ISAC: cosa sono gli indici di affidabilità contributiva e quando si applicano?

Francesco Rodorigo - Imposte

Dal 1° gennaio sono in vigore gli ISAC, gli indici sintetici di affidabilità contributiva. Cosa sono nello specifico e a chi si applicano: guida e istruzioni pratiche

ISAC: cosa sono gli indici di affidabilità contributiva e quando si applicano?

Dal 1° gennaio 2026 sono attivi gli indici sintetici di affidabilità contributiva, i cosiddetti ISAC.

Si tratta, in sintesi, di nuovi parametri di verifica sulle posizioni aziendali, introdotti in via sperimentale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la promozione della compliance in materia contributiva.

Sono stati introdotti, infatti, con l’obiettivo di rafforzare la correttezza contributiva e prevenire il lavoro irregolare, grazie all’incrocio di dati fiscali e contributivi.

Al momento si applicano alle attività di commercio all’ingrosso alimentare e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Tutti i datori di lavoro interessati stanno ricevendo dall’INPS delle lettere di compliance con una fotografia della situazione. Questo anche se privi di anomalie in un’ottica informativa, di prevenzione e di valorizzazione delle premialità previste.

Cosa sono gli ISAC e a cosa servono

Gli ISAC, indici di affidabilità contributiva, sono una delle novità del 2026 in materia di lavoro.

Sono dei parametri adottati dall’INPS a partire da gennaio per verificare al meglio la coerenza tra la contribuzione versata dalle aziende, la forza lavoro dichiarata e il volume d’affari.

L’obiettivo, come anticipato nell’introduzione è quello di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione grazie all’invio alle aziende, da parte dell’Istituto, di lettere di compliance con le anomalie riscontrate.

La novità si inserisce, dunque, in ottica di informazione e prevenzione e non prevede sanzioni immediate. Il fine ultimo è quello di favorire la compliance in materia contributiva, cioè spingere le aziende che presentano irregolarità a sanare spontaneamente la propria posizione.

Gli ISAC derivano dall’integrazione dei dati contributivi Uniemens con i dati fiscali ISA (gli indici sintetici di affidabilità) e le informazioni derivanti dalla cooperazione applicativa (Unisomm).

Quali sono i riferimenti normativi

L’introduzione in via sperimentale degli ISAC nasce nell’ambito del PNRR, in particolare in relazione alla Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 che prevede il “Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso”, riformulata poi dalla Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 15114/24.

Ad introdurre in via sperimentale e disciplinare gli ISAC, limitatamente a otto settori economici, è stato il decreto legge n. 160 del 2024 (convertito nella legge n. 199/2024).

Gli indici, dunque, sono stati introdotti a partire dal 1° gennaio 2026 per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni (quindi aziende e lavoratori autonomi) in due di questi settori con l’obiettivo della promozione del rispetto degli obblighi contributivi.

Il decreto interministeriale Economia-Lavoro del 27 febbraio 2026 ha, quindi, introdotto e approvato gli ISAC per i primi due settori.

Inoltre, ha definito le premialità, i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli ISAC, così come i casi in cui non possono essere applicati. Al decreto sono allegate, poi, le note tecnico-metodologiche, che definiscono gli indicatori e le relative modalità di calcolo.

Decreto e allegato si possono scaricare e consultare nel box sottostante.

MEF - MLPS - Decreto del 27 febbraio 2026
Scarica il decreto con gli allegati

Le istruzioni operative sono poi state fornite dall’INPS nella circolare n. 6/2026.

INPS - Circolare n. 26 del 6 marzo 2026
Lettere di compliance sugli ISAC in arrivo dall’INPS

A chi si applicano e quando

In questa prima fase gli ISAC, come previsto dal citato decreto interministeriale, si applicano alle aziende che svolgono attività nel settore:

  • del commercio all’ingrosso alimentare (codice M21U in ambito ISA);
  • delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (codice G44U in ambito ISA).

Nello specifico, l’ISAC per il settore M21U “Commercio all’ingrosso alimentare” si applica alle seguenti attività, identificate attraverso il codice ATECO:

  • 46.31.10 - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
  • 46.31.20 - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati;
  • 46.32.10 - Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata;
  • 46.32.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria;
  • 46.33.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova;
  • 46.33.20 - Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
  • 46.34.10 - Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche;
  • 46.34.20 - Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche;
  • 46.36.00 - Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno;
  • 46.37.02 - Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie;
  • 46.38.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi;
  • 46.38.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi;
  • 46.38.30 - Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti;
  • 46.38.90 - Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari;
  • 46.39.10 - Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
  • 46.39.20 - Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco.

L’ISAC per il settore G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri”, invece, si applica alle seguenti attività:

  • 55.10.00 – Alberghi;
  • 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
  • 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche;
  • 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

Di seguito è riportato l’elenco degli ISAC calcolati per i due settori oggetto della prima applicazione.

Indicatori comuni a entrambi i settori:

  • Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS;
  • Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA;
  • Valore dei beni strumentali per addetto;
  • Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto;
  • Quota di impiego di lavoro part-time;
  • Quota di impiego di lavoro a termine;
  • Quota di impiego di lavoro stagionale;
  • Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione;
  • Quota di impiego di apprendisti;
  • Forza lavoro dipendente (indicatore complesso).

Indicatori specifici del settore “Commercio all’ingrosso alimentare”:

  • Numero di veicoli per addetto.

Indicatori specifici del settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”:

  • Presenze per addetto;
  • Numero totale dei posti letto fissi per addetto;
  • Tasso medio di occupazione.

    In questi due settori, come previsto dal decreto, gli ISAC si applicano dal 1° gennaio 2026. I datori di lavoro interessati hanno ricevuto entro il 31 marzo una lettera di compliance da parte dell’INPS. Gli indici non si applicano, invece, nei confronti dei datori di lavoro che al 1° gennaio hanno cessato la propria attività in via definitiva.

Il sistema di premialità

Come anticipo, per i datori di lavoro in regola è previsto un regime di premialità.

I datori di lavoro che risultano conformi al modello ISAC, e che quindi non presentano scostamenti “lievi” o “significativi”, sono inclusi nella cosiddetta fascia di normalità.

Si tratta di una lista che l’INPS trasmette al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini dell’orientamento e della programmazione delle attività di vigilanza in materia contributiva.

In pratica chi è incluso nella lista riceverà meno controlli da parte delle istituzioni in quanto già classificato come contribuente regolare.

Le lettere di compliance

Fino a marzo le attività di commercio all’ingrosso alimentare e le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere hanno ricevuto dall’INPS delle lettere di compliance per verificare la loro regolarità contributiva.

Fino al 31 marzo, tramite la piattaforma SEND, l’INPS ha inviato comunicazioni per informare gli interessati in merito alle anomalie emerse dall’applicazione sperimentale dei nuovi indici contributivi ISAC.

Le lettere, come anticipato, sono state inviate anche ai datori di lavoro in regola, con l’obiettivo di dare maggiori informazioni in merito al sistema di premialità.

Con queste comunicazioni, l’INPS invita le aziende a operare una valutazione complessiva dell’aderenza della prassi aziendale alla normativa in materia di lavoro grazie ai dati trasmessi dall’Istituto, con l’invito ad adeguarsi nei casi in cui emergano irregolarità. Non è, però, necessario rispondere né rispettare specifici termini.

Nella lettera di compliance, oltre agli indicatori, sono riportate anche le seguenti informazioni:

  • valori normali: indicano la soglia a partire dalla quale l’indicatore genera uno scostamento;
  • esito: indica se la condizione è “nella norma”, con “scostamento lieve” o “scostamento significativo”;
  • stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità.

Le prime attività a ricevere le comunicazioni dall’INPS sono state proprio quelle in cui sono emersi degli scostamenti.

Dal momento che questa campagna di comunicazioni è finalizzata proprio al dialogo tra l’INPS e le aziende, è possibile in ogni caso attivare un canale diretto con l’Istituto per chiarire ulteriormente il quadro contributivo tramite il cassetto previdenziale.

Da un lato le imprese potranno chiedere chiarimenti all’INPS e in presenza di eventuali dubbi o incertezze rispetto a eventuali anomalie emerse dall’applicazione dell’ISAC, dall’altro potranno anche fornire dati e informazioni utili a chiarire la natura degli scostamenti emersi.

In questo caso, i datori di lavoro possono utilizzare l’apposito template predisposto per i due ISAC per dialogare con l’INPS sulle lettere ricevute.

Così facendo, da un lato le imprese potranno chiedere chiarimenti all’INPS in merito a eventuali dubbi o incertezze rispetto alle anomalie emerse dall’applicazione dell’ISAC, dall’altro potranno anche fornire dati e informazioni utili a chiarire la natura degli scostamenti rilevati.

In questo caso, i datori di lavoro possono utilizzare l’apposito template predisposto.

Tramite la procedura è infatti possibile effettuare le seguenti operazioni:

  • evidenziare la causa dello scostamento dell’indicatore: consente al datore di lavoro di esporre e documentare le ragioni plausibili per cui il valore dell’indicatore è fuori dalla fascia di normalità;
  • comunicare azioni correttive in UniEmens effettuate a seguito della ricezione della lettera di compliance;
  • richiedere chiarimenti sui dati contributivi utilizzati, opzione che può essere utilizzata per approfondimenti relativi ai dati del flusso UniEmens utilizzati.

Una volta compilato, il template deve essere inoltrato tramite la funzione Comunicazione Bidirezionale del cassetto previdenziale del contribuente insieme alla eventuale documentazione a supporto.

Questa operazione, come detto, è del tutto volontaria: non sono richiesti adempimenti specifici di ricalcolo e/o conteggi da parte dei datori di lavoro, né alcuna rettifica/modifica obbligatoria dei dati.