Gruppo IVA: modalità di presentazione delle istanze di interpello

Istanze di interpello per esclusione o inclusione nel gruppo IVA: la risoluzione n. 54/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 10 luglio 2018 chiarisce le modalità di presentazione.

Gruppo IVA: modalità di presentazione delle istanze di interpello

Gruppo IVA: le modalità di presentazione delle istanze di interpello per l’esclusione o l’inclusione da parte di soggetti passivi d’imposta sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 54/E del 10 luglio 2018.

La costituzione del gruppo IVA, secondo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, è un’opzione esercitabile dai soggetti passivi IVA tra i quali ricorrano congiuntamente vincoli di tipo finanziario, economico e organizzativo.

La presenza del vincolo finanziario presuppone la sussistenza anche dei vincoli economici e organizzativi; tuttavia, la normativa di riferimento esclude dalla presunzione di sussistenza quei soggetti per i quali il vincolo finanziario è stabilito per effetto dell’acquisizione di partecipazioni nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Per fornire prova contraria ai presupposti sopra indicati, è possibile presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate sia ai fini dell’inclusione che dell’esclusione dal gruppo IVA.

Gruppo IVA: modalità di presentazione delle istanze di interpello

Per superare la presunzione di presenza o insussistenza dei vincoli per l’inclusione nel gruppo IVA è possibile presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.

Così come disposto dalla risoluzione n. 54/E del 10 luglio 2018, ai fini dell’inclusione od esclusione dal gruppo IVA il contribuente potrà presentare istanza di interpello probatorio al fine di ottenere un parere sulla sussistenza dei requisiti o sull’idoneità degli elementi probatori richiesti per l’accesso al regime fiscale.

L’Agenzia delle Entrate dovrà rispondere alle istanze di interpello entro il termine di 120 giorni dalla presentazione.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che non è possibile presentare interpelli prima della formazione del gruppo IVA:

“Al riguardo, si ritiene che il previo esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA non costituisca condizione per la valida presentazione degli interpelli. La inammissibilità di istanze antecedenti la formazione di un soggetto passivo d’imposta unico, come evidenziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con nota prot. n. 29766 del 14 giugno 2018, determinerebbe, infatti, la inclusione nel Gruppo IVA di soggetti passivi privi dei requisiti già al momento della opzione, così come la esclusione di entità in possesso degli stessi alla data della dichiarazione di costituzione.”

Gruppo IVA: chi può presentare istanza di interpello

L’Agenzia delle Entrate continua chiarendo che possono presentare istanza di interpello sia il soggetto passivo d’imposta per il quale si vuole dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo o la sussistenza di quello economico, sia al rappresentante del Gruppo IVA costituendo o costituito

Ai fini della regolare presentazione dell’interpello, l’istanza dovrà essere sottoscritta sia dal rappresentante del gruppo IVA costituito o costituendo sia dal soggetto di cui si vuole provare il difetto o il possesso di uno dei requisiti per la partecipazione.

Al netto delle indicazioni fornite con la risoluzione n. 54/E, saranno ritenute valide le istanze di interpello già presentate per la costituzione di gruppi IVA a partire dal 2019, seppur non conformi alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori chiarimenti si allega di seguito la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 10 luglio 2018:

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 54/E del 10 luglio 2018
IVA – Chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello di cui all’articolo 70-ter, commi 5 e 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate alla esclusione o alla inclusione di soggetti passivi d’imposta in un Gruppo IVA

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