L’imposta sulle donazioni

Domenico Catalano - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Ricevere in regalo una somma di denaro oppure un'immobile fa sempre piacere ma attenzione: in alcuni casi occorre pagare l'imposta sulle donazioni

L'imposta sulle donazioni

Quando si riceve in regalo una somma di denaro, un immobile o un qualsiasi altro bene occorre prestare grande attenzione ai profili fiscali dell’operazione.

L’imposta sulle donazioni - così come quella sulle successioni - torna spesso sotto i riflettori quando si parla di riforma e in occasione delle campagne elettorali che anticipano le elezioni.

È accaduto, d’altronde, anche recentemente, nel corso delle ultime elezioni politiche. In questa occasione diversi partiti politici hanno proposto una riforma fiscale che modificasse - alzandola - l’aliquota dell’imposta sulle donazioni; oppure che modificasse gli importi delle franchigie.
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Ma come funziona e perché viene pagata l’imposta sulle successioni? - Bisogna prima di tutto chiarire che la donazione è un contratto, anche verbale in alcuni casi, con il quale il donante cede, senza richiedere alcun costo a titolo di corrispettivo, un bene o un diritto ad un soggetto detto donatario.

Ad essere colpiti, quindi, sono i trasferimenti a titolo gratuito che hanno come fine l’arricchimento e il beneficio di un terzo soggetto.

Come si stabilisce quanto si paga per una donazione?

In caso di cessione gratuita delle proprie proprietà si applica l’imposta sulle donazioni secondo regole determinate: il valore del bene donato e il grado di parentela che lega donante e donatario determinano aliquote, franchigia di valore e importo da pagare.

Ecco di seguito l’importo dell’imposta in base alle aliquote attualmente previste per le donazioni in favore di figli, coniuge, fratelli, altri parenti e soggetti che non fanno parte della propria famiglia d’origine.

Imposta sulle donazioni: aliquote e importi

SoggettiFranchigiaAliquota
Coniuge e parenti in linea retta, genitori e i figli, anche naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli
adottati, gli affiliati e gli affiliati
€ 1.000.000,00 4%
Fratelli e sorelle € 100.000,00 6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado - 6%
Altri soggetti - 8%
Persona portatrice di handicap € 1.500.000,00 4%, 6%, o 8% a seconda del legame di parentela

La tabella riassume quali sono i costi della donazione: l’importo dell’imposta sulle donazioni, come è possibile osservare, va da un minimo del 4% ad un massimo dell’8%.

Non sempre tuttavia bisogna pagare l’importo determinato in base ad aliquota, grado di parentela e valore del bene. L’imposta sulle donazioni si applica esclusivamente per la quota che eccede la franchigia e come è possibile osservare in favore dei soggetti portatori di handicap sono previste alcune agevolazioni.

Inoltre è bene sottolineare come la Corte di Cassazione in passato, per esempio con la famosa sentenza n. 18725/2017, abbia ribadito che non si applica l’imposta di donazione in caso di mancata formalizzazione del contratto, ovvero ad esempio in caso di genitori che donano al figlio una somma di denaro.

Esempio di calcolo dell’imposta: ecco quanto si paga sulle donazioni

Facciamo l’esempio di una donazione tra genitori e figli di un bene di valore complessivo pari a 2.000.000 euro.

L’imposta sulle donazioni tra genitori e figli si applica per l’importo che eccede la franchigia di 1.000.000 euro e l’aliquota prevista è del 4%.

Il costo dovuto a titolo di imposta sarà pari a 40.000 euro, ovvero il 4% dei 1.000.000 euro che eccedono la franchigia. Se la donazione fosse stata rivolta a favore di un soggetto portatore di handicap il costo sarebbe stato dimezzato perché la franchigia è in questo specifico caso pari a 1.500.000 euro.

Attenzione però: in presenza di più donazioni o altre liberalità ricevute dalla stessa persona, la franchigia spetta una sola volta per ciascun beneficiario e deve riferirsi all’importo complessivo delle donazioni effettuate dal donatario a favore dello stesso beneficiario.

Ad esempio, nel caso di donazione da genitore a figlio di beni di valore di 800.000,00 euro da parte di un soggetto che già aveva donato al figlio beni di valore pari a 500.000,00 euro, la franchigia dovrà essere calcolata sottraendo quella già fruita con la donazione precedente.

Pertanto, in questo esempio si dovrà procedere sottraendo dalla franchigia di 1.000.000,00 euro l’importo della donazione già effettuata pari a 500.000,00 euro. La franchigia rimanente sarà pari a 500.000,00 euro e l’imposta di donazione dovrà essere applicata ai 300.000,00 euro eccedenti con aliquota al 4%.

In ogni caso la donazione non può violare le norme sulla successone che assegnano agli eredi una quota legittima dei beni del donatore.

Versamento imposta sulle donazioni e contratto per atto pubblico

La donazione, per non essere nulla, deve essere effettuata per atto pubblico e, quindi, redatta da un notaio, il quale dovrà registrare il contratto e versare contestualmente l’importo dovuto a titolo d’imposta sulle donazioni.

Al costo delle donazioni si aggiunge anche l’obbligo di versare l’imposta di registro, di importo fisso di 200 euro e, per donazioni di beni immobili, è necessario anche corrispondere le imposte ipotecarie e catastali pari al 2% e all’1% (200 euro in misura fissa se si tratta di prima casa).

Le donazioni di valore non eccedente la franchigia sono esenti dall’imposta di registro, come specificato più volte dall’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso il soggetto tenuto a pagare l’imposta di registro è il beneficiario della donazione.

Imposta di registro: tutti i casi di esenzione dal pagamento

Non sempre è dovuta l’imposta di registro anche nel caso di beni di valori che eccedono la franchigia.

Le esenzioni dal versamento dell’imposta di donazione sono quelle effettuate:

  • a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
  • a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità e alle ONLUS;
  • a favore di movimenti e partiti politici.
  • le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, nemmeno se presenti con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione;
  • i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), a favore dei discendenti o del coniuge nel rispetto di specifici requisiti
  • le liberalità indirette, a condizione che siano attuate mediante atti comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale oppure all’IVA nel rispetto delle specifiche regole previste dalla legge.

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