Niente IVA fino alla fine del 2023 per le rette di scuola calcio delle ASD

Con la consulenza giuridica numero 7/2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce i termini delle agevolazioni IVA, fino al 31 dicembre 2023, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche in merito alle attività di formazione sportiva calcistica

Niente IVA fino alla fine del 2023 per le rette di scuola calcio delle ASD

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) sono esonerate - fino al 31 dicembre 2023 - dal pagamento dell’IVA sulle rette per le scuole calcio under 12.

Tale agevolazione fiscale, però, è applicabile solo nel caso di attività rivolte ad associati e tesserati.

È quanto si evince dalla consulenza giuridica numero 7 del 23 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate che risponde ad un quesito posto da un contribuente in merito al corretto trattamento fiscale - agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto - applicabile ai “corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive dilettantistiche per lo svolgimento dell’attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni.”

Secondo la tesi riportata nel quesito, i compensi percepiti dalle associazioni sportive per l’attività di scuola calcio degli allievi under 12 sarebbero da ritenersi esclusi dal pagamento dell’IVA - pur trattandosi di attività commerciale - nei casi in cui tale attività risponda ai requisiti previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 143 del TUIR, ovvero:

  • sia svolta in conformità con le finalità indicate nello statuto societario;
  • non ricorra ad una specifica organizzazione;
  • i corrispettivi ricevuti non superino i costi.

L’agevolazione fiscale in oggetto - si evidenzia ancora nel quesito - dovrebbe essere riconosciuta alle ASD almeno per tutto il 2023, così come stabilito dal comma 4 dell’articolo 4 del DPR 633/72 che - seppur abrogato - resterà in vigore fino alla fine 2023.

Le regole per l’esenzione IVA sulle rette di scuola calcio delle ASD

Una tesi che l’Agenzia delle Entrate accoglie in parte, specificando e chiarendo i casi in cui le associazioni dilettantistiche hanno diritto a usufruire del beneficio fiscale e quelli in cui, invece, sono tenute al pagamento dell’IVA sugli importi percepiti per lo svolgimento dell’attività di formazione sportiva.

Nella consulenza giuridica l’Agenzia - richiamando il comma 1 dell’articolo 143 del TUIR - inquadra preventivamente le organizzazioni interessate dal beneficio fiscale oggetto del quesito, ovvero, gli “enti non commerciali” e la tipologia di servizi esclusi dall’assoggettamento all’IVA, ovvero, tutti quelli non rientranti nell’articolo 2195 del Codice Civile che presentino questi tre requisiti fondamentali:

  • conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
  • assenza specifica organizzazione;
  • corrispettivi ricevuti che non eccedano i costi di diretta imputazione.

Il chiarimento prosegue con l’analisi del caso particolare, confermando la sussistenza del requisito dell’ assenza di specifica organizzazione nei casi in cui l’attività di scuola calcio venga svolta con mezzi (impianti sportivi) e risorse (istruttori, preparatori atletici) già nelle disponibilità dell’ASD.

L’Ente tributario si sofferma, poi sul comma 3 dell’articolo 143 del TUIR - richiamato anche nel quesito - per ribadire quanto già chiarito con la Circolare numero 18/E del 1 agosto 2018, ovvero che tale comma chiarisce i casi di non imponibilità ai fini dell’Imposta sui Redditi delle Società (IRES) e non dell’IVA

Una volta inquadrate le caratteristiche dei soggetti interessati e i benefici fiscali previsti dalle norme citate, l’Agenzia chiarisce, infine, i casi di applicazione dei suddetti benefici.

Richiamando il comma 4 dell’articolo 4 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche, l’ente fiscale precisa che le ASD non sono tenute al pagamento dell’IVA fino al 31 dicembre 2023, per tutte le attività erogate a favore di:

  • propri associati;
  • iscritti di altre associazioni che svolgono la stessa attività e appartenenti alla stessa organizzazione;
  • soggetti frequentanti/praticanti tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell’Ente di Promozione Sportiva o della federazione della disciplina sportiva associata.

Esclusi dal beneficio tutti gli altri soggetti, anche se frequentatori e/o praticanti.

Di conseguenza le associazioni sportive sono tenute al pagamento dell’IVA nella misura ordinaria sugli eventuali corrispettivi da loro percepiti, in quanto - come già precisato nella risposta numero 393 del 27 luglio 2022 - tali attività non sono riconducibili all’articolo 10 numero 20 del D.P.R. 633/72.

La consulenza giuridica chiarisce anche gli adempimenti necessari per richiedere la sospensione dell’IVA

In sintesi, quindi, la sospensione del pagamento dell’IVA si applica esclusivamente sui corrispettivi ricevuti per le attività di formazione sportiva - siano esse scuola calcio, nuoto, etc. - erogate in conformità con le finalità istituzionali previste nello statuto e in favore di soggetti con determinate caratteristiche, ovvero, soci, associati di altre associazioni e tesserati alle organizzazioni nazionali di riferimento.

Il chiarimento si conclude, infine, con la precisazione che per usufruire delle agevolazioni è necessario conformare gli statuti societari a quanto previsto al comma 8 dell’articolo 148 del TUIR e presentare una comunicazione con modello EAS all’Agenzia delle Entrate con i dati rilevanti ai fini fiscali.

Il testo rinvia quindi alle precedenti circolari (12/E del 9 aprile, 45/e del 29 ottobre, 51/e del 1 dicembre 2009) e risoluzioni (110/E del 12 dicembre 2012) per le modalità semplificate di presentazione del modello EAS per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Di seguito la consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, consulenza giuridica 7/2022
IVA - Trattamento applicabile ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive dilettantistiche per lo svolgimento dell’attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni.

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