Flat tax incrementale, istruzioni e novità nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Pronte le istruzioni sulla flat tax incrementale: nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 28 giugno 2023 tutte le novità sull'imposta sostitutiva introdotta per l'anno d'imposta in corso sugli aumenti di reddito. Esclusi i nuovi beneficiari del regime forfettario

Flat tax incrementale, istruzioni e novità nella circolare dell'Agenzia delle Entrate

Istruzioni in chiaro per la flat tax incrementale: con la circolare n. 18/E del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per l’applicazione della tassa piatta del 15 per cento.

Introdotta dall’ultima Legge di Bilancio esclusivamente per il periodo d’imposta in corso, la flat tax sostitutiva dell’IRPEF per i titolari di partita IVA si applicherà sugli incrementi di reddito registrati rispetto al reddito più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Conclusa la fase di consultazione pubblica, diventano quindi definitive le indicazioni operative per l’accesso al regime fiscale transitorio. Restano esclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario nel 2023.

Flat tax incrementale, istruzioni e novità nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Conclusa la fase di consultazione pubblica, la circolare n. 18/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 28 giugno 2023 conferma l’ambito di applicazione della nuova tassa piatta del 15 per cento, introdotta in via transitoria per il periodo d’imposta in corso.

La flat tax incrementale è il regime opzionale sostitutivo di IRPEF e addizionali che prevede l’applicazione di un’aliquota fissa del 15 per cento sulla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e quello di importo più elevato relativo agli anni dal 2020 al 2022. L’obiettivo è incentivare gli incrementi di reddito, con l’applicazione di una tassazione ridotta e più conveniente.

Poche le integrazioni apportate rispetto al documento in bozza pubblicato lo scorso 6 giugno. La circolare definitiva conferma che a poter beneficiare della flat tax incrementale per il 2023 sono le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti e professioni.

La tassa piatta sugli aumenti di reddito potrà essere applicata anche dall’impresa familiare e dall’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in relazione ai redditi del titolare.

Rispetto alla prima versione della circolare, l’Agenzia delle Entrate include nel perimetro dei titolari di partita IVA beneficiari del regime agevolato anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.

Flat tax incrementale, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 28 giugno 2023
Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni per l’applicazione della tassa piatta del 15 per cento

Flat tax incrementale anche ai forfettari dal 2020 al 2022

Definita quindi la platea dei soggetti beneficiari della flat tax incrementale, l’Agenzia delle Entrate si sofferma su quelli esclusi. Niente tassa piatta per i redditi di società di persone, imputati ai soci per “trasparenza” e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli.

Niente flat tax incrementale anche per i titolari di partita IVA che per il 2023 accedolo al regime forfettario. Ma su questo punto la circolare specifica che la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva riguarda anche chi ha aderito al forfettario dal 2020 al 2022, in uno o più anni, o il regime di vantaggio.

Nella circolare vengono inoltre forniti alcuni esempi per il calcolo della base imponibile sulla quale applicare la flat tax del 15 per cento.

Sarà necessario considerare la differenza tra il reddito determinato per il 2023 e quello di importo più elevato del periodo dal 2020 al 2022, e su questo importo applicare la franchigia del 5 per cento, calcolata sul reddito più alto del triennio monitorato.

Sull’importo così calcolato, fino ad un massimo di 40.000 euro, bisognerà quindi applicare l’aliquota fissa del 15 per cento. In caso di incrementi di reddito eccedenti tale soglia continuerà invece ad applicarsi l’ordinaria tassazione IRPEF.

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