I forfettari e la compliance della discordia

Salvatore Cuomo - Dichiarazioni e adempimenti

Le lettere di compliance inviate ai forfettari hanno generato diverse polemiche: un'analisi della vicenda partendo dalla campagna avviata dall'Agenzia delle Entrate fino ad arrivare alla normativa di riferimento

I forfettari e la compliance della discordia

Una campagna disposta dalla Agenzia delle Entrate circa la mancata compilazione di alcuni dati informativi dei contribuenti forfettari sta alimentando preoccupazioni e polemiche tra gli addetti ai lavori.

Va detto che il tenore della lettera inviata a migliaia di contribuenti forfettari appare più un promemoria generalizzato, disposto indistintamente verso coloro che non hanno compilato il quadro RS, che il frutto di una effettiva ed analitica selezione dei soggetti destinatari.

Questa prima impressione è confermata dal contenuto del provvedimento del 19 settembre firmato dal direttore Ernesta Maria Ruffini:

“L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.”

Forfettari: uno sguardo alle lettere di compliance

A parere di chi scrive è particolarmente sorprendente il contenuto del punto 1.2:

“1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:

  • a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
  • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • c) data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.”

L’elemento selettivo, quindi, è la mera assenza dei dati e non l’evidenza di dati in possesso dell’Agenzia che potrebbero non essere stati riportati in dichiarazione del contribuente.

Dalla consultazione di una delle lettere inviate emerge una ulteriore nota di particolarità: la data di emissione, ancorché notificata successivamente alla data del provvedimento, risulta antecedente di oltre 10 giorni. Sarà stato un errore di digitazione?

I forfettari e la compliance della discordia: cosa dice la norma?

Tornando al punto, l’attenzione sulle lettere inviate ai forfettari rappresenta l’occasione per ripassare insieme le disposizioni inerenti il caso in esame.

L’articolo 1, comma 73, della Legge 190/2014, la norma a cui si richiama la campagna comunicativa dell’Agenzia delle Entrate dispone:

“Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.”

Lo stesso comma però prosegue precisando che:

“Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate”.

Questo secondo passaggio giustifica appunto il ridotto numero di informazioni richieste ma d’altronde su questo punto resta da evidenziare, ad esempio, che il contenuto descrittivo dell’operazione documentata dalle fatture elettroniche non è automaticamente disponibile all’AdE.

Il Garante della Privacy nell’esprimere il suo “Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle nuove regole tecniche per la memorizzazione delle fatture elettroniche, da utilizzare per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria”, previsto dall’art. 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 e pubblicato il 22 dicembre 2021, rammenta appunto che alle Agenzie Fiscali è infatti consentita “la memorizzazione nella banca dati dei cosiddetti “dati fattura” delle informazioni fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A allo schema di provvedimento - ad esclusione di quelle relative alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione”.

Non si può pertanto affermare che i dati richiesti possano essere considerati già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, non potendo questa disporre del contenuto descrittivo delle operazioni.

Da rilevare anche che non tutte le fatture transitano per il Sistema di Interscambio, si pensi agli acquisti effettuati presso altri contribuenti in regime forfettario.

Tralasciando l’utilità o meno di fornire dette informazioni, su cui si può discutere anche a ragione, l’obbligo normativo evidentemente c’è, e non da oggi, ma la ricezione di queste comunicazioni può aver fatto prendere coscienza ad alcuni di aver preso sottogamba l’adempimento relativo alla compilazione dei dati richiesti, anche da questo probabilmente sono alimentate le lamentele generate dalla notifica delle lettere di compliance in commento.

Se la verifica necessaria alla corretta compilazione del quadro RS è stata fatta a suo tempo nient’altro dovrà essere fatto ora, se non cestinarla od archiviarla a futura memoria.

Lo riporta la stessa Comunicazione relativa all’”Adempimento spontaneo - Regime forfetario”:

“Se ritiene di non essere tenuto a riportare questi dati nel quadro RS, che deve essere compilato dai contribuenti che applicano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, la invitiamo a non tenere conto di questa lettera.

Per utilità, infine, si riporta un passaggio della circolare 10/E del 2016 a commento proprio del comma 73:

“Si osserva che, in linea generale - coerentemente con gli adempimenti richiesti ai contribuenti che applicano il regime forfetario ed alle significative semplificazioni loro riconosciute - i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata.”

Una campagna concettualmente sbagliata frutto degli errori di tutti i soggetti coinvolti

Se una norma la si ritiene sbagliata è giusto evidenziarlo, ma è anche vero che si tratta di un adempimento in essere dal 2015 e risulta difficile ricordare evidenze di particolari distonie su questo punto sia negli atti parlamentari che nei convegni di carattere tributario.

Se un adempimento è stato oggetto specifico di una campagna di stimolo alla compliance, è evidente che si tratta di un caso piuttosto diffuso e ripetuto nel tempo e non “diffuso” solo nel 2021 e la mera assenza del dato senza altri riscontri, come è evidente dalla lettura del provvedimento stesso, non può giustificare il formato comunicativo scelto.

È sbagliata la norma? Sono assenti i dati in dichiarazione? Ma perché solo ora? Sono questi i quesiti non solo per i professionisti in polemica con il provvedimento ma anche per l’Agenzia delle Entrate.

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