Cosa rischia chi non fa la fattura elettronica

Cosa rischia chi non fa fattura elettronica? Sono frequenti i casi di rifiuto di emissione di fattura o, addirittura, di addebito dei costi al cliente. Prese di posizione illegittime che portano alla necessità di un ripasso del DPR IVA n. 633/1972.

Cosa rischia chi non fa la fattura elettronica

Cosa rischia chi non fa fattura elettronica? Non cambiano le regole in merito all’obbligo di fatturazione delle operazioni e il riferimento normativo di riferimento resta l’articolo 21 del DPR n. 633/1972.

Le sanzioni previste in caso di mancato o tardivo rilascio della fattura sono quelle previste dal Decreto Legislativo n. 417/1997, alleggerite soltanto per i primi mesi del 2019 dal DL n. 119/2018.

Negli ultimi giorni sono state frequenti le segnalazioni di esercenti che non rilasciano fattura in formato elettronico o addirittura casi in cui la richiesta di fattura comporta l’addebito di un costo di emissione fino a due euro.

Due casi che portano alla necessità di analizzare cosa prevede la legge e quali i rischi nel caso di mancata emissione della fattura.

Cosa rischia chi non fa fattura elettronica

Riferimento normativo relativo all’obbligo di emissione della fattura è l’articolo 21 del DPR n. 633/1972, il quale al comma 1 stabilisce che:

Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”.

A partire dal 1° gennaio 2019 l’unica modalità di fatturazione valida ai fini fiscali è quella elettronica, secondo le regole operative stabilite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018. L’unico formato valido è l’XML e la fattura si considera emessa qualora trasmessa al SdI e “all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

Ad eccezione dei soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica (come minimi e forfettari), tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 dovranno essere in formato XML e l’invio dovrà essere effettuato tramite il SdI, il grande hub dell’Agenzia delle Entrate. Addio alla fattura cartacea e al PDF, che perdono qualsiasi valenza fiscale.

Per i commercianti fattura elettronica solo se richiesta dal cliente

Alle regole generali relative all’obbligo di emissione della fattura elettronica si uniscono quelle specifiche relative ai commercianti al minuto, nonché ai ristoranti o ad esempio alle prestazioni alberghiere.

L’articolo 22 del Decreto IVA stabilisce che in tali casi l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo specifica richiesta da parte del cliente e non oltre il termine di effettuazione dell’operazione.

E sono proprio questi i casi in cui sono stati più frequenti nell’ultimo periodo i rifiuti di emissione della fattura elettronica: si pensi ai ristoranti o alle prestazioni alberghiere ed ai relativi costi che possono essere portati in detrazione IVA ed in deduzione fiscale per gli operatori IVA.

In tali casi, tuttavia, la fattura dovrà essere rilasciata soltanto qualora richiesta al momento dal cliente.

Sanzioni in caso di mancata o tardiva emissione della fattura elettronica

I rischi e le sanzioni previste per chi rifiuta di fare fattura elettronica sono stabiliti dal Decreto Legislativo n. 417/1997, che all’articolo 6 prevede l’applicazione di una sanzione di importo compreso tra il 90 per cento e il 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile del documento.

Attenzione però: in materia di sanzioni dovute in caso di ritardo nell’emissione della fattura elettronica, è importante considerare le modifiche introdotte dal DL n. 119/2018.

Nel primo semestre 2019 le sanzioni non si applicano qualora la fattura venga emessa entro il termine di liquidazione IVA, mentre saranno pari all’80 per cento qualora la fattura venga emessa entro il termine di liquidazione IVA del periodo successivo.

A partire dal 1° luglio 2019 (settembre per i contribuenti con liquidazione mensile) le sanzioni tornano ad essere applicate secondo i meccanismi sotto riportati, considerando i dieci giorni di tempo dal momento in cui si effettua l’operazione considerata per l’emissione della fattura.

Emissione fattura elettronica, vietato l’addebito del costo al cliente

In chiusura si ricorda che alla richiesta di emissione della fattura elettronica è illegittima la richiesta di pagamento di una somma aggiuntiva al cliente.

A tal proposito, il comma 8 dell’articolo 21 del DPR IVA stabilisce chiaramente che:

le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

Una disposizione chiara ed utile da richiamare in tutti quei casi in cui alla richiesta di emissione della fattura è richiesto il pagamento di un costo “amministrativo” al cliente.

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