Reddito di cittadinanza stranieri: istruzioni INPS sui documenti necessari

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Reddito di cittadinanza stranieri: dopo mesi di stop, arrivano le istruzioni INPS sui documenti aggiuntivi da presentare. L'integrazione riguarda i cittadini provenienti da un numero ristretto di paesi extra UE. Nel messaggio numero 4516 dell'Istituto i chiarimenti e le indicazioni per chi ha richiesto l'assegno nei mesi scorsi.

Reddito di cittadinanza stranieri: istruzioni INPS sui documenti necessari

Reddito di cittadinanza stranieri: con la circolare numero 100 del 5 luglio, l’INPS lascia ufficialmente in stand by per i cittadini di paesi extra Ue la possibilità di presentare domanda.

La legge che regola l’accesso al sussidio economico ha stabilito la necessità di acquisire una certificazione aggiuntiva dal paese di provenienza per verificare i requisiti richiesti.

Lo stop nasce da qui: da aprile le domande di reddito di cittadinanza presentate dai cittadini provenienti da paesi extra Ue sono rimaste ferme, mancavano le regole operative sulla documentazione.

Dopo mesi di attese, le indicazioni sono arrivate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 ottobre 2019 e sono meno rigide del previsto.

Il messaggio INPS numero 4516 del 2019 contiene le istruzioni per i cittadini provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea che hanno già presentato domanda.

INPS - Messaggio numero 4516 del 3 dicemebre 2019
Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza. Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 ottobre 2019, di attuazione dell’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Reddito di cittadinanza stranieri: chi deve presentare i documenti aggiuntivi

Il testo diffuso dall’INPS il 3 dicembre prima di tutto riepiloga i casi in cui non è richiesta la documentazione aggiuntiva, anche se la domanda di reddito di cittadinanza viene presentata da cittadini stranieri:

  • cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea con lo status di rifugiati politici;
  • cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni;
  • in presenza di specifiche convenzioni internazionali.

In particolare, solo i cittadini che provengono dai paesi indicati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 ottobre 2019 sono tenuti a presentare la comunicazione, rilasciata dall’autorità dello Stato o territorio estero competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, per dimostrare di essere in possesso dei requisiti che riguardano il valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero e dichiarato a fini ISEE.

Il testo solleva dall’obbligo di certificare anche il patrimonio mobiliare e la composizione del nucleo familiare, previsto invece dalla legge numero 26 del 28 marzo 2019.

Di seguito l’elenco dei paesi per cui è richiesta la documentazione aggiuntiva:

  • Regno del Bhutan;
  • Repubblica di Corea;
  • Repubblica di Figi;
  • Giappone;
  • Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese;
  • Islanda;
  • Repubblica del Kosovo;
  • Repubblica del Kirghizistan;
  • Stato del Kuwait;
  • Malaysia;
  • Nuova Zelanda;
  • Qatar;
  • Repubblica del Ruanda;
  • Repubblica di San Marino;
  • Santa Lucia;
  • Repubblica di Singapore;
  • Confederazione svizzera;
  • Taiwan;
  • Regno di Tonga.

Il testo del Decreto specifica:

“I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Decreto interministeriale del 21 ottobre 2019
Certificazione ulteriore ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito e della Pensione di cittadinanza - Decreto interministeriale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.

Reddito di cittadinanza in arrivo per gli stranieri che hanno presentato domanda dal 1° aprile

Come si legge nel messaggio INPS, il reddito di cittadinanza è in arrivo per i cittadini stranieri che provengono da paesi non inclusi nella lista del Ministero del Lavoro e che hanno presentato domanda a partire dal 1° aprile 2019.

Nel testo si legge:

“saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale - delle eventuali mensilità arretrate maturate”.

Chi invece proviene da uno dei paesi per cui è richiesta la documentazione aggiuntiva deve presentare all’INPS la certificazione, rilasciata dalla autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.

Il documento deve far riferimento solo al valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero.

Reddito di cittadinanza stranieri in arrivo per chi ha già presentato domanda dal 1° aprile

Inoltre il documento contiene indicazioni anche sulle prime domande presentate dai cittadini stranieri.

Dal 6 marzo 2019 è stato possibile richiedere il reddito di cittadinanza, ma ad aprile per adeguare i documenti alla normativa l’INPS ha pubblicato dei nuovi moduli.

L’Istituto ha chiesto a italiani e stranieri che hanno presentato domanda di reddito di cittadinanza nel primo mese utile, senza alcuna distinzione, di integrare la domanda:

  • chi proviene da un paese extra UE per cui non è necessario presentare la documentazione aggiuntiva sul patrimonio immobiliare ed è in regola con l’integrazione richiesta continua a percepire l’assegno regolarmente;
  • chi invece proviene da uno dei paesi extra Ue inserito nell’elenco del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche se ha già presentato l’integrazione, deve fornire la documentazione aggiuntiva per sbloccare l’assegno.

In ogni caso gli interessati saranno invitati mettersi in regola consegnando i documenti presso le sedi INPS con un sms o una mail. In alternativa è possibile inviarli via una PEC.

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