In caso di “doppia notifica” fa fede la prima

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Notificazione di un atto tributario al legale rappresentante o alla società: la modalità è alternativa. In caso di doppia notifica, bisogna far riferimento alla prima per il rispetto dei termini decadenziali dell'atto impositivo: lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 10282 del 18 aprile 2023

In caso di “doppia notifica” fa fede la prima

La notifica di un atto tributario ad una società priva di personalità giuridica avviene, in via alternativa, mediante notificazione al legale rappresentante o alla società.

In caso di “doppia notifica”, quindi, è la prima notifica che va considerata ai fini del rispetto dei termini decadenziali dell’atto impositivo.

Queste la decisione dettata dall’Ordinanza n. 10282/2023 della Corte di Cassazione.

In caso di doppia notifica, si fa riferimento alla prima per i termini decadenziali dell’atto impositivo

La vicenda riguarda il ricorso proposto da una società di persone avverso l’atto di irrogazione della sanzione accessoria, previsto dall’art. 12 co. 2 DLgs. n. 471 del 1997, della sospensione dall’esercizio dell’attività per la durata di tre giorni consecutivi in esito alla contestazione nel quinquennio di quattro violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale.

L’Agenzia delle entrate aveva notificato l’atto impositivo due volte, sia alla società, in data 26 aprile 2012, sia al suo legale rappresentante, in data 20 aprile 2012.

La società proponeva ricorso avanti la CTP per intervenuta decadenza dal potere di irrogare sanzioni, in quanto l’atto era stato notificato oltre il previsto termine di sei mesi dalla quarta contestazione.

Il ricorso è stato accolto in primo grado ma il giudizio è stato riformato dalla CTR che, in accoglimento dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, ha chiarito che il dies a quo per far decorrere il termine di sei mesi previsto dalla legge, è quello in cui l’atto è stato notificato alla società nelle mani del legale rappresentante.

La società ha impugnato la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo violazione dell’art. 12 co. 2-bis DLgs. n. 471 del 1997.

A parere della ricorrente il termine di sei mesi avrebbe dovuto, in ogni caso, computarsi dal 20 aprile 2012, giorno in cui era avvenuta la consegna al legale rappresentante della società, e non dal 26 aprile 2012, giorno in cui era avvenuta la consegna alla società.

Infatti, trattandosi di una società priva di personalità giuridica, la notificazione al legale rappresentante della società, con consegna dell’atto a quest’ultima attraverso di essa, già in data 20 aprile 2012 rende in sostanza irrilevante la successiva consegna direttamente alla società il 26 aprile 2012.

Ritenendo fondato il motivo di doglianza della società, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso proposto dalla ricorrente.

Il collegio di legittimità ha contestato la tesi della CTR per cui la doppia notifica si perfeziona con l’ultima notificazione.

I giudici richiamano, a tal riguardo, la lettera dell’art. 145 co. 2 c.p.c. (nella versione vigente dal 1° marzo 2006), che prevede la possibilità di effettuare la notificazione di un atto a un ente non personificato o mediante notificazione all’ente stesso nella sede legale o al legale rappresentante dello stesso nei luoghi di sua residenza o domicilio.

La previsione del novellato art. 145 co. 2 c.p.c. - che pone il criterio dell’alternatività tra la notificazione nella sede o al legale rappresentante - si applica, ai sensi dell’art. 2 co. 4 L. n. 263/2005, ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

Non si tratta, pertanto, di eccesso di zelo dell’Ufficio, bensì di notifica alternativa correttamente eseguita e sottoscritta dal destinatario.

Nella fattispecie, trattandosi di notificazioni effettuate nel 2012, deve farsi applicazione della disciplina pro tempore, ritenendosi corretta la prima notificazione, con conseguente fondatezza del motivo.

Da ciò discende l’annullamento della sentenza impugnata.

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