Commercianti, in pagamento l’indennizzo INPS per chiusura attività

Alessio Mauro - Leggi e prassi

L’INPS autorizza il pagamento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività ai commercianti che hanno fatto domanda fino ad agosto 2025

Commercianti, in pagamento l'indennizzo INPS per chiusura attività

L’indennizzo INPS per la chiusura dell’attività commerciale è in pagamento per le domande presentate fino al 31 agosto 2025.

Lo comunica l’Istituto in un messaggio interno, con il quale autorizza la liquidazione delle somme ai commercianti che ne hanno fatto richiesta.

L’indennizzo per i commercianti è stato ripristinato dalla Legge di Bilancio 2019, e rappresenta una sorta di bonus o meglio di assegno di disoccupazione o prepensionamento, per i negozianti costretti ad “abbassare la saracinesca”.

L’importo del contributo mensile è pari al trattamento minimo INPS, 603,40 euro nel 2025.

Commercianti, in pagamento l’indennizzo INPS per chiusura attività

I negozianti che hanno chiuso l’attività e fatto domanda per il relativo l’indennizzo INPS stanno per ricevere le somme spettanti.

Con il messaggio interno n. 2719/2025, l’Istituto ha autorizzato la liquidazione delle prestazioni relative alle domande presentate tra il 1° maggio e il 31 agosto 2025.

L’indennizzo INPS per commercianti è stato reso strutturale dal 2019 e consente agli esercenti che chiudono la propria attività senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia di beneficiare di un assegno mensile.

Il contributo viene, infatti, erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti, previa verifica dei requisiti di accesso e nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. La misura, infatti, è finanziata attraverso un contributo aggiuntivo dello 0,48 per cento versato tramite il pagamento dei contributi previdenziali annuali dagli iscritti.

Questa particolare prestazione è dedicata esclusivamente agli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano specifiche attività:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.

Come precisato dall’INPS nella pagina dedicata, tra i beneficiari rientrano anche gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (in qualità di titolari o coadiutori) e gli agenti e rappresentanti di commercio.

L’importo dell’indennizzo mensile è pari al trattamento pensionistico minimo INPS, che per il 2025 è pari a 603,40 euro.

L’indennizzo viene erogato con le stesse modalità e cadenze previste per le pensioni riconosciute agli esercenti di attività commerciali.

La somma ricevuta è tassata con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici. Inoltre, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l’applicazione di trattenute sindacali e/o l’erogazione di trattamenti di famiglia.

Indennizzo INPS per chiusura attività commerciale: requisiti e domanda

Come detto, l’indennizzo INPS è riconosciuto ad alcune specifiche categorie di lavoratori e lavoratrici iscritte alla gestione commercianti.

Per poter ottenere le somme, però, è necessario anche il rispetto di alcune precise condizioni. L’indennizzo, infatti, è concesso ai commercianti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno di 62 anni se uomini;
  • almeno di 57 anni se donne;
  • hanno cessato definitivamente l’attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (se richiesta) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
  • risultano iscritti, al momento di cessazione dell’attività, per almeno 5 anni (in qualità di titolari o coadiutori) nella Gestione speciale commercianti. I 5 anni non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.

La cessazione dell’attività deve essere, dunque, definitiva. Questo significa che non è possibile fruire dell’indennizzo per aver trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale, rami aziendali o quote di partecipazioni sociali.

Il riconoscimento dell’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.

Il contributo non è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, sia dipendente sia autonomo. Pertanto, se i beneficiari riprendono una qualsiasi attività lavorativa, sono tenuti a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni. L’erogazione dell’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività.

La domanda per ottenere la prestazione può essere presentata online sul sito dell’INPS attraverso il servizio dedicato “Domanda di indennità commercianti”. In alternativa si può fare domanda tramite il Contact center o presso i patronati.

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