FORMATEMP, domanda per l’integrazione salariale di giugno in scadenza il 30 luglio

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

FORMATEMP: al via dal 26 luglio la domanda per il rimborso del trattamento d'integrazione salariale (TIS) per i periodi di riduzione o sospensione dal lavoro causa Covid di giugno 2021. La nota del 21 luglio 2021 del Fondo offre le istruzioni alle Agenzie interinali per fare richiesta. La scadenza è fissata al 30 luglio.

FORMATEMP, domanda per l'integrazione salariale di giugno in scadenza il 30 luglio

Trattamento di integrazione salariale tramite FORMATEMP: aperta il 26 luglio la procedura per fare domanda di rimborso per i periodi di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa di giugno 2021 a causa del Covid. La scadenza è fissata a venerdì 30 luglio 2021.

In particolare, tramite la nota del 21 luglio 2021 con cui fornisce le istruzioni, il Fondo Formazione lavoratori in somministrazione precisa che le Agenzie interinali possono inoltrare la richiesta dalle 12 del 26 luglio alle 12 del 30 luglio a titolo di trattamento d’integrazione salariale (TIS) semplificato.

Il rimborso dell’assegno riconosciuto, del resto, è quello riferito ai lavoratori in somministrazione in forza al 23 marzo 2021, così come disposto dal Decreto Sostegni.

Di seguito le istruzioni offerte alle Agenzie per richiedere la restituzione di quanto anticipato ai lavoratori somministrati.

Assegno ordinario FORMATEMP, domanda TIS di giugno in scadenza il 30 luglio: le istruzioni

Secondo quanto si legge nella nota del 21 luglio, anche per questa tranche di rimborso le Agenzie di somministrazione dovranno utilizzare il modulo messo a disposizione da FORMATEMP sul portale dedicato.

Il Trattamento di Integrazione Salariale (TIS) a cui si riferisce il documento è la prestazione rivolta ai lavoratori attivi assunti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, compresi quelli in apprendistato professionalizzante, impiegati presso imprese utilizzatrici in situazioni di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.

La domanda per ripagare l’assegno per giungo, che potrà essere inoltrata a partire da mezzogiorno del 26 luglio 2021, deve pervenire al Fondo prima della scadenza del 30 luglio, sempre entro mezzogiorno.

FORMATEMP riferisce che considererà valida solo l’ultima richiesta inoltrata, qualora il modulo venisse inviato più volte.

Solo in caso di difficoltà tecniche, rese note al Fondo e sempre previa autorizzazione dello stesso, sarà possibile trasmettere la richiesta, rispettando i termini citati, tramite PEC al seguente indirizzo:

[email protected]”.

Le Agenzie che invieranno la domanda tramite PEC senza aver ricevuto apposita autorizzazione si vedranno rigettare la richiesta.

FORMATEMP, integrazione salariale per i lavoratori somministrati: i dettagli sull’importo riconosciuto

In base a quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto Sostegni (commi 2 e 7), le Agenzie interinali, in qualità di datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria possono presentare domanda per il trattamento ordinario d’integrazione salariale per i lavoratori che risultano occupati alla data di entrata in vigore del Decreto.

Ecco quindi, che i rimborsi richiesti con la procedura descritta potranno essere riconosciuti per i per i lavoratori in somministrazione occupati il 23 marzo 2021. Ciascun importo, inoltre, deve riferirsi ad eventi avvenuti a giugno di quest’anno.

Le domande devono riguardare, perciò, la restituzione di quanto corrisposto a ciascun lavoratore a titolo di integrazione salariale, ripartito tra quota retributiva e quota contributiva, con esclusivo riferimento ai giorni di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro causati dall’emergenza sanitaria e non all’intera retribuzione liquidata.

Per ogni ulteriore dettaglio e per comprendere come funziona il TIS si rimanda alla pagina dedicata sul sito di FORMATEMP.

FORMATEMP - nota del 21 luglio 2021
Scaricala nota su presentazione delle richieste di rimborso del trattamento di integrazione salariale (TIS) c.d. “semplificato” conseguente a sospensioni/riduzioni dell’orario di lavoro relative al mese di giugno 2021

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