Esenzione IMU per le scuole paritarie: valutazione automatica delle rette solo in caso di diniego

La Suprema Corte, con ordinanza n. 35123 del 29 novembre 2022, dopo avere ripercorso l’iter della decisione del 2012 della Commissione UE che ha esaminato l’esenzione IMU sotto la lente prospettica del principio del divieto di aiuti di Stato, si sofferma sui criteri per riconoscere e negare l’esenzione IMU agli enti non commerciali

Esenzione IMU per le scuole paritarie: valutazione automatica delle rette solo in caso di diniego

Nei precedenti gradi del giudizio, un istituto educativo titolare di una scuola paritaria si opponeva ad avvisi di accertamento emanati nei suoi confronti, lamentando il mancato riconoscimento dell’esenzione IMU prevista dall’articolo 7, lett. i), del D lgs n. 504 del 1992.

In particolare, in secondo grado, la competente Commissione tributaria regionale (CTR) rigettava l’appello, in ragione della mancanza del requisito oggettivo per applicare l’esenzione.

La CTR, ritenendo necessario che le rette scolastiche siano di importo simbolico idoneo a coprire solo una parte del costo del servizio scolastico, ha rilevato che nel caso di specie l’importo della retta applicata agli studenti supera mediamente il 50 per cento del costo del servizio, ciò integrando l’esercizio di una attività commerciale che, in quanto tale, non potrebbe beneficiare dell’esenzione.

Si ricordi che l’articolo 7, comma 1, lettera i) del d lgs n. 504/92 prevede l’esenzione dall’IMU per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.

Il giudizio della Cassazione: il riferimento alla decisione della Commissione UE del 2012

La Corte di Cassazione, chiamata in causa dal ricorso dell’istituto educativo, rigettava lo stesso sulla base delle seguenti argomentazioni.

L’esenzione riconosciuta dall’articolo 7, lett i) del D lgs n. 504 del 1992 per gli immobili utilizzati da enti non commerciali presuppone la sussistenza del duplice requisito della natura non commerciale dell’ente (requisito soggettivo) e della diretta destinazione dell’immobile a determinate attività, tra le quali rientrano l’attività didattica ed educativa (requisito oggettivo).

L’esenzione deve ritenersi compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo laddove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica e l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico.

Tale assunto si salda con quanto affermato dalla Commissione UE con decisione adottata il 19 dicembre 2012, nella quale è stato precisato che anche un ente senza fini di lucro può parimenti svolgere attività economica offrendo beni o servizi sul mercato.

La Commissione ha osservato che anche laddove una attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola ad escluderne la classificazione di attività economica.

Per escludere il carattere economico dell’attività quest’ultima deve essere svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un importo simbolico.

Alla nozione di impresa è riconducibile qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo “status” giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento; pertanto, l’unico criterio rilevante è se il soggetto interessato svolge o meno una attività economica.

Inoltre, l’istituzione Comunitaria, con particolare riferimento alla attività didattica, ha precisato che la stessa deve essere svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

Il carattere non vincolante delle istruzioni del MEF al modello di dichiarazione IMU

La Corte procede quindi con l’analisi del DM 19 novembre 2012, n. 200, e del DM 26 giugno 2014, i cui contenuti sono coerenti con le conclusioni cui è pervenuta la Commissione UE nella riportata decisione, dato che per beneficiare dell’esenzione le attività devono essere svolte gratuitamente e dietro versamento di un corrispettivo simbolico.

In particolare, nel ribadire la necessità che il corrispettivo sia simbolico, il DM del 2014 richiama la decisione della Commissione UE, laddove precisa che il compenso, per avere natura simbolica, non deve essere commisurato al costo del servizio e che il limite della metà del prezzo medio può essere utilizzato solo per escludere il diritto all’esenzione.

La Corte ritiene pertanto che non si possa procedere ad una lettura “a contrario” in base alla quale beneficiano in automatico dell’esenzione coloro i quali applicano un prezzo al di sotto di tale limite, risultando viceversa necessaria una valutazione caso per caso per escludere il carattere economico dell’attività esercitata.

In particolare, la Corte si sofferma sulle istruzioni allegate al DM del 2014 per la compilazione delle dichiarazioni IMU, dalle quali la parte ricorrente riteneva potesse ricavarsi il principio per cui l’esenzione trovi applicazione in automatico laddove i corrispettivi versati per il servizio dagli utenti siano inferiori alla spesa annua per studente individuata dal MIUR.

Sul punto, la Corte di Cassazione si pronuncia nel senso della natura non vincolante delle predette istruzioni tenendo conto del fatto che le stesse appaiono non in linea né con altre disposizioni dello stesso DM in cui si ribadisce il criterio del corrispettivo simbolico, e ancor più si pongono in contrasto con la citata decisione della Commissione UE.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 35123 del 29 novembre 2022
Dopo avere ripercorso l’iter della decisione del 2012 della Commissione UE che ha esaminato l’esenzione IMU sotto la lente prospettica del principio del divieto di aiuti di Stato, l’ordinanza si sofferma sui criteri per riconoscere e negare l’esenzione IMU agli enti non commerciali.

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