La patente a crediti nel sistema edilizio attribuisce a imprese e lavoratori autonomi un punteggio iniziale di 30 crediti, che può crescere o diminuire nel tempo sulla base dei comportamenti adottati: qual è questo meccanismo dinamico che regola la patente a crediti?
La patente a crediti è strutturata secondo una logica che richiama, nelle sue linee essenziali, quella della patente di guida a punti, con l’importante differenza che nel sistema edilizio il punteggio non può scendere al di sotto di zero e che la funzione premiale è costruita come percorso di crescita verso un massimo di cento crediti.
Al rilascio del documento digitale, a ogni impresa e a ogni lavoratore autonomo che ne faccia richiesta, è attribuito un punteggio iniziale di trenta crediti, che costituisce la base di partenza del percorso di qualificazione (art. 27, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008).
Il punteggio iniziale di trenta crediti è il livello minimo che la normativa considera sufficiente per accedere ai cantieri.
La Circolare I.N.L. n. 4/2024 ne ha precisato la natura: il punteggio non esprime, al momento del rilascio, una valutazione sulla qualità del soggetto richiedente, ma semplicemente la sua ammissione al sistema di qualificazione in virtù del possesso dei requisiti previsti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008.
Il punteggio è sempre riferito al soggetto giuridico titolare della patente — persona giuridica, impresa individuale o lavoratore autonomo — non al singolo lavoratore dipendente.
Le decurtazioni colpiscono l’impresa, indipendentemente da quale dei suoi lavoratori fosse operativo al momento del fatto; specularmente, i crediti aggiuntivi conseguiti dall’impresa incrementano il punteggio dell’ente nel suo complesso.
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I contenuti informativi del punteggio nella patente digitale
L’art. 2 del D.M. n. 132/2024 stabilisce che la patente digitale deve riportare, consultabile tramite il portale I.N.L., almeno due valori di punteggio distinti: il punteggio attribuito all’atto del rilascio (sempre trenta crediti per le nuove istanze) e il punteggio aggiornato al momento dell’interrogazione del portale, che incorpora tutte le variazioni intervenute nel tempo, sia in incremento per effetto dei crediti aggiuntivi riconosciuti, sia in decremento per effetto delle decurtazioni derivanti da violazioni definitivamente accertate.
Oltre ai valori di punteggio, la patente contiene le evidenze degli eventuali provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell’art. 27, comma 8, e gli esiti definitivi dei provvedimenti di decurtazione ex art. 27, comma 6.
Questo assetto garantisce che i committenti e i coordinatori per la sicurezza — abilitati alla consultazione del portale tramite il canale informativo disciplinato dal D.D. n. 43/2025 — dispongano di un quadro aggiornato e affidabile della posizione dell’impresa.
| Evento/Soglia | Crediti | Effetto | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| Rilascio della patente | 30 crediti | Punteggio iniziale attribuito a ogni nuova istanza | Art. 27, c. 5, D. Lgs. n. 81/2008 |
| Soglia minima operativa | 15 crediti | Al di sotto: impossibilità di operare (art. 27, c. 10); salvo deroga 30%; sanzione min. €12.000; esclusione gare 6 mesi | Art. 27, cc. 10 e 11, D. Lgs. n. 81/2008 (c. 11 mod. dal D.L. n. 159/2025) |
| Deroga 30% per lavori in corso | < 15 crediti | Consentito il completamento dell’appalto/subappalto se i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto specifico, fatta salva la sospensione ex art. 14 | Art. 27, c. 10, II periodo, D. Lgs. n. 81/2008; nota I.N.L. n. 9326/2024 |
| Punteggio massimo | 100 crediti | Limite assoluto; i crediti aggiuntivi eccedenti non si cumulano | Art. 27, c. 5, D. Lgs. n. 81/2008; D.M. n. 132/2024, art. 5 |
| Azzeramento punteggio | 0 crediti | Revoca della patente; nuova patente richiedibile dopo 12 mesi | Art. 27, c. 4, D. Lgs. n. 81/2008 |
Dall’avvio al massimo: i crediti aggiuntivi
Il sistema non si limita a fotografare lo stato iniziale del soggetto: il legislatore ha costruito un meccanismo dinamico, nel quale il punteggio cresce in proporzione ai comportamenti virtuosi adottati.
L’art. 27, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il punteggio possa essere incrementato fino a un massimo di cento crediti, nelle ipotesi individuate nella tabella allegata al D.M. n. 132/2024.
Le sette categorie di crediti aggiuntivi
La tabella allegata al D.M. n. 132/2024 individua, come accennato in precedenza, sette categorie tassative di comportamenti o situazioni aziendali che danno diritto al riconoscimento di crediti aggiuntivi (oltre ai crediti per storicità aziendale ex art. 5, c. 2, D.M. n. 132/2024, fino a 10 crediti, e alle ulteriori voci previste dallo stesso D.M. per dimensione organico, SOA di I e II classifica, formazione in lingua per stranieri, che non rientrano nelle sette categorie principali ma concorrono al massimo di 100 crediti).
Storicità aziendale (fino a + 10 crediti)
L’art. 5, c. 2, del D.M. n. 132/2024 riconosce crediti aggiuntivi in proporzione all’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio (cd. Storicità aziendale): alle imprese con anzianità compresa tra 5 e 10 anni sono attribuiti 3 crediti; da 11 a 15 anni, 5 crediti; da 16 a 20 anni, 8 crediti; oltre 20 anni, 10 crediti.
L’aggiornamento avviene su base annuale, con verifica dinamica dell’archivio C.C.I.A.A. (nota I.N.L. n. 288/2025): il passaggio di fascia produce l’incremento automatico del punteggio nella notte dell’elaborazione, senza necessità di un’istanza separata da parte dell’impresa.
Le sette categorie individuate, invece, sono:
- assenza di decurtazioni nel biennio (+5 crediti): chi non ha subito decurtazioni nel biennio precedente matura cinque crediti aggiuntivi. È la categoria più accessibile e di maggiore impatto: premia la semplice assenza di inadempienze gravi nell’arco di due anni;
- sistema Gestione Sicurezza Lavoro (SGSL) certificato (+5 crediti): l’adozione e il mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, conforme alla norma UNI ISO 45001, certificato da un organismo accreditato, vale cinque crediti aggiuntivi. La perdita della certificazione comporta la sottrazione automatica dei crediti e l’obbligo di informare l’I.N.L. (nota I.N.L. n. 288/2025);
- certificazione di qualità ISO 9001 (+3 crediti): il possesso di una certificazione di qualità, in corso di validità, rilasciata da un organismo accreditato, vale tre crediti aggiuntivi;
- congruenza contributiva (+3 crediti): il superamento dell’indice di congruenza contributiva di settore — parametro che misura il costo del lavoro dichiarato rispetto al valore dei lavori eseguiti — vale tre crediti aggiuntivi ed è verificato su base biennale;
- formazione volontaria aggiuntiva (+2 crediti/biennio): la frequenza, da parte di datori di lavoro e preposti, di percorsi formativi in materia di sicurezza oltre i minimi previsti dalla normativa vale due crediti per biennio. I percorsi devono essere erogati da organismi accreditati regionalmente; l’asseverazione degli organismi paritetici del settore edile (Casse Edili, Formedil), ex art. 51 D. Lgs. n. 81/2008, costituisce documentazione di supporto per l’istanza.
- modello organizzativo ex art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 (+2 crediti): l’adozione di un modello di organizzazione e gestione asseverato dagli organismi paritetici, specificamente orientato alla prevenzione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro, vale due crediti aggiuntivi. Il riferimento al D. Lgs. n. 231/2001 è rilevante per la responsabilità dell’ente, ex art. 25-septies, ma la fonte diretta dei crediti è l’art. 30 del T.U.;
- investimenti in sicurezza oltre i minimi (+2 crediti): gli investimenti documentati in dispositivi di protezione individuale o collettiva e in tecnologie per la sicurezza, eccedenti gli obblighi minimi di legge, valgono due crediti aggiuntivi.
La procedura di riconoscimento
Il riconoscimento dei crediti aggiuntivi non è automatico: richiede la presentazione di un’apposita istanza tramite il portale I.N.L., corredata dalla documentazione che attesta il possesso della condizione rilevante.
La nota I.N.L. n. 288 del 15 luglio 2025 ha definito le modalità operative: l’istanza è presentata dal titolare della patente o dal delegato attraverso la sezione dedicata del canale gestionale del portale; l’istruttoria, invece, è affidata all’Ispettorato Territoriale (o d’Area Metropolitana) competente per sede dell’impresa.
Sul piano pratico, è importante che i professionisti che assistono le imprese monitorino con regolarità le scadenze biennali delle categorie che richiedono rinnovo.
Un credito aggiuntivo non richiesto è un credito perso: il sistema non opera retroattivamente e la mancata presentazione dell’istanza nei termini non è sanabile.
Il limite di cento crediti è assoluto e i crediti eccedenti tale soglia non vengono cumulati né riportati a periodi successivi.
Da un punto di vista pratico ed operativo, si deve, però riconoscere che, per un’impresa già a cento crediti, il riconoscimento di ulteriori crediti aggiuntivi non produce effetti sul punteggio.
La gestione attiva del punteggio, attraverso il tempestivo riconoscimento di tutti i crediti disponibili, diventa, pertanto, un elemento di competitività commerciale: nei contratti di appalto di maggiore importo è prassi emergente che i capitolati richiedano un punteggio minimo (ad esempio 40 o 50 crediti), come condizione di idoneità dell’impresa per tutta la durata del contratto.
| Categoria | Crediti | Documentazione richiesta | Fonte normativa | |
|---|---|---|---|---|
| (*) | Storicità aziendale (anzianità iscrizione CCIAA) | +3 +5 +8 +10 |
Automatica (verifica archivio CCIAA); nessuna istanza richiesta | Art. 5, c. 2, D.M. n. 132/2024; nota I.N.L. n. 288/2025 |
| a) | Assenza di decurtazioni nell’ultimo biennio | +5 | Biennale; verifica automatica storico portale | Tabella All. D.M. n. 132/2024 |
| b) | SGSL certificato (UNI ISO 45001 o equivalente) in corso di validità | +5 | Copia certificato accreditato; rinnovo se scade | Tabella All. D.M. n. 132/2024 |
| c) | Certificazione qualità ISO 9001 o equivalente in corso di validità | +3 | Copia certificato accreditato | Tabella All. D.M. n. 132/2024 |
| d) | Superamento indice di congruenza contributiva di settore | +3 | Biennale; attestazione Cassa Edile o ente competente | Tabella All. D.M. n. 132/2024 |
| e) | Formazione volontaria aggiuntiva per Datori di Lavoro e preposti (oltre minimi) | +2/biennio | Attestati con ore e argomenti; validazione organismi accreditati | Tabella All. D.M. n. 132/2024 |
| f) | Modello organizzativo ex art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 (asseverato OPT); norma tecnica: UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 (ex OHSAS 18001:2007, superata da art. 10 D.L. 159/2025) | +2 | Copia modello asseverato con data e organo competente | Tabella All. D.M. n. 132/2024; art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 (come mod. da art. 10 D.L. n. 159/2025: norma tecnica di riferimento ora UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, non più OHSAS 18001:2007) |
| g) | Investimenti in sicurezza oltre gli obblighi minimi (DPI, tecnologie) | +2 | Documentazione di spesa con descrizione dispositivi | Tabella All. D.M. n. 132/2024 |
(*) I crediti per storicità aziendale sono riconosciuti automaticamente in sede di prima registrazione (o aggiornamento annuale) senza istanza dell’impresa. Le fasce sono: 5-10 anni = +3 crediti; 11-15 anni = +5 crediti; 16-20 anni = +8 crediti; oltre 20 anni = +10 crediti (art. 5, c. 2, D.M. n. 132/2024).
La decurtazione dei punti: cause e meccanismi
A fronte del percorso di incremento, il sistema prevede un meccanismo simmetrico di riduzione del punteggio, in corrispondenza di eventi negativi accertati.
L’art. 27, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 costituisce la norma generale: la decurtazione opera sulla base di provvedimenti definitivi — ordinanze-ingiunzione o sentenze penali passate in giudicato — per tutte le fattispecie dell’Allegato I-bis.
Tre elementi caratterizzano il meccanismo generale:
- definitività dell’accertamento. La decurtazione opera solo quando il provvedimento che accerta la violazione è divenuto definitivo. Nelle more del procedimento il punteggio rimane invariato, anche se il fatto è già avvenuto e il procedimento è pendente;
- automaticità. Una volta intervenuta la definitività, la decurtazione è automatica e non richiede un atto discrezionale dell’I.N.L.: opera di diritto e viene iscritta nel portale;
- cumulo. Le decurtazioni per pluralità di fatti si cumulano algebricamente al punteggio corrente, senza meccanismi di assorbimento o di limitazione.
A tale regime generale si affianca il regime speciale del comma 7-bis, introdotto dal D.L. n. 159/2025 (conv. L. n. 198/2025): per le violazioni di lavoro nero (n. 21 dell’Allegato I-bis — 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare — e aggravante n. 24 — 1 credito per ciascun lavoratore nelle ipotesi di stranieri irregolari, minori o beneficiari di misure di inclusione), commesse dal 1° gennaio 2026, la decurtazione avviene......
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La gestione dei 30 punti nella patente a crediti in edilizia