Invalidità civile, sospensione immediata in caso di assenza alla visita di revisione: le istruzioni INPS

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Invalidità civile: sospensione immediata della prestazione in caso di assenza ad una visita di revisione. L'interessato ha 90 giorni di tempo per dare un'idonea giustificazione. L'INPS, con il messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021, fornisce tutte le istruzioni in base alla nuova procedura adottata dal 7 maggio in poi.

Invalidità civile, sospensione immediata in caso di assenza alla visita di revisione: le istruzioni INPS

Invalidità civile: dal 7 maggio 2021 a chi salta una visita di revisione, volta ad accertare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio, verrà immediatamente sospesa la prestazione.

L’INPS comunicherà all’interessato l’avvenuta interruzione e lo inviterà, entro il termine di scadenza di 90 giorni, a fornire idonea giustificazione dell’assenza alla Struttura territorialmente competente.

Queste sono le istruzioni fornite dall’Istituto con il messaggio numero 1835 del 6 maggio 2021 in base alla nuova procedura semplificata di gestione.

Invalidità civile, sospensione immediata in caso di assenza alla visita di revisione: le istruzioni INPS

A partire 7 maggio 2021, giorno successivo alla pubblicazione del messaggio INPS numero 1835, gli invalidi civili dovranno rispettare regole stringenti in merito alle visite di controllo.

Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l’impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari a far data dalla pubblicazione del presente messaggio la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione”.

Si legge nel documento di prassi che, di fatto, introduce una sospensione cautelativa della prestazione in caso di assenza alla visita, prima ancora che l’interessato possa motivare la propria assenza.

INPS- messaggio numero 1835 del 6 maggio 2021
Scarica il messaggio su Articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di revisione

L’invalido riceverà la comunicazione della sospensione della prestazione e l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza, pena la revoca del beneficio.

Qualora l’INPS, ricevuta la giustificazione sanitaria o amministrativa, la reputi fondata il processo di revisione dell’accertamento sanitario verrà riavviato e il beneficiario riceverà apposita comunicazione della data della nuova visita medica.

Ma attenzione: se si risulterà assente anche alla seconda convocazione, la prestazione economica verrà definitivamente revocata dalla data dell’inizio della sospensione.

In buona sostanza, la revoca dell’assegno di invalidità interverrà nelle seguenti ipotesi:

  • mancato invio della giustificazione dell’assenza nella scadenza dei 90 giorni;
  • valutazione negativa dell’idoneità della giustificazione da parte dell’INPS;
  • assenza anche alla seconda convocazione.

Invalidità civile, l’assenza alla visita determina in ogni caso la sospensione automatica della prestazione

Per la nuova procedura adottata dall’INPS, l’assenza alla visita di accertamento produrrà automaticamente la sospensione del beneficio senza che sia tenuto conto dell’esito della convocazione per via postale.

Solo in un secondo momento, ricevuta dall’INPS una giustificazione fondata, l’interessato potrà vedere regolarizzata la propria posizione.

(...) a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali”.

Stabilisce infatti il documento di prassi.

In particolare, l’Istituto chiarisce che trascorsi i 2 giorni dall’assenza alla visita di revisione nella procedura “CIC” (la nuova procedura Invalidità Civile in Convenzione) in automatico sarà disposto l’inserimento della Fascia 80 di sospensione dell’invalidità civile sul DB Pensioni. Lo stesso avviene anche nel caso di inserimento manuale.

La mancata riscossione dell’invalidità civile procederà a partire dal mese successivo alla sospensione.

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