Sismabonus, cessione credito come per l’Ecobonus: nuova circolare delle Entrate

La cessione del credito del sismabonus segue le stesse regole previste per l'ecobonus: ulteriori chiarimenti e novità sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018.

Sismabonus, cessione credito come per l'Ecobonus: nuova circolare delle Entrate

Per la cessione del credito del sismabonus si applicano le stesse regole previste per l’ecobonus: è questo uno dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018.

Le novità pubblicate dalle Entrate si ricollegano, dunque, ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 11/E di maggio, con la quale erano state fornite le istruzioni relative alla modalità di cessione del credito spettante per i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica.

Tra le novità, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate estendono la possibilità di cedere il credito spettante nell’ambito di un Consorzio o una Rete di Imprese, a eventuali subappaltatori e a soggetti che rientrano nello stresso contratto d’appalto anche se non hanno eseguito lavori che danno diritto a detrazioni cedibili.

La cessione del credito a soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione dovrà essere valutata sia in riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.

In tal modo si estende ulteriormente la possibilità di beneficiare del sismabonus e dell’ecobonus, pur considerando che sulla detrazione per i lavori di risparmio energetico pesa l’incognita dei nuovi limiti di spesa che potrebbero far calare l’appeal dell’incentivo.

Cessione credito sismabonus ed ecobonus: i chiarimenti nella circolare n. 17/E delle Entrate

Quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E pubblicata a maggio 2018 deve ritenersi applicabile anche ai lavori ammessi al sismabonus.

È questo uno dei chiarimenti forniti nella circolare n. 17/E del 23 luglio 2018 in merito alla detrazione fiscale per lavori di riduzione del rischio sismico.

Pertanto, analogamente a quanto disposto in merito all’ecobonus, anche il credito delle detrazioni previste dal sismabonus potrà essere ceduto ai soggetti che hanno effettuato i lavori (fornitori e imprese costruttrici), nonché ad altri soggetti privati che avranno facoltà di successiva cessione del credito.

Richiamando quanto previsto dalla circolare relativa all’ecobonus, quindi, rientrano tra i soggetti ai quali potrà essere ceduto il credito anche organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, “anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo”.

Permangono tuttavia alcune differenze.

Prima di scendere nel dettaglio si allega di seguito la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018 accompagnata dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 17/E del 23 luglio 2018
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche - articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - ulteriori chiarimenti
Agenzia delle Entrate - comunicato stampa 23 luglio 2018
Eco e sismabonus, in una circolare dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta

Sismabonus, divieto di cessione della detrazione a intermediari finanziari e istituti di credito

A differenza di quanto previsto per l’ecobonus, ai soggetti beneficiari del sismabonus, anche se rientranti nella categoria di contribuenti in no tax area, sarà vietato cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Questo perché per la detrazione prevista per i lavori di riduzione del rischio sismico non è stata prevista la stessa disposizione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, la quale prevede per l’appunto che il divieto di cessione diretta del credito a società finanziarie (banche o intermediari) non sussiste nel caso in cui il contribuente cedente sia un soggetto in no tax area.

È questa una delle differenze evidenziate dalla circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate; importante chiarimento per tutti i contribuenti esenti dall’Irpef che intendono effettuare lavori per ridurre il rischio sismico e beneficiare delle detrazioni previste per legge.

Nuovi soggetti ammessi alla cessione del credito di eco e sismabonus

Tra le novità che riguardano la cessione del credito sia dell’ecobonus che del sismabonus, la circolare n. 17/E pubblicata il 23 luglio 2018 amplia il perimetro dei soggetti ai quali potrà essere ceduta la detrazione.

Se la ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il bonus per l’intervento di riqualificazione energetica o antisismico può essere ceduto ai soggetti che ne fanno parte, anche se non hanno eseguito i lavori.

Il credito può essere “passato” anche direttamente al Consorzio o alla Rete. Resta fermo tuttavia il divieto di cessione a favore di istituti di credito e società finanziarie anche qualora facciano parte del Consorzio o della Rete.

Al contrario, il credito potrà essere ceduto anche al subappaltatore che ha eseguito l’opera per conto del fornitore così come al soggetto che ha fornito i materiali necessari: si tratta infatti di soggetti che presentano un collegamento con il rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione.

Ammesse a ricevere il bonus, infine, anche le imprese che, pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, rientrano nello stesso contratto di appalto.

Come funziona il sismabonus?

Il sismabonus è una delle detrazioni fiscali per chi effettua lavori in casa attualmente in vigore.
Possono richiedere l’agevolazione tutti i soggetti che eseguono lavori volti alla messa in sicurezza degli immobili e che adottano misure antisismiche sia in edifici privati che nei condomini.

A partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 il sismabonus è riconosciuto per gli interventi di messa in sicurezza degli immobili realizzati in zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) e in zone sismiche a minor rischio (zona 3), così come individuate dall’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La misura della detrazione, per effetto delle novità introdotte negli ultimi anni, è calcolata in base alla riduzione del rischio sismico ottenuta con l’intervento di ristrutturazione.

La detrazione è più elevata quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi: l’importo del bonus riconosciuto sale rispettivamente al 70% e all’80%.

Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni spettano per il 75% delle spese sostenute nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore e nella misura dell’85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

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