Bonus affitti causa Coronavirus: cosa prevede il decreto Cura Italia

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus affitti causa Coronavirus: cosa prevede il decreto Cura Italia? Non una sospensione, come si aspettavano in molti, ma un credito di imposta per il canone di locazione di negozi e botteghe. Escluso dall'agevolazione chi non sospende l'attività. A stabilirlo è l'articolo 65 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo.

Bonus affitti causa Coronavirus: cosa prevede il decreto Cura Italia

Bonus affitti causa Coronavirus: cosa prevede il decreto Cura Italia? L’agevolazione inserita nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 consiste in un credito di imposta del 60% del canone di locazione e non in una sospensione dei pagamenti, come si aspettavano in molti.

I dettagli sono contenuti nell’articolo 65 del DL. Il bonus affitti è accessibile solo per il mese di marzo, una misura gemella potrebbe essere inserita nel Decreto Aprile, provvedimento già annunciato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, è ancora prematuro fare delle previsioni.

Sicuramente la possibilità di una replica dipende dalla durata dello stop per le attività.

Bonus affitti causa Coronavirus: cosa prevede il decreto «Cura Italia»? Credito di imposta e non sospensione

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 ha imposto una chiusura della maggior parte dei negozi per frenare i casi di contagio: una necessità che comporta costi alti per tutti coloro che sono stati costretti a fermarsi.

Il bonus affitti causa coronavirus nasce per contenere gli “effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, così si legge nel DL Cura Italia.

La misura consiste nella possibilità per i soggetti esercenti attività di impresa di accedere a un credito di imposta per l’anno 2020 pari al 60% del canone di locazione di immobili che rientrano nella categoria catastale C1, negozi e botteghe, per il mese di marzo.

Nessuna sospensione dei pagamenti. Coloro che possono beneficiare dell’agevolazione sugli affitti per l’emergenza coronavirus devono comunque pagare la cifra dovuta e possono utilizzare la somma maturata con il credito di imposta solo in compensazione.

Bonus affitti causa Coronavirus: cosa prevede il decreto «Cura Italia»? Esclusi i negozi che restano aperti

Il bonus affitti, quindi, è accessibile solo in presenza delle condizioni riassunte in tabella.

Agevolazione prevista dall’articolo 65 del DL Cura Italia Credito di imposta pari al 60%
Soggetti interessati Esercenti attività di impresa escluse attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020
Oggetto del bonus Canone di locazione per negozi e botteghe (locali C1)
Periodo di riferimento marzo 2020
Modalità di utilizzo Compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Bisogna sottolineare che non rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione sugli affitti per emergenza coronavirus tutti coloro che non hanno interrotto l’attività lavorativa, come previsto dal DPCM dell’11 marzo, ovvero:

  • Ipermercati;
  • Supermercati;
  • Discount di alimentari;
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le tele- comunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e mate- riale elettrico e termoidraulico;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • Farmacie;
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucida- tura e affini;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispon- denza, radio, telefono;
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse.

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