Ecobonus e contribuenti «no tax area»: ok alla cessione verso chi finanzia i lavori

Rosy D’Elia - Irpef

Ecobonus, i contribuenti che non superano la soglia della «no tax area» possono procedere con la cessione del credito di imposta nei confronti di soggetti privati che hanno finanziato i lavori di riqualificazione energetica. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 298 del 2019.

Ecobonus e contribuenti «no tax area»: ok alla cessione verso chi finanzia i lavori

Ecobonus, i contribuenti che non superano la soglia della “no tax area” e che quindi non potrebbero beneficiare del credito di imposta possono procedere con la cessione dell’agevolazione nei confronti di chi ha finanziato i lavori, in qualità di soggetto privato. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 298 del 22 luglio 2019.

Lo spunto per fare luce sulla questione arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista il proprietario di un’unità abitativa nella quale deve effettuare interventi di riqualificazione energetica che darebbero diritto all’ecobonus.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 298 del 22 luglio 2019
Ecobonus – Cessione del credito d’imposta a soggetto privato Articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Ecobonus, ok alla cessione verso chi finanzia i lavori per i contribuenti «no tax area»

Il contribuente rientra nella no tax area, i suoi redditi sono esclusi dalla tassazione Irpef perché non raggiungono la soglia minima per applicare l’imposta. Uno dei suoi genitori provvederebbe a fornirgli le somme necessarie per gli interventi.

E si rivolge all’Agenzia delle Entrate con l’intento di verificare la possibilità di cedere l’ecobonus a cui ha diritto per i lavori di riqualificazione energetica a chi gli finanzia i lavori. Non avendo imposte da versare e non potendo, quindi, beneficiare del credito, vorrebbe cederlo al genitore che lo ha sostenuto economicamente.

Secondo quanto stabilito dalla norma, la cessione del credito può essere effettuata nei confronti dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili e verso soggetti privati.

Chi finanzia gli interventi può rientrare in questa categoria ed essere destinatario della cessione? Con la risposta all’interpello numero 298 del 22 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate dà il suo via libera.

Nel testo si legge:

“Si ritiene che trovandosi l’Istante (cedente), nel presupposto della veridicità di quanto dallo stesso dichiarato, in situazione di incapienza nell’anno che precede quello di sostenimento delle spese de qua, possa ricorrere alla cessione del credito d’imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato”.

Ecobonus, l’impossibilità di fruire del credito dà il via libera alla cessione

Nell’argomentare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate parte dal riferimento normativo su cui si basa:

“L’articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall’articolo 1, comma 3, lett. a), n.5), della legge 27 dicembre 2017, n. 205), prevede che i soggetti che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica e che ricadono nella c.d. no-tax area, in quanto nell’anno precedente si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR (vale a dire i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR), possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione delle spese sostenute in favore dei fornitori o di altri soggetti privati”.

Le condizioni di incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica della singola unità abitativa nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese e l’impossibilità di fruire della detrazione sono determinanti per stabilire la possibilità di cedere l’ecobonus.

Il documento, inoltre, fornisce anche chiarimenti operativi e specifica che le modalità della cessione sono libere, mentre gli adempimenti di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla cessione sono espressamente devono essere in linea con quanto previsto dal punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Aenzia delle Entrate del 19 aprile 2019, prot. 100372.

Rispettare tutte le formalità richieste per il riconoscimento dell’agevolazione è compito di chi cede l’ecobonus.

Un’ultima precisazione riguarda, infine, le modalità di fruizione del credito di imposta per chi lo riceve: può essere utilizzato solo in compensazione presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

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