Dal MIMIT arrivano nuovi chiarimenti per le startup innovative, dall’iscrizione nella sezione speciale del registro al mantenimento dello status

Quali sono i requisiti necessari per la permanenza delle startup nella sezione speciale del registro delle imprese?
Nuovi chiarimenti su questo aspetto e su altre questioni legate all’iscrizione e al mantenimento dello status di startup innovativa sono arrivate dal MIMIT.
Nella circolare direttoriale del 29 luglio 2025 il Ministero fornisce nuove indicazioni operative alla luce delle modifiche introdotte di recente dalla legge annuale sulla concorrenza.
Startup innovative: iscrizione al registro e altri chiarimenti dal MIMIT
Nella circolare pubblicata lo scorso 29 luglio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito alcune indicazioni per le startup innovative, in particolare in merito all’iscrizione e al mantenimento dello status, alla luce dei recenti interventi normativi in materia.
Con la legge annuale sulla concorrenza (n. 193/2024), ricordiamo, sono arrivate novità anche per le startup innovative, con l’implementazione della definizione e modifiche ai criteri che consentono alle startup di rimanere nella sezione speciale del registro delle imprese.
La prima novità, come anticipato, è l’intervento che modifica alla definizione delle startup innovative, per cui per essere considerate tali devono rientrare nella definizione europea di piccola e media impresa (PMI), secondo i criteri indicati nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, e non possono svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza.
L’articolo 2 della citata raccomandazione prevede che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese sia costituita da imprese che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
I soggetti interessati, precisa il MIMIT nel documento, potranno richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese (dedicata appunto alle startup innovative) attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal Ministero, che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli Uffici Camerali.
Chiarimenti sull’attività prevalente di agenzia e di consulenza
L’autocertificazione annuale aggiornata dovrà attestare, inoltre, che la società richiedente non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”.
Proprio a questo proposito, la circolare fornisce indicazioni sulla definizione di “consulenza” e di “agenzia”.
Per “consulenza”, precisa il MIMIT “bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri”.
Pertanto, sono escluse, ad esempio, le imprese con i seguenti codici Ateco (compresi i relativi sottocodici) prevalenti:
- 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
- 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Per “agenzia”, invece, bisogna intendere un’impresa che “ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della Legge 204/1985”.
Per le startup già iscritte alla data di entrata in vigore della legge n. 193/2024 e che svolgono attività di consulenza e agenzia, il Ministero precisa che non si procederà alla cancellazione immediata dalla sezione speciale. Tali imprese avranno la possibilità di dimostrare il possesso del requisito tramite la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione.
Pertanto, l’impresa avrà tempo fino al momento della prossima dichiarazione di mantenimento.
Requisiti per estendere la permanenza nel registro speciale
La circolare del MIMIT fornisce dei chiarimenti anche in merito alla permanenza nella sezione speciale del registro che, di norma, ha una durata di 3 anni.
La nuova disciplina, ricordiamo, ha previsto la possibile estensione di 2 anni laddove la startup rispetti uno dei requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Dl n. 179/2012, come spese in ricerca e sviluppo, ottenimento di almeno un brevetto.
Inoltre, il periodo si può estendere per ulteriori periodi di 2 anni se l’impresa rispetta i determinati criteri indicati all’articolo 2-ter del citato DL, come l’aumento di capitale o l’incremento dei ricavi.
Nel dettagliare tutti i requisiti per la permanenza nel registro così come le modalità e le tempistiche di attestazione degli stessi, la circolare individua due diverse casistiche sulla base della data di iscrizione della società nella sezione speciale:
- nuove iscrizioni: a partire dal 18 dicembre 2024;
- imprese già iscritte al 18 dicembre 2024.
Per quanto riguarda il primo caso, l’eventuale conferma dei requisiti, necessaria per ottenere l’estensione della permanenza oltre i 3 anni iniziali, deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di chiusura dell’esercizio del terzo anno di iscrizione e comunque non oltre il 31 luglio.
Se la startup non provvede alla presentazione della dichiarazione di conferma, questa viene cancellata per decorrenza del termine.
Nel secondo caso, invece, le startup hanno diritto a restare nella sezione speciale del Registro oltre il terzo anno dall’iscrizione a condizione che il raggiungimento dei requisiti avvenga:
- entro 6 mesi dalla scadenza del terzo anno di iscrizione per le imprese iscritte nella sezione speciale del RI da meno di 18 mesi (la conferma deve essere presentata entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione ed entro i 3 anni e mezzo dall’iscrizione);
- entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno di iscrizione per le imprese iscritte nella sezione speciale del RI da più di 18 mesi (la conferma deve essere presentata entro lo scadere dei 60 mesi dalla costituzione ed entro i 4 anni dall’iscrizione).
Come precisato dal Ministero, i termini di 12 mesi e 6 mesi rispetto all’iscrizione in sezione speciale sono perentori e, pertanto, non sono ammesse domande oltre tali termini, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio del terzo anno.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Startup innovative: dal MIMIT indicazioni su iscrizione al registro e attività prevalente