Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 88/2026, diventa ufficiale la rottamazione quinquies delle tasse locali. Fitto il cronoprogramma di scadenze e, per i contribuenti, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre.
La rottamazione delle tasse locali è ufficiale: con la pubblicazione della legge n. 88/2026, di conversione del decreto fiscale n. 38/2026, arriva una nuova chance per i contribuenti.
L’articolo 10-quinquies ha esteso la rottamazione quinquies ai debiti tributari e non risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni e Comuni.
La coperta della definizione agevolata, prevista in precedenza solo per i carichi gestiti direttamente dagli enti territoriali e locali, diventa ora più estesa ma sempre vincolata all’adesione da parte del singolo ente.
A fornire il quadro delle regole è l’AdER stessa, con una nota pubblicata sul proprio portale istituzionale che detta il cronoprogramma delle scadenze. Per cittadini e cittadine, la più importante è relativa al termine per fare domanda: si partirà a metà settembre e il canale per l’invio si chiuderà alla fine di ottobre.
Rottamazione quinquies estesa alle tasse locali, domanda dal 16 settembre al 31 ottobre 2026
In risposta alle sollecitazioni degli enti locali, il Legislatore ha esteso la rottamazione quinquies anche alle tasse locali affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Le regole sono le stesse della rottamazione nazionale: chi farà domanda potrà versare il debito accumulato, al netto di sanzioni e interessi, in un massimo di 54 rate bimestrali, con un minimo di 100 euro per ciascuna quota dovuta.
Non cambia neppure il perimetro temporale: la rottamazione locale abbraccerà i carichi affidati da Comuni e Regioni all’AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
A caratterizzare questa “branca” della definizione agevolata è invece il calendario delle scadenze. La prima e la più importante chiama in causa gli enti stessi, che entro il 30 giugno 2026 dovranno scegliere se aderire o meno all’opportunità offerta con la conversione del DL Fiscale.
La rottamazione locale resta infatti facoltativa, subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato di una specifica delibera. Le modalità di trasmissione delle scelte all’AdER saranno comunicate dalla stessa entro il 15 giugno.
Se su questo fronte già si parla di una possibile proroga, anche alla luce della tornata elettorale che renderebbe impossibile per circa 1.000 amministrazioni procedere per tempo, sarà fondamentale per i contribuenti monitorare le scadenze successive.
Per quel che riguarda la domanda, l’invio della richiesta di adesione partirà dal 16 settembre, dopo che l’Agenzia pubblicherà le regole da seguire così come il Prospetto dei carichi ammissibili alla rottamazione.
Ci sarà quindi tempo fino al 31 ottobre 2026 per accedere alla rottamazione, presentando istanza esclusivamente in modalità telematica.
Dopo la domanda il conto dovuto: per la rottamazione locale pagamenti dal 31 gennaio 2027
Dopo la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quinquies partirà la partita che impegnerà direttamente l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con la fine dell’anno verrà reso noto ai contribuenti l’importo dovuto. Entro il 31 dicembre 2026 arriverà la comunicazione contenente l’ammontare delle somme, al netto di sanzioni e interessi.
Il pagamento del totale, o della prima rata, andrà effettuato entro il 31 gennaio 2027.
Per chi opterà per la dilazione, fino al massimo di 54 rate previste, oltre all’appuntamento di gennaio bisognerà annotare in calendario le scadenze del 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027.
Inalterate le regole sulla decadenza: così come per la rottamazione delle cartelle relative a imposte e contributi INPS, sarà consentito rimanere indietro solo per una rata.
La definizione agevolata verrà meno in caso di omesso versamento di due rate, anche non consecutive. Stop immediato in caso di omesso versamento della prima o dell’ultima delle quote dovute.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La rottamazione delle tasse locali è legge: domanda entro il 31 ottobre 2026