Indennità di frequenza: requisiti, importi e come fare domanda INPS

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Indennità di frequenza: guida completa e aggiornata ai sostegni riconosciuti dall'INPS ai minorenni con disabilità. Requisiti, domanda e importi per il 2025

Indennità di frequenza: requisiti, importi e come fare domanda INPS

L’indennità di frequenza è una prestazione economica erogata dall’INPS, su domanda, che ha lo scopo di supportare l’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

Per richiederla, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • età inferiore ai 18 anni,
  • difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o in alternativa essere ipoacusici e rientrare in determinate soglie uditive,
  • frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (a partire dagli asili nido) per almeno 75 giorni nell’anno scolastico;
  • frequenza di centri di riabilitazione o centri di formazione professionale riconosciuti, finalizzati al recupero.

L’indennità di frequenza non è cumulabile con l’indennità di accompagnamento o con analoghe prestazioni concesse per invalidità da cause di guerra, servizio o lavoro. Inoltre, il diritto all’indennità è subordinato al rispetto di un determinato limite di reddito annuo personale che per il 2025 è pari a 5.771,35 euro.

Come richiedere l’indennità di frequenza

Per richiedere la prestazione, è necessario presentare domanda all’INPS, corredata dalla certificazione sanitaria che attesti la condizione di salute del minore e dalla documentazione che provi la frequenza di una delle strutture menzionate.

Il primo passo è, dunque, farsi rilasciare dal proprio medico curante (o da un pediatra di libera scelta) un certificato medico introduttivo che attesti la patologia del minore.

Il certificato può essere inviato telematicamente dal medico all’INPS ed ha una validità di 90 giorni.

Entro i 90 giorni dalla data del certificato, il genitore o tutore del minore deve presentare la domanda vera e propria all’INPS, attraverso diverse modalità:

  • online, tramite il sito web dell’Istituto, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). È necessario ricercare il servizio «Invalidità Civile» o «Prestazioni a sostegno del reddito»;
  • chiamando il Contact center INPS al numero verde gratuito 803 164 da rete fissa o il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, secondo il piano tariffario);
  • rivolgendosi gratuitamente a un Patronato, che fornisce assistenza completa nella compilazione e nell’invio della domanda.

L’INPS convoca il minore per una visita medica di accertamento, presso la Commissione Medica dell’ASL di competenza per la verifica dei requisiti sanitari, comunicando il giorno e l’ora della visita.

In alcuni casi, se la documentazione medica è sufficiente e chiara, la visita potrebbe essere omessa (accertamento agli atti).

Al termine della visita, la Commissione medica redige un verbale che attesta il riconoscimento o meno della minorazione e lo trasmette all’interessato tramite raccomandata A/R o PEC.

In alcuni casi, potrebbe essere richiesta documentazione aggiuntiva, come la certificazione della frequenza scolastica o dei centri di riabilitazione/formazione professionale, i dati reddituali dell’interessato e la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dei requisiti.

Dopo il riconoscimento della disabilità, è necessario presentare la vera e propria domanda di indennità all’INPS accedendo al portale ed utilizzando il servizio “Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, e compilando il modulo AP70.

In alternativa, è possibile rivolgersi ad un Patronato o a un’associazione di categoria.

Importo e durata dell’indennità di frequenza

Se la domanda viene accolta, l’indennità viene erogata con cadenza mensile per tutta la durata della frequenza scolastica o riabilitativa, e comunque non oltre il compimento dei 18 anni.

L’importo per il 2025 ammonta a 336,00 euro mensili, corrisposto per un massimo di 12 mensilità, in relazione ai periodi di effettiva frequenza di corsi scolastici o trattamenti riabilitativi.

Al compimento dei 18 anni, l’indennità di frequenza cessa di essere erogata in quanto prestazione economica legata alla minore età e finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità.

Il neomaggiorenne potrà tuttavia sottoporsi a una nuova visita medica per ottenere la valutazione della propria condizione di salute come adulto e continuare a beneficiare di altre prestazioni economiche di invalidità civile.

Una volta accertata l’invalidità, si potranno richiedere le provvidenze economiche spettanti ai maggiorenni, come l’indennità di accompagnamento, qualora ne sussistano i requisiti.

Le novità: più semplice l’accertamento della disabilità

Il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 ha rivoluzionato l’avvio delle procedure per l’accertamento della disabilità. La novità più importante è la netta semplificazione burocratica: ora basta inviare telematicamente il certificato medico introduttivo per avviare automaticamente l’intero procedimento, eliminando la necessità di presentare una domanda separata.

Il procedimento può essere avviato dall’interessato, dai suoi genitori, nel caso di minori o dal tutore o dall’amministratore di sostegno (se in possesso dei poteri necessari).

Per assicurare che non ci siano interruzioni nelle prestazioni per i giovani che diventano maggiorenni, la riforma si allinea con il Decreto-legge 90/2014.

I minori che ricevono già l’indennità di frequenza possono ottenere un riconoscimento provvisorio delle prestazioni destinate agli invalidi maggiorenni.

L’unica condizione è che presentino la domanda amministrativa entro sei mesi prima di compiere i 18 anni.

Nelle province in cui la riforma è in fase sperimentale, questa domanda equivale all’invio del nuovo certificato medico introduttivo.

Per evitare interruzioni nei pagamenti delle prestazioni economiche, l’INPS, con il Messaggio 4 giugno 2025, n. 1766, si impegna a fissare la valutazione di base entro 30 giorni dal compimento della maggiore età. Inoltre, effettuerà verifiche rapide dei requisiti sanitari per prevenire pagamenti non dovuti.

Questa procedura, attualmente in fase di sperimentazione in alcune province, sarà presto estesa a tutto il territorio nazionale.

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