Esenzione IVA formazione: ok solo con accreditamento, il registro ASL non basta

Esenzione IVA formazione: quali sono i requisiti per beneficiarne? L'iscrizione al registro ASL non basta, ma serve l'accreditamento da parte di un soggetto pubblico competente. A stabilirlo è la Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 913-708 del 2019.

Esenzione IVA formazione: ok solo con accreditamento, il registro ASL non basta

Per gli enti privati che intendono beneficiare dell’esenzione IVA formazione, prevista dall’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, l’iscrizione al registro ASL-Alternanza Scuola Lavoro non basta, ma serve l’accreditamento da parte di un soggetto pubblico competente.

Rigida la risposta all’interpello numero 913-708 del 2019 fornita a una società che opera nel settore dell’editoria digitale dalla Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e chiede chiarimenti perché ha in programma tre nuove attività:

  • corsi didattici in diritto tributario, diritto del lavoro ed informatica di base, rivolti a privati cittadini e aziende, tramite lezioni frontali nella sede operativa aziendale;
  • corsi didattici in diritto tributario, diritto del lavoro ed informatica di base, rivolti a privati cittadini e aziende, tramite servizi e-learning, skype e simili;
  • vendita di materiale didattico in formato digitale.
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Interpello numero 913-708/2019
Interpello n. 913-708/2019 Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212.

Esenzione IVA formazione: serve l’accreditamento, l’iscrizione al registro ASL non basta

L’articolo 10 del Decreto IVA prevede la possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA sulla formazione in presenza di due requisiti:

  • le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • gli istituti o le scuole che le erogano devono essere riconosciute da pubbliche amministrazioni.

Dal momento che la società che opera nel settore dell’editoria digitale risulta iscritta al Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola Lavoro, e ha dimostrato di possedere la sensibilità sociale e l’approccio etico richiesto, vorrebbe poter beneficiare dell’esenzione IVA.

Ma il riconoscimento formale da parte di un ente pubblico non basta, la Direzione Generale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, infatti, non ha dubbi. E con la risposta all’interpello numero 913-708 del 2019, nega la possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA:

“Considerato che ogni valutazione in merito alla natura della prestazione educativa (di redazione, promozione, organizzazione, monitoraggio e gestione di un Progetto Formativo di tirocinio), consiste in un accertamento tecnico, si ritiene che alla fattispecie prospettata non sia applicabile l’esenzione di cui all’art. 10, n. 20 del DPR n. 633 del 1972, in quanto l’istante non ha uno specifico accreditamento, per tali corsi, dal soggetto pubblico competente per materia. Resta, pertanto, soggetta ad aliquota ordinaria l’eventuale attività resa dall’istante priva dei suddetti requisiti”.

E, richiamando la circolare numero 22/E del 18 marzo 2008, specifica che per quanto riguarda gli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione il riconoscimento utile ai fini fiscali deve essere sempre effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative. È necessario, dunque, essere iscritti in appositi albi o aver ottenuto l’accreditamento.

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