IVA auto disabili: dal 18 gennaio 2022 cambiano i documenti da presentare

IVA auto disabili, dal 18 gennaio 2022 cambiano i documenti da presentare per fruire dell'agevolazione. Bisognerà esibire solo la patente di guida speciale e un atto notorio relativo al mancato acquisto analogo nei quattro anni precedenti. È quanto si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Ministero delle Disabilità.

IVA auto disabili: dal 18 gennaio 2022 cambiano i documenti da presentare

IVA auto disabili, cambiano i documenti da presentare per accedere all’agevolazione.

Dal 18 gennaio 2022 sarà necessaria solo la patente speciale di guida e l’atto notorio dal quale risulta che nei precedenti 4 anni non si è acquistato nessun veicolo applicando l’aliquota IVA al 4 per cento.

Non è più richiesto invece il certificato delle commissioni mediche provinciali che attesti la disabilità.

Ad annunciare la novità è il comunicato stampa del 28 gennaio 2022 pubblicato sul portale del Ministero delle Disabilità.

IVA auto disabili: dal 18 gennaio 2022 cambiano i documenti da presentare

Si riduce la documentazione da produrre per beneficiare dell’IVA ridotta in caso di acquisto di veicoli da parte di soggetti con disabilità o da familiari di cui sono a carico.

A partire dal 18 gennaio 2022 per l’acquisto di veicoli con l’IVA al 4 per cento sarà necessario presentare esclusivamente i seguenti documenti:

  • patente di guida speciale, in cui sia indicato l’adattamento del mezzo, prescritto dalle commissioni mediche locali;
  • atto notorio dal quale risulta che nei 4 anni precedenti alla data dell’acquisto, l’acquirente non ha comprato un veicolo con l’IVA agevolata al 4 per cento. Nel caso di cancellazione del veicolo nel predetto periodo dal Pubblico registro automobilistico (PRA), sarà necessario presentare il certificato rilasciato dal PRA.

Non sarà più necessario esibire il certificato rilasciato dalle commissioni mediche provinciali che attesta le ridotte o impedite capacità motorie, e neanche la copia del certificato rilasciato al conseguimento della patente, o in occasione della conferma di validità.

La novità è contenuta nel comunicato diffuso sul portale del Ministero per le Disabilità in data 18 gennaio 2022.

IVA agevolata per importazione e cessione di veicoli adattati: documentazione da presentare
Scarica il pdf del comunicato del Ministero delle Disabilità

IVA auto disabili: quali veicoli è possibile acquistare con l’aliquota del 4 per cento

L’aliquota IVA ridotta per l’acquisto di auto è una delle agevolazioni previste in favore dei soggetti affetti da disabilità.

Nel dettaglio, l’IVA al 4 per cento, anziché al 22 per cento, è rivolta a:

  • non vedenti e sordi;
  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o con plurime amputazioni;
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

In favore di questi soggetti, l’IVA ridotta si applica per l’acquisto di veicoli nuovi o usati o per la riparazione degli adattamenti realizzati.

Come indicato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, l’IVA ridotta si applica per le autovetture di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L’IVA agevolata può essere applicata agli acquisti di qualsiasi valore, che rispettano le seguenti caratteristiche, definite dall’Allegato A, parte II, numero 31 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972:

  • autovetture, con massimo 9 posti compreso il conducente;
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo, da utilizzare anche per lavoro;
  • autoveicoli specifici, muniti permanentemente di speciali attrezzature;
  • motocarrozzette, veicoli a tre ruote con massimo 4 posti;
  • motoveicoli per trasporto promiscuo;
  • motoveicoli per trasporti specifici.

Per gli autocaravan, attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di massimo 7 persone, compreso il conducente, spetta esclusivamente la detrazione IRPEF del 19 per cento.

Il regime agevolato non è riconosciuto ai veicoli destinati al trasporto dei disabili, ma intestati a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

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