Contratto part-time: regole e differenze tra orizzontale, verticale e misto

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Il contratto di lavoro part-time può essere di tipo orizzontale, verticale e misto: ecco differenze e regole in materia di orario, retribuzione e ferie.

Contratto part-time: regole e differenze tra orizzontale, verticale e misto

Il contratto part-time prevede lo svolgimento da parte del dipendente di un orario di lavoro ridotto rispetto a quanto previsto dal lavoro a tempo pieno.

I lavoratori in part-time hanno diritto alle stesse tutele e diritti previsti per i colleghi in full-time in materia di stipendio, congedo, ferie e permessi, in proporzione tuttavia all’orario di lavoro svolto.

Per i lavoratori in part-time sono previste specifiche regole e differenze e, a seguito delle novità introdotte dal Jobs Act, ne sono state introdotte tre diverse tipologie: orizzontale, verticale e misto.

Di seguito tutte le informazioni utili per capire come funziona il contratto di lavoro part-time.

Contratto di lavoro part-time: come funziona

Il dipendente assunto con un contratto in part-time svolge meno ore di lavoro rispetto a quelle previste dalla legge per il full-time, pari a 40 settimanali o, diversamente, dal CCNL di categoria.

Il lavoratore assunto con orario ridotto, con contratto determinato o indeterminato, gode degli stessi diritti previsti per chi lavora in full-time. Per quanto riguarda la retribuzione, l’importo orario è quello stabilito dal contratto collettivo ma ovviamente lo stipendio mensile sarà proporzionato in base all’orario di lavoro.

L’orario di lavoro minimo previsto dal part-time è generalmente pari a 16 ore settimanali e, in questo caso, è il CCNL a stabilire quali sono le regole previste in ciascuno specifico settore lavorativo.

A riformare e riordinare la materia è stato il Jobs Act (D.Lgs 81/2015) che ha introdotto tre diversi tipi di part-time: orizzontale, verticale e misto. Vediamo quali sono le differenze.

Part-time orizzontale

Un contratto part-time è orizzontale quando la riduzione dell’orario di lavoro è riferita al normale orario giornaliero.

Si tratta, in pratica, di tutti quei contratti di lavoro nei quali lo svolgimento dell’attività lavorativa è prevista per l’intera settimana, ma ovviamente con un ridotto numero di ore che, in media, vanno da 4 a 5.

Part-time verticale

Il contratto part-time si definisce verticale quando il dipendente si reca al lavoro soltanto in giorni specifici della settimana, del mese o dell’anno, svolgendo tuttavia lo stesso orario di lavoro previsto dal lavoro full-time.

Ad esempio, al lavoratore può essere richiesto di recarsi a lavoro soltanto per alcune settimane nel mese o per specifici giorni nella settimana.

Part-time misto

Ad esser caratterizzato da un elevato tasso di flessibilità è il contratto di lavoro part-time misto. Come suggerisce lo stesso nome, con tale tipologia di organizzazione di lavoro al dipendente può esser richiesto di combinare le due regole previste per l’orizzontale e il misto.

Ad esempio, potrebbe esser richiesto di lavorare per alcuni giorni con orario a tempo pieno e in altri per un numero di ore inferiore.

Contratto part-time: regole su stipendio e ferie

Al lavoratore con contratto part-time devono essere garantiti gli stessi diritti in materia di stipendio e ferie previste dal lavoratore assunto a tempo pieno.

Ovviamente, per quanto riguarda lo stipendio, l’importo che verrà erogato in busta paga sarà proporzionato in base alle ore di lavoro svolte.

Per quanto riguarda gli assegni familiari è invece prevista l’erogazione piena soltanto nel caso di svolgimento di almeno 24 ore di lavoro a settimana. Se invece l’orario è inferiore, gli ANF spettano in base alle giornate effettivamente lavorate.

Il dipendente in part-time ha diritto, inoltre, agli stessi giorni di congedo, ferie e permessi del lavoratore con contratto full-time anche se in questo caso è bene sottolineare le differenze tra part-time verticale, misto e orizzontale.

Il lavoratore con part-time orizzontale matura gli stessi giorni di ferie dei dipendenti a tempo pieno, con un rateo di 2,166 giorni al mese.

Per il part-time verticale o misto, invece, i giorni di ferie sono calcolati in proporzione rispetto all’orario di lavoro svolto: soltanto se si lavora per almeno 15 giorni si maturerà un rateo di ferie.

Per ulteriori approfondimenti si invita a consultare la guida dedicata al calcolo di ferie e permessi.

È possibile fare due part-time insieme?

È lecito che una persona eserciti due lavori part-time contemporaneamente? La risposta ad una tale domanda in generale è , prestando attenzione ad alcuni accorgimenti e accortezze da non sottovalutare.

Sulla questione circa la legittimità dello svolgimento di due lavori part-time contemporanei è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione. In particolare la regolamentazione del lavoro di un ente o azienda non può vietare ad un lavoratore di prestare altra attività lavorativa.

Nello specifico la sentenza n. 13196/2017 ha sancito come:

sarebbe nulla una previsione regolamentare che riconoscesse al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore in regime di part-time di svolgere un’altra attività lavorativa”.

Dalla sentenza emerge chiaramente come il cumulo di due o più rapporti di lavoro part-time non sia oggetto in se stesso di alcuna sanzione. Ancor di più, non è possibile al datore di lavoro negare in via assoluta al proprio dipendente l’esercizio di un altro lavoro.

Nel caso un lavoratore eserciti due lavori part-time contemporaneamente può essere disposta in ogni caso “una verifica di incompatibilità in concreto tra l’esercizio della diversa attività e l’osservanza dei doveri d’ufficio o la conciliabilità con il decoro dell’Ente”.

Circa lo svolgimento di due lavori part-time contemporanei è necessario sottolineare come il lavoratore debba prestare attenzione ad una serie di altre indicazioni nel momento in cui si trova a cumulare attività distinte.

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