Esenzione IVA per la formazione professionale svolta sotto l’occhio vigile dell’ANPAL

Esenzione IVA per la formazione professionale svolta da enti accreditati e finanziati da un fondo di risorse pubbliche su cui vigila l'ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione numero 52 del 3 agosto 2021, fa il punto sui requisiti da rispettare.

Esenzione IVA per la formazione professionale svolta sotto l'occhio vigile dell'ANPAL

Non ci sono ostacoli all’esenzione IVA quando la formazione professionale è svolta da enti accreditati e finanziati da un fondo di risorse pubbliche su cui vigila l’ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione numero 52 del 3 agosto 2021, illustra nel dettaglio i requisiti da rispettare per poter applicare quanto stabilito dall’articolo 10 del Decreto IVA.

La norma, infatti, esclude dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”.

Esenzione IVA per la formazione professionale svolta sotto l’occhio vigile dell’ANPAL

Dato l’ampio ventaglio di possibilità in ambito formativo, non sempre è semplice individuare la possibilità di applicare o meno l’esenzione IVA. Le principali insidie, infatti, si annidano nel riconoscimento dell’ente da parte delle pubbliche amministrazioni.

Periodicamente l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul tema con delle risposte all’interpello, e in questo caso i chiarimenti riguardano servizi di formazione professionale erogati da enti accreditati nell’ambito di un Fondo sottoposto alla vigilanza dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro e nato con due scopi:

  • promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego dei lavoratori in somministrazione;
  • previsione di specifiche misure di carattere previdenziale a favore dei lavoratori somministrati.

L’ente di formazione, dopo essersi accreditato presso il Fondo che svolge comunque un controllo sostanziale sulla formazione professionale erogata, svolge funzioni di direzione e coordinamento dei corsi.

Come chiarito nella circolare n. 22/E del 2008, per gli organismi privati che operano nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione scolastica, il riconoscimento utile ai fini fiscali può essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative.

Nella risoluzione numero 52 del 3 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate si sofferma, tra le altre cose, sulla natura del Fondo per arrivare a formulare una risposta sulla possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA:

“In esito ad un’analisi condotta alla luce della legislazione comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, l’ANAC ha qualificato i fondi quali organismi di diritto pubblico, precisando che gli stessi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal codice dei contratti pubblici”.

Questo passaggio permette di chiarire che i corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal Fondo in questione con risorse di natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il lavoro, rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione da IVA prevista dall’articolo 10 del DPR n. 633/1972.

Il riconoscimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni utile ai fini fiscali è fuori discussione:

  • c’è l’accreditamento presso un ente sottoposto alla vigilanza dell’ANPAL;
  • c’è il finanziamento con risorse di natura pubblica effettuato dal Fondo nei confronti degli Enti di formazione.

Esenzione IVA per la formazione professionale svolta sotto l’occhio vigile dell’ANPAL

Analizzando il caso della formazione professionale gestita sotto la vigilanza ANPAL, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 52 del 3 agosto 2021, coglie l’occasione per approfondire il rispetto del requisito soggettivo del riconoscimento pubblico.

Prima di tutto bisogna sottolineare che i termini “istituti” o “scuole” hanno un “valore meramente descrittivo”: sono gli enti che di solito svolgono le attività ma non sono i soggetti tassativamente ammessi all’esenzione IVA.

L’Amministrazione dello Stato che può procedere con il riconoscimento non è solo quella scolastica. Ma l’accreditamento non può essere generico: deve riguardare specificatamente il corso, le attività didattiche, la formazione in questione.

Infine, sul punto, il documento chiarisce:

“Il requisito del riconoscimento pubblico può essere considerato soddisfatto anche nel caso di finanziamento del progetto didattico o formativo da parte dell’ente pubblico, costituendo, in sostanza, detto finanziamento, un riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere, pur dovendosi ritenere in tal caso l’esenzione limitata all’attività didattica o formativa specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico e non riflettendosi sulla complessiva attività svolta dall’ente finanziato”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risoluzione numero 52 del 3 agosto 2021.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 52 del 3 agosto 2021
Regime IVA dei servizi di formazione professionali erogati da società accreditate presso fondo soggetto a vigilanza ministeriale. Articolo 10, primo comma, n. 20) d.P.R. n. 633 del 1972.

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