Fattura obbligatoria per le analisi cliniche: veto sullo scontrino parlante

Obbligatoria la fattura per le analisi cliniche effettuate da una struttura sanitaria autorizzata: dall'Agenzia delle Entrate arriva il veto sullo scontrino parlante. È la normativa a dettare le regole, non può scegliere il cliente. I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 275 del 4 aprile 2023

Fattura obbligatoria per le analisi cliniche: veto sullo scontrino parlante

Le analisi cliniche per la diagnosi di malattie effettuate da una struttura sanitaria autorizzata devono essere documentate obbligatoriamente tramite fattura.

Non è possibile emettere lo scontrino parlante: per questo tipo di prestazioni, infatti, la normativa esclude la possibilità di scelta.

A sottolinearlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 275 del 4 aprile 2023.

Per le analisi cliniche è obbligatoria la fattura elettronica, niente scontrino parlante

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva da una richiesta diretta di chiarimenti.

Un laboratorio di analisi cliniche si rivolge all’Amministrazione finanziaria per verificare la possibilità di emettere, al posto della fattura, lo scontrino parlante indicando i dettagli su natura, qualità e quantità delle prestazioni sanitarie eseguite.

A sostegno di questa tesi la società richiama i contenuti della risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 sul trattamento IVA di alcune prestazioni di autoanalisi cliniche effettuate direttamente all’interno delle farmacie e sulla possibilità di emettere lo scontrino parlante.

Dall’Agenzia delle Entrate, però, con la risposta numero 275 del 4 aprile 2023 arriva un veto totale e una precisazione: i chiarimenti forniti nel 2017 non possono essere estesi alle analisi cliniche effettuate da un laboratorio perché si applicano in maniera specifica alle prestazioni svolte da professionisti per conto delle farmacie e a queste ultime fatturate.

Fattura obbligatoria per le analisi cliniche: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha i suoi punti fermi nella normativa di riferimento.

Prima di tutto è necessario chiamare in causa l’articolo 10 del decreto IVA che inserisce tra i casi di esenzione dall’imposta, al punto 18, anche le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

Tra queste rientrano anche le analisi cliniche al centro del caso analizzato.

Allo stesso tempo, per avere una panoramica delle regole da seguire bisogna far riferimento anche all’articolo 22 dello stesso decreto che indica in maniera puntuale i casi in cui non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente, l’emissione della fattura.

Possibilità non ammessa per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona.

Una esclusione confermata, infine, anche dall’articolo 36 bis del decreto IVA:

“Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente”.

Non c’è dubbio, quindi, per l’Agenzia delle Entrate: indipendentemente dalla scelta del cliente, per le analisi cliniche e in generale per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da una struttura sanitaria l’emissione della fattura è obbligatoria.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risposta all’interpello numero 275 del 4 aprile 2023.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 275 del 4 aprile 2023
IVA – Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona – Obbligo di documentazione tramite fattura – Articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

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