Sanzioni tributarie e soprattasse intrasmissibili agli eredi

Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie: entra in gioco il principio della intrasmissibilità agli eredi anche per le soprattasse e le pene pecuniarie che sono state successivamente sostituite con sanzioni pecuniarie di uguale importo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 31420 del 25 ottobre 2022.

Sanzioni tributarie e soprattasse intrasmissibili agli eredi

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie opera il principio della intrasmissibilità agli eredi del contribuente, quale corollario del carattere personale della responsabilità.

Il medesimo principio vale per le soprattasse e le pene pecuniarie che sono state successivamente sostituite con sanzioni pecuniarie di uguale importo.

Questo in estrema sintesi il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 31420 del 25 ottobre 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 31420 del 25 ottobre 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 31420 del 25 ottobre 2022

La sentenza - La controversia verteva sul ricorso avverso una cartella di pagamento, respinta in sede di prime cure. La parte contribuente ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale, a seguito dell’intervenuto decesso dell’appellante, interrompeva il giudizio che veniva riassunto dagli eredi.

Nel merito la CTR ha respinto l’appello affermando la sussistenza del debito d’imposta del de cuius, derivante da un insufficiente versamento d’IVA. Da qui la legittimità dell’operato dell’Ufficio, che oltre al recupero dell’imposta ha applicato la sanzione di legge, non trattandosi di mero errore formale ma di evasione d’imposta.

Il contribuente ha impugnato la decisione d’appello lamentando violazione e falsa applicazione e dell’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il pagamento della sanzione si trasmettesse agli eredi.

La Suprema Corte ha accolto il motivo di impugnazione perché fondato.

In tema di intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie la Corte di cassazione ha richiamato l’art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997 che prevede testualmente che “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

Sul punto la Corte ha prima di tutto chiarito la differenza del regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative.

Le prime sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l’obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l’inadempimento.

Diversamente le seconde, di cui alla L. n. 472 del 1997, hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro.

A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità.

Nel caso di specie la CTR non si è correttamente attenuta a tali principi in quanto - trascurando la questione relativa alla trasmissibilità o meno agli eredi delle sanzioni oggetto della cartella di pagamento in questione e ritenendola valida in toto - ha erroneamente ignorato il principio dell’intrasmissibilità agli eredi previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997.

La Corte di cassazione ha pertanto deciso per la cassazione della decisione impugnata dal contribuente, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.

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