applicata anche nel caso in cui la comunicazione venga inviata nel corso dell’attività ispettiva e nell’eventualità che l’utilizzatore abbia proceduto alla revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta.

Gli importi della maxisanzione per lavoro nero e i casi di mancata applicazione

Le sanzioni previste per contrastare il lavoro sommerso sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 151 del 2015.

Queste sono state graduate per fasce sulla base della durata del comportamento illecito. Le sanzioni previste, dunque, sono divise in questo modo:

  • da 1.800 euro a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a trenta giorni di lavoro effettivo;
  • da 3.600 euro a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e fino a sessanta giorni di lavoro effettivo;
  • da 7.200 euro a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di lavoro effettivo.

Inoltre, le sanzioni sono maggiorate del 20 per cento se il datore di lavoro impiega:

  • lavoratori stranieri;
  • minori in età non lavorativa;
  • percettori del reddito di cittadinanza.

Infine, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto, oltre alla maggiorazione del 20 per cento delle sanzioni, il raddoppio di tale percentuale nel caso di recidività, cioè l’evenienza in cui il datore di lavoro sia stato sanzionato per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti.

La maxisanzione in caso di prestazioni occasionali non verrà applicata, anche in caso di mancata comunicazione preventiva, in alcuni casi specifici:

  • quando la prestazione è possibile in quanto non sono stati superati i limiti economici e temporali previsti (280 ore);
  • nel caso in cui la mancanza si possa considerare una semplice violazione e non un tentativo di mascherare il lavoro sommerso.

Come evidenziato nella nota dell’Ispettorato:

“La prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione. Al riguardo appare ragionevole ritenere che ricorra la mera violazione dell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 54-bis, comma 20 – con conseguente applicazione della specifica misura sanzionatoria – nel caso in cui l’omissione della comunicazione preventiva riguardi una singola prestazione giornaliera a fronte di una pluralità di prestazioni occasionali regolarmente comunicate nel corso del medesimo mese (cfr. INL circ. n. 5/2017 e INPS circ. n. 107/2017).”

La maxisanzione per il lavoro sommerso, dunque, può essere applicata nell’ambito delle prestazioni occasionali nei casi in cui queste sono equiparabili al lavoro in nero.

INL - Nota n. 856 del 19 aprile 2022
Maxisanzione per il lavoro sommerso.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network