Fattura elettronica obbligatoria per il tax free shopping, rimborso IVA a due vie

Fattura elettronica obbligatoria per il tax free shopping, con possibilità di rimborso IVA in diverse modalità in base alla scelta dell'acquirente cessionario. I chiarimenti sul recupero dell'imposta sono contenuti nella risposta n. 93 dell'Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica obbligatoria per il tax free shopping, rimborso IVA a due vie

Fattura elettronica sempre obbligatoria per il tax free shopping qualora richiesta dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino, con diverse modalità di recupero dell’IVA.

Per gli acquisti effettuati da privati consumatori extra UE è prevista la possibilità di acquistare beni per uso personale o familiare senza l’applicazione dell’IVA per un importo superiore a 154,94 euro.

La norma, disciplinata dall’articolo 38-quater del DPR n. 633/1972, è finalizzata ad evitare che vi sia una doppia imposizione fiscale nel Paese d’acquisto e in quello di residenza.

Il negoziante può scegliere se emettere fattura senza IVA oppure - per evitare rischi e sanzioni - se assoggettare la vendita ad IVA, lasciando poi all’acquirente l’onere del recupero dell’imposta.

La risposta all’interpello n. 93 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 2 aprile 2019 illustra nel dettaglio le regole per il recupero IVA sulle fatture tax free shopping.

Non è obbligatorio avvalersi di società tax refund convenzionate, ma resta libera scelta dell’acquirente decidere come recuperare l’IVA versata.

Fattura elettronica obbligatoria per il tax free shopping, le regole per gli operatori nazionali

La risposta dell’Agenzia delle Entrate affronta in maniera dettagliata quelli che sono gli adempimenti previsti per gli operatori in caso di acquisti tax free shopping.

Ribadendo che, su richiesta, è obbligatoria l’emissione di fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate specifica che è possibile avvalersi di due modalità operative alternative in merito all’applicazione dell’IVA:

  • assoggettamento della vendita al regime di non imponibilità e, quindi, emissione della fattura senza IVA;
  • applicazione dell’IVA con successivo rimborso della stessa.

La prima fattispecie è più rischiosa per il cedente nazionale.

In caso di emissione della fattura senza IVA, scorporandola dal prezzo di vendita al pubblico ed indicando sul documento gli estremi del passaporto o altro documento del cessionario, sarà necessario che una copia della fattura venga consegnata - vistata dall’Ufficio doganale - al cedente nazionale entro il termine di quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione.

L’acquirente per beneficiare dell’esenzione IVA dovrà trasportare il bene fuori dall’Unione Europea entro tre mesi dalla data d’acquisto.

Se i due passaggi non sono eseguiti correttamente - consegna fattura vistata o trasporto beni fuori dall’UE - il cedente italiano dovrà regolarizzare l’operazione addebitando l’IVA emettendo una nota di variazione.

Tale opzione presenta diversi profili di rischio per l’operatore nazionale, ovvero la quasi certa impossibilità di recupero dell’IVA addebitata al cliente nonché a sanzione dal 50% al 100% del tributo nel caso di mancato rispetto dei termini.

È proprio per questo che è molto più frequente la seconda opzione, ovvero l’addebito dell’IVA in fattura ed il successivo recupero da parte dell’acquirente.

Il viaggiatore extraUE potrà recuperare l’IVA nel momento in cui questi dimostri l’uscita dei beni dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo e restituisca l’esemplare vistato della fattura (il tutto, nel rispetto dei termini di legge).

Il cedente nazionale ha diritto di recuperare l’IVA mediante emissione di un’ordinaria nota di variazione in diminuzione relativa alla fattura elettronica emessa.

Recupero IVA, per il tax free shopping due diverse modalità

Per gli acquisti tax free shopping quindi il recupero dell’IVA sarà onere dell’acquirente, che potrà avvalersi di due diverse modalità.

Nelle procedure di rimborso IVA si possono inserire, nel rapporto tra cedente e cessionario, le cosiddette società di tax refund, intermediari che anticipano l’IVA al viaggiatore semplificando l’iter per il recupero dell’imposta.

In merito l’Agenzia delle Entrate non esprime valutazioni sulla procedura da seguire, ma specifica che in ogni caso è obbligatorio che venga emessa fattura in formato elettronico (obbligatoria per il tax free shopping dal 1° settembre 2018), tramite il sistema Otello 2.0.

Il sistema dell’Agenzia delle Dogane ha semplificato e digitalizzato la procedura per ottenere il visto doganale, necessario per certificare che l’operazione indicata in fattura sia esente IVA o dia diritto ad un rimborso.

La procedura prevede che:

  • il cedente, mediante la procedura informatica Otello 2.0, emette e invia immediatamente la fattura per il “tax free shopping” all’Agenzia delle dogane, che la riceve in tempo reale. Il cedente mette a disposizione del cessionario il documento in forma analogica o elettronica, con l’indicazione del codice ricevuto in risposta dal sistema informatico che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte dello stesso;
  • il cessionario, per avere diritto al rimborso o allo sgravio dell’IVA, dimostra l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non più mediante il “visto uscire” apposto dalla dogana sulla fattura, ma attraverso il “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO 2.0 e, in caso di uscita dal territorio dell’Unione europea attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

L’acquirente dovrà quindi recarsi in dogana che, in caso di regolarità, inserisce nel sistema informativo l’avvenuta esportazioni delle merci.

Il cedente, collegandosi via internet a Otello 2.0, può verificare se e quando il visto è stato rilasciato. Quindi, se il cedente ha emesso fattura con IVA, quando riscontra sul portale che il visto è stato rilasciato, può restituire l’IVA al cessionario ed emettere una nota di variazione.

In conclusione, il cedente, se richiesta dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino, deve emettere la fattura e non può rifiutarla.

L’articolo 38-quater del DPR IVA rimette al cedente la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell’IVA, ovvero se attendere la prova dell’avvenuta uscita dei beni prima di restituire l’imposta.

È rimessa al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell’ausilio delle società di tax free per ottenere un rimborso più veloce.

Agenzia delle Entrate - interpello n. 93 del 2 aprile 2019
Fattura elettronica tax free shopping e recupero dell’IVA da parte del cessionario

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