Ecobonus più sismabonus, cessione del credito a maglie larghe

Cessione del credito anche per la detrazione ecobonus più sismabonus relativa a lavori che comportano sia risparmio energetico che una riduzione del rischio sismico. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 109 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 18 aprile 2019.

Ecobonus più sismabonus, cessione del credito a maglie larghe

Cessione del credito anche per la detrazione corrispondente ad ecobonus più sismabonus, con le stesse regole e limiti previsti per ciascuno dei bonus presi singolarmente.

È con la risposta all’interpello n. 109 pubblicata il 18 aprile 2019 che l’Agenzia delle Entrate esprime il proprio giudizio favorevole alle richiesta di chiarimenti avanzata da una società intenzionata a cedere il credito acquisito da un condominio ai soci artigiani dell’impresa subappaltatrice.

Nel limite massimo di un solo ulteriore passaggio, per la detrazione sisma più ecobonus sarà possibile cedere il credito d’imposta corrispondente nel rispetto delle regole generali previste per ciascuna delle due agevolazioni prese singolarmente.

Ecobonus più sismabonus, via libera alla cessione del credito

A partire dal 2018, per i lavori che comportano un miglioramento del rischio sismico contestualmente al risparmio energetico, è possibile beneficiare di una detrazione pari all’80% o all’85%, entro il limite massimo di 136.00 euro di spesa per unità immobiliare.

Si tratta dell’agevolazione prevista dall’ecobonus + sismabonus, che consiste nel cumulo degli incentivi fiscali per i lavori effettuati in condominio e ricadenti in zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

I chiarimenti sulla cessione del credito alle imprese, che consente ai contribuenti - anche incapienti - di ricevere l’importo della detrazione riconosciuta in un’unica soluzione, erano fino ad oggi stati forniti in relazione alle singole agevolazioni.

Quello che l’Agenzia delle Entrate afferma con la risposta n. 109 è che anche per sisma + ecobonus sarà necessario far riferimento a tali documenti di prassi, ovvero alle circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018.

Con la stessa risposta all’interpello presentato dalla società titolare del credito acquisito da un condominio, l’Agenzia delle Entrate fornisce specifici chiarimenti relativi ai soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 109 del 18 aprile 2019
Articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - Cedibilità del credito di imposta corrispondente alla detrazione c.d. sisma+ecobonus

Ecobonus e sismabonus, cessione del credito limitata a specifici soggetti

Richiamando alla sopra citata circolare n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la cessione del credito corrispondente ad ecobonus, sismabonus ovvero alle due detrazioni in cumulo, può essere effettuata nei confronti dei seguenti soggetti:

  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
  • banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Al riguardo, la suddetta circolare n. 11/E del 2018 ha fornito indicazioni in merito alla definizione di “altri soggetti privati”, da intendersi quali soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Cessione credito ecobonus e sismabonus anche ai subappaltatori

Se il fornitore si avvale di un subappaltatore per eseguire il lavoro, anche quest’ultimo è da considerarsi come soggetto collegato all’intervento e al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Stessa regola anche per il soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento incentivabile.

La società potrà quindi - nel limite di una sola volta - cedere a sua volta il credito d’imposta riconosciuto, e anche in favore dei soci lavoratori di un’impresa edile subappaltatrice dei lavori.

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