Flat tax incrementale, a chi si applica? Soggetti inclusi ed esclusi nella circolare in bozza

Flat tax incrementale, focus su soggetti inclusi ed esclusi dalla tassa piatta del 15 per cento applicata per il 2023. Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 6 giugno in versione bozza i primi chiarimenti: via libera ai titolari di redditi d'impresa, arti o professioni, mentre restano esclusi i soci di società di persone, capitali e gli associati degli studi professionali. Esclusione, con deroghe, per chi applica il regime forfettario

Flat tax incrementale, a chi si applica? Soggetti inclusi ed esclusi nella circolare in bozza

Flat tax incrementale, pronti i primi chiarimenti su soggetti inclusi e partite IVA escluse dal beneficio.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in versione bozza il 6 giugno 2023 delinea i confini dell’imposta sostitutiva del 15 per cento introdotta esclusivamente per il periodo d’imposta in corso in favore dei titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, arti e professioni.

Esclusi dalla possibilità di applicare il regime fiscale di favore sugli incrementi di reddito i titolari di partita IVA in regime forfettario, ma non solo. Come specificato nel documento in bozza, la flat tax incrementale non si applica ai soci di società di persone, agli associati di studi professionali e ai soci di società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale.

Via libera invece ai decaduti dal regime forfettario nel corso del 2023 in caso di ricavi o compensi di importo superiore a 100.000 euro.

Flat tax incrementale, a chi si applica? Soggetti inclusi ed esclusi nella circolare in bozza

C’è tempo fino al 15 giugno 2023 per l’invio di osservazioni e proposte di modifica o integrazione in merito alla circolare pubblicata in bozza dall’Agenzia delle Entrate che fornisce i primi chiarimenti sulla flat tax incrementale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Si tratta della tassazione agevolata introdotta in luogo delle ordinarie aliquote IRPEF in favore dei titolari di partita IVA, calcolata con aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

Nel documento disponibile online il 6 giugno 2023 sono contenute le prime istruzioni applicative per l’individuazione dei soggetti ammessi all’imposta sostitutiva del 15 per cento e per chi invece resterà escluso dal beneficio.

Partendo da chi potrà beneficiarne, l’Agenzia delle Entrate specifica che la flat tax incrementale si applica per il periodo d’imposta 2023 alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di redditi di cui all’articolo 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato, ad eccezione dei titolari di partita IVA in regime forfettario nel corso del 2023. Per l’individuazione di tale categoria di contribuenti bisognerà far riferimento ai redditi indicati nei quadri RF e RG del modello Redditi.

Rientrano tra gli inclusi nel regime fiscale agevolato anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, limitatamente al titolare della stessa.

Per quel che riguarda le partecipazioni in società di persone o di capitali, la stessa rileva solo se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa e, come evidenziato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate:

“occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c.; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti.”

La quota di reddito o perdita della società imputata per trasparenza all’imprenditore, ovvero il dividendo conseguito come socio di società di persone, entrano tra le componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale, rientrando quindi nella possibilità di applicare la flat tax incrementale del 15 per cento per il 2023.

La tassazione agevolata si applica inoltre alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, sui redditi indicati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi. Si fa dunque riferimento ai titolari di redditi di cui all’articolo 53, comma 1 del TUIR.

Agenzia delle Entrate - consultazione pubblica circolare flat tax incrementale
Clicca per scaricare la bozza di circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 6 giugno 2023

Flat tax incrementale per le partite IVA avviate dopo il 1° gennaio 2020

L’accesso alla flat tax incrementale è subordinato alla possibilità di calcolare l’aumento di reddito conseguito rispetto ad un periodo d’imposta nel 2020, 2021 e 2022.

Appare quindi fondamentale che nel periodo in esame risulti esercitata l’attività per almeno un anno, e rientra quindi tra i beneficiari del regime agevolato chi ha iniziato ad operare dopo il 1° gennaio 2020. Escluse invece le nuove partite IVA.

La circolare predisposta dall’Agenzia delle Entrate specifica infatti che possono accedere al regime fiscale agevolato:

“i contribuenti per i quali sia possibile verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto dalla norma, ai fini del confronto reddituale, che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione. La “flat tax incrementale”, ad ogni modo, trova applicazione in favore dei contribuenti che abbiano svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.”

Dai soci di società di persone e capitale alle partite IVA in regime forfettario: gli esclusi dalla flat tax incrementale

Porte sbarrate per l’accesso alla flat tax incrementale in caso di redditi di società di persone imputati ai soci e ai redditi delle società di capitali a seguito dell’opzione per la trasparenza fiscale prevista dall’articolo 116 del TUIR.

Un’esclusione sulla quale la circolare in bozza dell’Agenzia delle Entrate contiene una postilla: la possibilità di applicare la flat tax incrementale non è preclusa agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni che siano contemporaneamente soci di società di persone. Il regime agevolato si applica in tal caso solo al reddito derivante dall’attività d’impresa individuale o di lavoro autonomo.

No alla flat tax incrementale inoltre anche per i titolati di redditi di arti e professioni conseguiti in forma associata, anche se imputati ai singoli professionisti.

Per espressa previsione normativa, la flat tax incrementale è inoltre preclusa a coloro che per il 2023 applicano il regime forfettario.

Via libera alla flat tax incrementale per i decaduti dal regime forfettario in corso d’anno

Sui forfettari la bozza di circolare fornisce un chiarimento importante: la flat tax incrementale potrà essere applicata ai contribuenti decaduti in corso d’anno in caso di ricavi o compensi superiori a 100.000 euro, considerando che in tal caso si passa alle regole ordinarie di tassazione per l’intero anno.

Sempre in merito alle partite IVA forfettarie, la circolare evidenzia che non è un fattore d’esclusione l’aver applicato il regime agevolato nel corso di uno o più periodi d’imposta nel corso del triennio 2020-2022.

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