Rottamazione quinquies 2026, domanda revocabile

Salvatore Cuomo - Dichiarazioni e adempimenti

Una domanda di adesione alla rottamazione quinquies presentata forse troppo frettolosamente può essere modificata e revocata. L'analisi del caso

Rottamazione quinquies 2026, domanda revocabile

Presentare la domanda per la rottamazione quinquies 2026, come per le precedenti edizioni, produce effetti immediati e molto rilevanti sia per quanto riguarda le azioni di riscossione che per la posizione del contribuente.

Chi invia istanza di adesione alla nuova definizione agevolata può beneficiare nell’immediato della sospensione delle ordinarie attività di riscossione, tra cui fermi, ipoteche e pignoramenti, così come dello stop ai pagamenti derivanti da rateizzazioni in corso.

La fretta può però diventare cattiva consigliera: cosa fare se dopo aver presentato domanda ci si accorge di non poter sostenere le scadenze e i pagamenti previsti dalla rottamazione quinquies? Un’analisi degli effetti dell’adesione e della successiva possibilità di modifica e revoca.

Rottamazione quinquies 2026, gli effetti immediati dopo la presentazione della domanda

La sola presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione qunquies comporta alcuni importanti effetti immediati.

Tra questi c’è il blocco delle procedure cautelari ed esecutive, l’effetto più gettonato da chi ha debiti pendenti ed è già incalzato dalla azione dell’ente di riscossione:

  • niente nuovi fermi o ipoteche: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi sui veicoli o ipoteche sugli immobili;
  • sospensione dei pignoramenti: non possono essere avviate nuove procedure esecutive quali pignoramenti dello stipendio, del conto corrente, presso terzi ecc.;
  • pignoramenti già in corso: se è già stato avviato un pignoramento ma non si è ancora tenuta l’udienza di assegnazione o il terzo non ha ancora pagato, la procedura è sospesa.

Inoltre, dal momento in cui è presentata la domanda sono sospesi gli obblighi di pagamento relativi a precedenti rateizzazioni in corso relativamente ai carichi oggetto della domanda di rottamazione.

Via libera a DURC e DURF dopo la domanda di rottamazione quinquies 2026

Presentare la domanda è considerato dal Legislatore un passo avanti verso la regolarizzazione che comporta le possibilità ottenere il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, o anche il certificato di regolarità fiscale (DURF).

Si tratta dei documenti necessari, ad esempio, per poter operare con la Pubblica Amministrazione o per vedersi sbloccare i pagamenti delle proprie spettanze dagli enti pubblici.

Rottamazione quinquies, la fretta cattiva consigliera: domanda con possibilità di modifica e revoca

L’effetto economico principale della rottamazione quinquies è l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi, dovendo impegnarsi a pagare solo il debito originario a cui aggiungere gli eventuali interessi di dilazione nella misura ora fissata al 3%.

Palese la considerazione che la sola presentazione della domanda non potrà mai cancellare il debito ma realizzerà per esso una sorta di limbo protetto fin dal momento della sua presentazione.

Torniamo al possibile caso che può ben accadere in questi primi giorni successivi all’attivazione dei servizi online da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

In particolare chi è incalzato dalle azioni esecutive o ha necessita di non vedersi sospendere un pagamento dalla PA potrebbe aver presentato in tutta fretta la domanda con degli errori di compilazione, vedasi scelta del numero di rate o errata attestazione riguardo eventuali contenziosi in atto, o anche ci si è resi conto della impossibilità di sostenere l’impegno finanziario sottoscritto.

Ricordo qui che come per le precedenti edizioni della rottamazione, la domanda presentata è emendabile fino al termine fissato per la sua presentazione, come dispone l’articolo 1 comma 88 della Legge 199/2025 che riporta quanto segue:

“Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 86, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.”

Il Legislatore ha quindi espressamente previsto la possibilità di modificare la domanda già presentata, ma nulla ha disposto riguardo il suo annullamento.

Revoca della rottamazione, la pronuncia di Equitalia

A tal proposito, ritengo siano ancora valide le indicazioni fornite dall’Ente riscossore, che all’epoca era ancora denominato Equitalia, nel corso di un incontro con il CNDCEC di Roma tenutosi nel gennaio del 2017 con riferimento alla prima edizione della rottamazione delle cartelle.

In quella occasione di confronto, rispondendo ad una serie di domande formulate da alcuni ordini territoriali, ad una precisa domanda su questo tema i funzionari di Equitalia risposero:

“Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata”.

Indicazioni che rapportate alla data del 30 aprile 2026, termine entro il quale può essere presentata istanza della rottamazione quinquies, comportano che la revoca deve essere presentata entro tale data.

Da rimarcare altresì che l’inderogabilità di questo termine resta comunque superabile, come peraltro già allora specificò la stessa Equitalia nella medesima risposta:

“a seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.”

Affermazione ancora attuale e di fatto confermata dalla Faq numero 15 pubblicata dall’ADER lo scorso 20 gennaio pur tenendo conto delle novità intervenute rispetto alle passate edizioni circa la revoca in caso di pagamento dilazionato.

Vi è però un ma che riguarda le domande di rottamazione inerenti cartelle interessate da rateizzazioni.

Rottamazione quinquies, attenzione alle rateizzazioni

Se si sospende il pagamento delle rate di una dilazione ordinaria a seguito della domanda di rottamazione presentata ma come appunto nel caso sopra ipotizzato viene accettata la istanza di revoca della stessa o anche viene respinta per altre cause, ecco il rischio concreto di trovarsi alle prese con una rateazione nel mentre decaduta per effetto del superamento del numero di rate ordinarie impagate tollerate dalle norme.

Condizione a cui, a determinate condizioni, è possibile trovare soluzione con l’istituto della riammissione, della quale nelle pagine web dell’AdER si legge:

“Solo se ricorrono determinate condizioni, è possibile richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (c.d. riammissione).

In particolare, tale possibilità è consentita solo se la richiesta di rateizzazione decaduta nella quale erano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare era stata presentata prima del 16 luglio 2022 e venga, preliminarmente, versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.

Il nuovo piano di rateizzazione potrà, in questo caso, essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.
Non sono invece più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.”

Una situazione quest’ultima particolarmente difficoltosa da risolvere laddove si dovesse trattare di importi rilevanti da versare purtroppo solo in una unica ed immediata soluzione.

Decadenza dalla rottamazione quinquies, stop a nuove rateizzazioni

Diverso è il discorso in caso di decadenza dalla rottamazione quinquies in relazione a cartelle per le quali era in corso un piano ordinario di rateizzazione.

In tal caso, il comma 94 della Legge di Bilancio 2026 prevede che:

“Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86:

a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

In ottica antielusiva, è fatto pertanto divieto di accedere a nuove forme di rateizzazione per i debiti inclusi nella rottamazione quinquies in caso di decadenza per mancato pagamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

Da ciò la raccomandazione di ponderare bene i pro ed i contro della adesione alla rottamazione quinquies prima di prendere qualsiasi iniziativa.

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