Fattura elettronica: la moratoria sulle sanzioni con beffa sul cliente

La moratoria sulle sanzioni con beffa sul cliente, analisi della normativa in materia di tardiva emissione (ed invio del relativo file xml) della fattura elettronica. Di Tania Stefanutto.

Fattura elettronica: la moratoria sulle sanzioni con beffa sul cliente

L’articolo 1 del Decreto Legislativo numero 127/2015, novellato dal Decreto Legge numero 119/2018, ha introdotto la cd. “moratoria sulla sanzioni” per la ritardata emissione delle fatture elettroniche.

La norma così recita:

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti (art. 6 e art. 6 co. 8 Decreto Legislativo numero 471/1997):

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.”

Ora le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono applicabili in via autonoma ai due soggetti: cedente/prestatore (art. 6 D.Lgs. 471/1997) e cessionario/committente (art. 6 co 8 D.Lgs. 471/1997).

È di tutta evidenza che nel caso la fattura dal cedente/prestatore sia emessa nel termine della liquidazione, il cessionario/prestatore non avrebbe nemmeno posto in essere gli adempimenti contenuti nell’articolo 6 comma 8 cit..

La norma, infatti, prevede che se il committente/cessionario “non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione” deve presentare “all’ufficio competente” (leggasi trasmettere all’SdI come integrato dall’articolo 1 citato) “previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni”.

Nel caso concreto il contribuente che in data 01.01.2019 ha pagato un acconto senza ricevere la relativa fattura deve provvedere a trasmettere autofattura (cod. TD20) entro il 30.05.2019. Qualora il cedente/prestatore decida di trasmettere la fattura nel termine per la liquidazione (es. 16 maggio 2019, in caso di contribuente trimestrale) è naturale la mancata applicazione della sanzione conseguente l’inadempimento ex art. 6 comma 8.

Ben diversa è la situazione in caso il cedente/prestatore decida di avvalersi del maggior termine con la sanzione ridotta: in questo caso il cessionario/committente sarà sanzionato per il proprio comportamento omissivo.

Ecco quanto prevede la norma in oggetto:

Il cessionario o il committente che … abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge … da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250”.

Nel caso precedente quindi vi saranno due diverse sanzioni applicabili: una in capo al cedente che ha emesso la fattura oltre il termine per la liquidazione del periodo di esigibilità, ma entro il periodo successivo, e una in capo al cessionario che non ha integrato nei termini la fattura.

È evidente che il soggetto che subirà una “ingiusta” sanzione è il cessionario/committente che sarà costretto a dover versare l’imposta direttamente con procedura di autofattura, magari avendo già versato il corrispettivo integrale al fornitore, per non incorrere in una sanzione, che per quanto misera possa essere non potrà essere inferiore 20 euro per ogni fattura (il 20% di 250 euro sanzione minima, in alternativa 20% dell’imposta).

Il contribuente quindi sarà obbligato a monitorare tutti i propri acquisti ed in caso di mancata ricezione della fattura nel termine di 4 mesi dal verificarsi dell’esigibilità, dovrà attivarsi al fine di valutare se porre in essere gli adempimenti previsti dall’articolo 6 co. 8 cit. o attendere che il fornitore provveda alla trasmissione della fattura al SdI.

In tal caso però non si ritiene applicabile anche l’art. 13 comma 1 a-bis) del D. Lgs. 472/1997, con la conseguente ulteriore falcidia della sanzione, perché il comportamento omissivo non viene sanato.

L’articolo 13 comma 1 lett. a-bis) prevede infatti che la sanzione venga ridotta “ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore.”

In questo caso la trasmissione tardiva della fattura all’SdI non sana l’omessa regolarizzazione da parte del cliente che resta quindi sempre inciso dalla sanzione.

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