Donazione quote societarie, esenzione per la nuda proprietà con diritto di voto e controllo

Anna Maria D’Andrea - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Donazione quote societarie, esenzione anche in caso di trasferimento della nuda proprietà se c'è contestuale attribuzione del diritto di voto ai figli e, quindi, del controllo di diritto sulla società. I chiarimenti sono contenuti nella risposta all'interpello n. 38 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 7 febbraio 2020.

Donazione quote societarie, esenzione per la nuda proprietà con diritto di voto e controllo

Donazione di quote societarie, l’esenzione fiscale si applica anche nel caso di trasferimento della nuda proprietà, a patto che si rispettino alcuni requisiti.

Con la risposta all’interpello n. 38 del 7 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’esenzione dall’imposta sulle donazioni per i trasferimenti di quote societarie ai discendenti (tra cui i figli) ed al coniuge.

La donazione della nuda proprietà delle azioni di una società, con contestuale attribuzione del diritto di voto in assemblea ai figli, garantisce il rispetto dei requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990, il TUS.

L’esenzione, introdotta con il fine di agevolare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, si applica a condizione che i beneficiari della donazione proseguano l’attività e mantengano il controllo della società per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.

Donazione quote societarie, esenzione per la nuda proprietà con diritto di voto e controllo

Per i trasferimenti di aziende, quote sociali o azioni nei confronti di discendenti e coniuge è prevista l’esenzione dall’applicazione dell’imposta sulle donazioni nel rispetto di determinate condizioni.

Il riferimento normativo è l’articolo 3, comma 4-ter del TUS, che dispone quanto segue:

“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso [..].”

È questa la norma richiamata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 38 del 7 febbraio 2020, che evidenzia quali sono le condizioni che consentono di beneficiare dell’esenzione fiscale sulle donazioni di quote societarie.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 38 del 7 febbraio 2020
Donazione azioni societarie - esenzione ex articolo 3, comma 4 - ter del TUS

È fondamentale che il trasferimento avvenga in favore di discendenti o del coniuge, che venga portata avanti l’attività d’impresa o mantenuto il controllo della società per almeno 5 anni.

Tali requisiti devono essere mantenuti anche nel caso di donazione della nuda proprietà di quote societarie.

Nello specifico, richiamando alla circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, l’Agenzia delle Entrate specifica che è fondamentale venga acquisito o integrato il controllo di diritto, che si realizza quando:

“un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, ossia detiene più del 50% delle quote o delle azioni nella società con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.”

Esenzione anche con donazione quote societarie in comproprietà

Un chiarimento interessante della risposta all’interpello n. 38 riguarda la possibilità di beneficiare dell’esenzione dall’imposta anche nel caso di donazioni di quote societarie in comproprietà.

Come chiarito nella circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, nel caso in cui le quote di controllo vengano frazionate tra più discendenti, l’esenzione dall’imposta sulle donazioni si applica soltanto per la l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente.

Nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in comproprietà, ai sensi dell’articolo 2347 C.C., il beneficio viene sempre riconosciuto.

Anche la donazione in comproprietà tra più discendenti consente di accedere alle agevolazioni, a patto che i diritti di ciascuno di questi vengano esercitati da un rappresentante comune, che - chiarisce l’Agenzia delle Entrate - disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

Donazione quote societarie, il vincolo dei cinque anni

In chiusura, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate si sofferma su uno dei vincoli fondamentali per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni.

L’articolo 3, comma 4-ter del TUS prevede infatti che l’agevolazione si applichi a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

All’atto di presentazione della dichiarazione di successione e dell’atto di donazione, è necessario quindi presentare un’apposita dichiarazione che garantisca il rispetto del vincolo dei cinque anni.

Nel caso di cessione preventiva dell’attività o delle quote della società comporta il recupero dell’imposta precedentemente non applicata, maggiorata di sanzioni ed interessi calcolati dalla data della successione o donazione.

Nel caso della donazione in comproprietà dei diritti di nuda proprietà delle partecipazioni societarie, il venir meno della comunione tra i discendenti prima dei cinque anni porta alla revoca del beneficio.

L’esenzione dall’imposta sulle donazioni è quindi legata a doppio filo dal mantenimento della comunione tra i titolari della nuda proprietà sulle quote societarie.

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