Fringe benefit auto aziendali, nuove regole per immatricolazioni e contratti dal 1° luglio

Tommaso Gavi - Imposte

Fringe benefit auto aziendali, con la risoluzione 46/E del 14 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la data del 1° luglio 2020 deve essere presa a riferimento sia per l'immatricolazione del veicolo, sia per la stipula dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente.

Fringe benefit auto aziendali, nuove regole per immatricolazioni e contratti dal 1° luglio

Fringe benefit auto aziendali, le nuove regole previste dalla legge di Bilancio 2020 si applicano per immatricolazioni e contratti a partire dal 1° luglio 2020.

Lo chiarisce la risoluzione 46/E del 14 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo regime di addebito prevede gradi di imponibilità inversamente proporzionali al livello di inquinamento dell’autovettura concessa in uso promiscuo al lavoratore.

Il 1° luglio 2020 è la data di riferimento sia per quanto riguarda l’immatricolazione del veicolo, sia per la stipula dell’accordo tra datore di lavoro e dipendente.

Fringe benefit auto aziendali, nuove regole per immatricolazioni e contratti dal 1° luglio

Il fringe benefit relativo alla concessione dell’auto aziendale in uso promiscuo è l’oggetto della risoluzione 46/E del 14 agosto 2020.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 46/E del 14 agosto 2020
Fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale - Articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

L’addebito del fringe benefit in busta paga, quale reddito da lavoro dipendente in natura, deve seguire le percentuali previste dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.

Dal momento che le regole dell’agevolazione sono state modificate dalla legge di bilancio 2020, in particolare dall’articolo 1, comma 632, legge n. 160/2019, l’istante chiede i seguenti chiarimenti:

  • se la la data del 1° luglio 2020 debba riferirsi al giorno dell’accordo tra datore di lavoro e dipendente con scelta del veicolo da assegnare oppure alla data in cui il fornitore riceve l’ordine di acquisto o di noleggio da parte della azienda richiedente;
  • se l’immatricolazione del veicolo debba essere effettuata necessariamente dopo la data di stipula del contratto oppure anche antecedentemente, purché dopo il 1° gennaio 2020.

Le novità della legge di Bilancio 2020 consistono nel concorrere a formare il reddito imponibile in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico secondo le tabelle Aci, moltiplicato convenzionalmente per 15 mila chilometri.

In altre parole il fringe benefit concede maggiori vantaggi fiscali in relazione ai veicoli con un minore impatto ambientale.

La disposizione deve essere applicata a partire dal 1° luglio 2020.

Per i periodi precedenti il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:

“Il comma 633 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, infatti, stabilisce che «Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020»”

Fringe benefit auto aziendali, come deve essere inteso il riferimento del 1° luglio 2020

La questione su cui vengono richiesti chiarimenti riguarda quindi l’interpretazione della data del 1° luglio 2020.

In risposta all’istante, l’amministrazione chiarisce che la norma precisa che il nuovo regime deve essere applicato:

“ai veicoli di nuova immatricolazione (…) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020.”

L’Amministrazione finanziaria esclude fin da subito la possibilità di fare riferimento alla data del 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della norma, in relazione all’immatricolazione del veicolo.

Il documento di prassi spiega che:

“Sia per ragioni logico-sistematiche che di coerenza temporale del nuovo regime, non si ritiene plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma in commento, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione, mentre il 1° luglio 2020 per il rispetto dell’altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit.”

L’Agenzia delle Entrate afferma inoltre che la data di sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante per individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

In base a quanto chiarito dalla circolare n. 326/1997, deve essere applicato il criterio di cassa: il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale del datore di lavoro per entrare in quella del dipendente.

Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma per un veicolo immatricolato prima di tale data, si deve ricorrere ai principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

La valorizzazione del benefit non è possibile in ragione del criterio del “valore normale”, previsto nell’articolo 51, comma 3, del Tuir.

In base ai chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 74/2017, qualora non fosse definito dal legislatore un criterio forfetario di valorizzazione del benefit, i costi sostenuti dal dipendente per l’azienda dovevano essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che l’intero “valore normale” del bene concorresse alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Di conseguenza, conclude l’Agenzia delle Entrate:

“il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.”

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