Imposta di bollo e documenti informatici: le regole del CAD per i duplicati

Domenico Catalano - Imposte

Imposta di bollo e documenti informatici: le regole del Codice di Amministrazione Digitale per i duplicati

Imposta di bollo e documenti informatici: le regole del CAD per i duplicati

Imposta di bollo e documenti informatici: le regole del Codice di Amministrazione Digitale.

Per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.

Lo spunto, derivante da un datato ma sempre attuale interpello dell’Agenzia delle Entrate, viene offerto da una Regione che ha avviato un processo di dematerializzazione degli atti monocratici e collegiali degli uffici e degli organi della giunta regionale, in adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. numero 82 del 7 marzo 2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, e delle relative regole tecniche dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 45 del 12 febbraio 2019
Imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale. Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

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Imposta di bollo e documenti informatici: le regole del CAD per i duplicati

L’imposta di bollo va versata per il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico redatto rispettando le regole previste dal Codice dell’amministrazione digitale? Questa è la domanda rivolta all’Agenzia delle Entrate.

Nella risposta all’interpello numero 45/2019, prima di tutto, si richiama l’articolo 1, comma 1 e la tabella delle tariffe allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972

La marca da bollo da 16 euro si applica, per ogni foglio, agli Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi.

L’attenzione in questo caso deve soffermarsi sulle copie che, nella definizione del DPR 642/1972, sono la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.

Anche per le copie l’imposta, a patto che non ci sia una specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale.

Il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo, previsto dall’articolo 1, si realizza quando sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che rilascia la copia.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che il presupposto impositivo dell’imposta di bollo si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i duplicati informatici di documenti informatici prodotti in conformità con le linee guida del CAD non è prevista nessuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio dei duplicati non realizza il presupposto dell’imposta di bollo.

Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, dunque, è chiaro che per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.

Imposta di bollo e documenti informatici, non è dovuta per i duplicati prodotti secondo le linee guida

Per quanto riguarda i documenti informatici si fa riferimento al Codice di Amministrazione Digitale, che al comma1, articolo1, definisce il duplicato informatico:

“Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

Il successivo articolo 23-bis, Duplicati e copie informatiche di documenti informatici, al comma 1, dispone che:

“I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee guida”.

Per rispondere agli standard previsti, il duplicato deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Per questa tipologia di documenti non è necessaria la dichiarazione di conformità all’originale e quindi l’imposta di bollo non è dovuta.

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