Gratuito patrocinio: il reddito di cittadinanza rileva ai fini dell’ammissione

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Gratuito patrocinio: il reddito di cittadinanza si calcola nella determinazione delle soglie di ammissione alla difesa a spese dello Stato. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello numero 956-2517/2020 del 27 gennaio 2021 su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia.

Gratuito patrocinio: il reddito di cittadinanza rileva ai fini dell'ammissione

Gratuito patrocinio: il beneficio del reddito di cittadinanza si calcola nella definizione del limite per l’ammissione all’assistenza legale a spese dello Stato.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 956-2517/2020 del 27 gennaio 2021 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia, pubblicata dal Sole24Ore il 5 febbraio 2021.

L’istituto richiamato, infatti, opera attraverso il riconoscimento dell’assistenza legale gratuita a spese dello Stato, in favore dei non abbienti che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi dinanzi al giudice.

Costoro, infatti, devono percepire un reddito complessivo annuo non superiore, ad oggi, alla soglia dei 11.746,68 euro.

Il superamento del limite di reddito, anche a seguito della percezione del reddito di cittadinanza, comporta l’esclusione dal gratuito patrocinio. Questo è quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate agli avvocati molisani.

Gratuito patrocinio: il reddito di cittadinanza rileva ai fini dell’ammissione

La risposta all’interpello numero 956-2517/2020 del 27 gennaio 2021, come di consueto, prende le mosse da un caso specifico che vede protagonista l’istante Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia, competente ad ammettere, o meno, il patrocinio gratuito per coloro che ne facciano richiesta in Molise.

Agenzia delle Entrate - Risposta Interpello n. 956-2517/2020 del 27 gennaio 2021 - Gratuito patrocinio e reddito di cittadinanza
Scarica la risposta all’interpello dell’ Agenzia delle Entrate n. 956-2517/2020 del 27 gennaio 2021 - Gratuito patrocinio e reddito di cittadinanza

Il richiedente, nella circostanza riportata, dichiarava di percepire il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 per un importo pari a 1.280,00 euro che, sommato a quello complessivo del nucleo familiare, determinava un reddito totale, per il 2020, di 11.520,00 euro.

Ebbene, questo reddito supera al limite fissato dalla legge per l’ammissione alla difesa gratuita, attualmente pari 11.493,82 euro (Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020).

Il richiedente, tuttavia, sosteneva di avere diritto alla difesa a spese dello Stato poiché l’importo ricevuto a titolo di reddito di cittadinanza non è, per legge, soggetto ad Irpef.

La sua convinzione, a detta dell’Agenzia errata, si basava sull’erronea interpretazione dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 contenente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Il primo comma dell’articolo citato prevede, di fatti, che può essere ammesso al gratuito patrocinio:

Chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82”.

Ad opinione del richiedente, dal momento che l’importo riferito al reddito di cittadinanza è esente da Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche), non dovrebbe essere incluso nel conteggio delle soglie reddituali ai fini dell’accesso al gratuito patrocinio.

Ma è il comma 3 del medesimo articolo 76 a stabilire che, per la determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Gratuito patrocinio e reddito di cittadinanza: le Entrate confermano l’interpretazione restrittiva

A prescindere dal dettato normativo, l’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che la questione sui dubbi interpretativi è già stata ampliamente trattata e risolta, sia per mezzo della sua stessa Risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, sia, a più riprese da pronunce della Corte di Cassazione, una fra tutte l’Ordinanza n. 24378 del 2019.

È quindi condivisibile, senza alcune riserva, la soluzione proposta dal medesimo Consiglio molisano secondo cui il beneficio ad integrazione salariale rileva ai fini della determinazione del reddito per la concessione al gratuito patrocinio.

Per questa ragione, l’Agenzia ha fornito una risposta perentoria: non può essere ammesso all’assistenza legale a spese dello Stato colui il quale, per effetto dell’erogazione di tali somme, superi il limite di reddito previsto.

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