Indennità aggiuntiva dirigenti pubblici, stabiliti i limiti di importo per i soggetti esterni

Eleonora Capizzi - Pubblica Amministrazione

Indennità aggiuntiva per dirigenti pubblici, stabiliti i limiti di importo con il Decreto del Ministero del Lavoro numero 125/2021. La prestazione supplementare è corrisposta, in favore di soggetti di provenienza esterna all'Amministrazione che conferisce l'incarico, in tredici mensilità ed entro le soglie stabilite dal provvedimento.

Indennità aggiuntiva dirigenti pubblici, stabiliti i limiti di importo per i soggetti esterni

Indennità aggiuntiva per i dirigenti pubblici: stabiliti i limiti di importo in caso di assunzione di soggetti esterni all’Amministrazione.

Con il Decreto numero 125/2021, il Ministero del Lavoro ha provveduto a individuare le regole per determinare la prestazione integrativa del trattamento economico da attribuire ai nuovi dirigenti della Pubblica Amministrazione.

L’ammontare dell’eventuale indennità aggiuntiva, infatti, deve essere fissato in sede di predisposizione dei contratti accessivi dei provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Si tratta di incarichi attribuiti a soggetti di provenienza esterna che, avendo acquisito competenze specialistiche in altre realtà pubbliche o private, apportano un beneficio all’Amministrazione che li assume.

L’indennità aggiuntiva, da calcolare in base ai principi riepilogati dal provvedimento, è corrisposta in tredici mensilità entro limiti di importo differenti in base al livello dirigenziale della posizione affidata.

Indennità aggiuntiva dirigenti pubblici, stabiliti i limiti di importo per i soggetti esterni

Il Ministero del Lavoro, con il Decreto numero 125, interviene per determinare i criteri con cui viene riconosciuta l’indennità aggiuntiva per i conferimenti di incarichi dirigenziali a soggetti esterni di livello generale e non generale.

Ministero del Lavoro - DM numero 125 2del 27 maggio 2021
Scarica il Decreto con importi aggiornati dell’indennità aggiuntiva per i dirigenti 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si tratta delle nomine dei dirigenti pubblici individuati dall’articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

Questa norma, infatti, prevede che il trattamento economico riconosciuto può essere integrato da un’indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

In particolare, tale indennità, versata per tredici mensilità, è subordinata ai seguenti limiti di importo:

Le novità sono entrate in vigore a decorrere dal 25 giugno 2021, data di registrazione del provvedimento nel registro della Corte dei Conti, e si applicano all’atto del conferimento degli incarichi successivi a tale data.

Sono pertanto fatte salve le indennità eventualmente riconosciute dai contratti pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto.

Indennità aggiuntiva dirigenti pubblici, i principi da rispettare nel la determinazione

L’eventuale indennità integrativa del trattamento economico, da attribuire in sede di predisposizione dei contratti accessivi dei provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali, è commisurata, entro i limiti di importo citati, a determinati principi.

Si tratta, in buona sostanza, dei presupposti che giustificano la prestazione supplementare da aggiungere alla normale retribuzione.

Tali principi, riepilogati nel DM 125/2021, sono i seguenti:

  • compensazione nell’instaurazione di un rapporto di lavoro a termine del costo di reinserimento;
  • valorizzazione, in base alle condizioni di mercato, dell’elevata professionalità acquisita all’esterno in quanto non presente all’interno dell’amministrazione.

Si rammenta, infatti, che tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in altri organismi ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private.

I soggetti interessati, inoltre, devono aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro anche presso amministrazioni statali.

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