Scadenza versamenti IVA 2019 e proroga imposte: il calcolo della maggiorazione

Scadenza versamenti IVA 2019 e proroga imposte al 30 settembre 2019: la maggiorazione dello 0,4% si applica per ogni mese o frazione di mese da marzo a giugno. Luglio, agosto e settembre non sono inclusi nel calcolo. Il chiarimento nella circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 20 del 9 settembre 2019.

Scadenza versamenti IVA 2019 e proroga imposte: il calcolo della maggiorazione

Scadenza versamenti IVA 2019, la proroga, concessa per effetto dell’introduzione degli ISA, interessa anche il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a saldo per il 2018. E in particolare coloro che hanno deciso di versarla entro il termine del saldo delle imposte, questi ultimi devono applicare una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese, che va calcolata dal 16 marzo al 30 giugno. E non fino al 30 settembre.

A sottolinearlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 20 del 9 settembre 2019, che scioglie dubbi puntuali sull’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e sulle sue conseguenze, tra cui anche lo spostamento dei termini di pagamento delle imposte da fine giugno a fine settembre.

La pubblicazione di 44 pagine contiene il botta e risposta degli ultimi mesi tra associazioni di categoria e amministrazione finanziaria.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 20 del 9 settembre 2019
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali.

Scadenza versamenti IVA 2019 e proroga delle imposte: i chiarimenti nella circolare sugli ISA

Dai controlli al regime premiale, la circolare numero 20 del 2019 raccoglie in 9 macroaree i chiarimenti sugli ISA e dedica l’ottavo capitolo proprio alla proroga dei versamenti delle imposte.

Al centro del paragrafo 8.1 la scadenza dei versamenti IVA 2019 e gli effetti della proroga sulla maggiorazione da applicare.

Lo spunto per il chiarimento arriva all’Agenzia delle Entrate da un doppio quesito:

  • la nuova data di scadenza si applica anche al versamento dell’IVA a saldo per il 2018 per coloro che hanno deciso di versarla entro il termine del saldo delle imposte con la maggiorazione dello 0,4%, prevista per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dal 16 marzo 2019?
  • qual è il periodo da considerare per il calcolo della maggiorazione dello 0,4%?

Nessun dubbio sulla prima risposta, anche la scadenza dei versamenti IVA 2019 diventa più lunga. E per sottolinearlo l’Agenzia delle Entrate riporta l’articolo 12 quinquies del Decreto Crescita che ha sancito l’ufficialità della proroga:

Il comma 3, infatti, ha disposto:

“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019”.

Scadenza versamenti IVA 2019 e proroga delle imposte: come calcolare la maggiorazione

Anche sul secondo punto, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è chiara e prevedibile.

La proroga delle imposte non ha nessun effetto sul calcolo della maggiorazione da applicare ai versamenti IVA 2019. Nulla cambia rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno.

Nel testo della circolare si legge:

“In considerazione della proroga disposta dal richiamato articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione, coerentemente con quanto chiarito con la risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012, può essere effettuato entro il 30 settembre 2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo al 30 giugno.

Dal calcolo bisogna escludere i mesi di luglio, agosto e settembre: una conferma più che una risposta. Una posizione diversa, infatti, avrebbe sorpreso non poco, dal momento che la stessa Agenzia delle Entrate si era già espressa nel 2012 su una situazione molto simile.

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