IMU e leasing immobiliare: in caso di risoluzione del contratto è obbligata al pagamento la società di leasing

La Suprema Corte, con sentenza n. 36078 del 9 dicembre 2022, chiarisce che a rilevare per l'attribuzione della soggettività passiva ai fini IMU non è la materiale disponibilità del bene immobile ma l'esistenza di un vincolo giuridico sullo stesso. Al venir meno del vincolo viene meno anche la soggettività passiva in capo all’utilizzatore

IMU e leasing immobiliare: in caso di risoluzione del contratto è obbligata al pagamento la società di leasing

Con sentenza n. 36078 del 2022, la Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti su IMU e leasing immobiliare specificando che per l’attribuzione della soggettività passiva ai fini IMU non è rilevante la materiale disponibilità del bene immobile ma l’esistenza di un vincolo giuridico sullo stesso.

Nei precedenti gradi di giudizio della controversia in commento una società di leasing impugnava gli avvisi di accertamento emanati da un Comune in seguito a mancato pagamento dell’IMU relativa a due annualità.

Dapprima la competente Commissione Tributaria Provinciale (CTP) e successivamente la competente Commissione Tributaria Regionale (CTR) respingevano il ricorso della società.

Al riguardo, la CTR motivava il rigetto del gravame ritenendo che nel contratto di leasing immobiliare, in caso di risoluzione del contratto la soggettività passiva del tributo tornasse in capo al concedente/proprietario a prescindere dalla acquisizione da parte di quest’ultima della disponibilità del bene dedotto in contratto.

Le argomentazioni della Corte di Cassazione su IMU e leasing immobiliare

La società ricorrente contesta l’inquadramento giuridico effettuato dalla CTR per avere questa erroneamente ritenuto sussistente la soggettività passiva ai fini IMU in capo al concedente del bene in leasing.

La Corte chiarisce, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, che in seguito alla risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU sussiste in capo alla società di leasing; non rileverebbe pertanto in senso contrario ai fini della attribuzione della predetta soggettività passiva, la circostanza che la società non avrebbe ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.

I giudici si soffermano sulla circostanza che il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, ma l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.

L’attuale orientamento e l’inquadramento effettuato dalla Cassazione rappresenta l’approdo di un precedente contrasto giurisprudenziale. In relazione al soggetto da ritenere obbligato al pagamento del tributo comunale sugli immobili è prevalso l’orientamento che focalizza l’attenzione sulla sussistenza di un vincolo giuridico-contrattuale sul bene.

In tal senso, la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing determina il venir meno del vincolo contrattuale in capo al soggetto utilizzatore.

Da ciò deriva che il locatario del bene immobile non è più da considerarsi soggetto passivo e l’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile viene traslato sul proprietario (vale a dire la società di leasing).

Le conclusioni della Corte di Cassazione su IMU e leasing immobiliare

Viene pertanto ribadito il principio che in ambito IMU si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore, e non sulla detenzione materiale dello stesso.

Il contratto e non la disponibilità del bene, determina pertanto la soggettività passiva del locatario.

Come inevitabile corollario di tale impostazione deriva che il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) determina altresì il venir meno della soggettività passiva in capo al locatario.

Ha quindi luogo l’automatico passaggio della soggettività passiva in capo al locatore, vale a dire la società di leasing.

La Corte pertanto, nel sottolineare che tale soluzione appare coerente con il principio di legalità che impone una rigorosa applicazione dei presupposti di imposta, perviene alla conclusione che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se la stessa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.

Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, ma l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 36078 del 9 dicembre 2022
Il testo della Sentenza della Corte di Cassazione numero 36078 del 2022

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