Cessazione del trust: la retrocessione del patrimonio al disponente è fiscalmente neutra

Emiliano Marvulli - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Non si paga l'imposta sulle successioni e donazioni in caso di retrocessione del patrimonio in trust per via di recesso o rinuncia definitiva alla distribuzione dei beni da parte di tutti i beneficiari. Questo perché viene meno il presupposto di imposta

Cessazione del trust: la retrocessione del patrimonio al disponente è fiscalmente neutra

Il recesso o la rinuncia definitiva di tutti i beneficiari individuati del trust alla distribuzione dei beni comporta l’impossibilità di realizzare il programma negoziale predisposto dal disponente.

Di conseguenza, la retrocessione del patrimonio in trust è un fenomeno del tutto neutrale ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, anche nell’ipotesi in cui i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31857/2023.

In caso di cessazione del trust, la retrocessione del patrimonio al disponente è fiscalmente neutra

La controversia prende le mosse dal ricorso avverso un avviso di liquidazione per imposta di successione, catastale ed ipotecaria, relativa ad un atto istitutivo di un trust, stipulato nel 2016.

Nel caso di specie il trust era cessato e il trust fund, rappresentato da immobili, era automaticamente ritornato in capo al disponente.

A parere del ricorrente la retrocessione dei beni era stato solo un effetto automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi, perché mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del “vincolo di destinazione” diretto a realizzare l’arricchimento (prospettico o attuale) del beneficiario.

La CTR, in continuità della sentenza della CTP, ha respinto l’appello del contribuente e avverso tale statuizione questi ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione di norme di diritto nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto corretta la tassazione, indipendentemente dal trasferimento in trust degli immobili e viceversa.

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato la doglianza e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Non si paga l’imposta sulle successioni e donazioni in caso di recesso o rinuncia dei beneficiari del trust

In tema di imposta sulle successioni e donazioni la Corte di legittimità ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il recesso o la rinuncia definitiva di tutti i beneficiari individuati del trust alla distribuzione dei beni e, quindi, alla realizzazione dello scopo impresso dall’atto istitutivo, comporta, al pari di quanto accade quando il beneficiario manchi fin dall’origine, l’impossibilità di realizzare il programma negoziale predisposto dal disponente e la retrocessione a quest’ultimo del patrimonio in trust.

Tale circostanza, quindi, fa venir meno il presupposto di imposta in quanto priva l’operazione della potenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo la manifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo.

La retrocessione dei beni al disponente è un atto fiscalmente irrilevante, in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione alla realizzazione dell’arricchimento del beneficiario. In buona sostanza, la retrocessione del patrimonio in trust è un fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell’ipotesi in cui i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati.

Resta fermo, come peraltro accolto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E/2022, che l’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’articolo 2, comma 47, del DL n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario.

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