Dichiarazione dei redditi a zero anche per minimi e forfettari senza ricavi/compensi?

Salvatore Cuomo - Dichiarazione dei redditi

Analisi giuridica e pratica dell'obbligo di invio telematico della dichiarazione dei redditi dei contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario in caso di mancato conseguimento di ricavi e/o compensi

Dichiarazione dei redditi a zero anche per minimi e forfettari senza ricavi/compensi?

In vista della scadenza della dichiarazione dei redditi prevista per il prossimo 30 novembre torniamo oggi su un ever green, l’obbligatorietà o meno dell’invio telematico della dichiarazione dei redditi per i contribuenti minimi e forfettari.

A questo proposito, il Dpr 600/1973 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi al suo articolo 1 esordisce così:

“1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

Quindi ad una prima sommaria lettura qualsiasi soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili è tenuto alla presentazione della dichiarazione anche in mancanza di redditi.

In questo approfondimento. dedicato soprattutto al contribuente titolare di partita IVA nel regime agevolato forfettario o degli ex minimi, proveremo a comprendere come sia corretto comportarsi nel caso delle attività con zero ricavi o compensi nell’anno oggetto di dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione dei redditi 2023 a zero per forfettari e minimi inattivi e con zero ricavi o compensi: vale davvero per tutti?

L’articolo 13 dello stesso DpR 600 del 1973 recita:

“Ai fini dell’accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

  • a) le società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
  • d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono, inoltre, obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:

  • e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
  • f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
  • g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.

Alla luce di quanto stabilito, quindi, sembra che tutte le partite IVA, anche senza aver prodotto redditi da dichiarare, debbano procedere con l’adempimento. Ma è proprio così?

In effetti la Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ovvero la legge di stabilità 2015, con quanto previsto ai commi dal 54 all’89 del suo articolo 1 ha istituito il cosiddetto regime forfettario che, con alcune modifiche, è tutt’ora vigente con alcune limitazioni per le persone fisiche che, come riporta il comma 54, “hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.

Non è questa la sede per evidenziare le caratteristiche salienti di questo istituto, ma è sempre da sottolineare che la sua “convenienza” deve essere attentamente ponderata caso per caso.

Tornando agli obblighi dichiarativi riporto il comma 69 della Legge numero 190 del 2014:

“Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.

Non tragga in inganno il secondo periodo del comma:

“La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.

Obbligo dichiarazione dei redditi 2023 a zero per forfettari e minimi. Analisi della normativa di riferimento

Il decreto richiamato infatti riporta al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, ...”.

Il passaggio normativo esplicita l’esonero da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture ed indica le modalità di presentazione della dichiarazione nulla disponendo circa il suo obbligo per cui non resta che riferirsi alla normativa generale che, come sopra riportato, riguarda i soggetti che abbiano prodotto redditi e che siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Dai punti evidenziati è palese l’obbligo dichiarativo da parte dei soggetti che applicano il regime forfettario solo nel caso in cui abbiano prodotto redditi o meglio “conseguito ricavi” ovvero “percepito compensi”.

Resta il fatto che in molti professionisti prevale il dubbio, che porta a effettuare un adempimento non richiesto per i propri clienti per evitare potenziali contenziosi sul nulla, citando un collega “meglio la pratica operatività alla finezza giuridico normativa”.

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