Documento commerciale per reso merce: la procedura in caso di buono spesa

Documento commerciale per reso merce: l'Agenzia delle Entrate chiarisce la procedura da seguire in caso di emissione di un buono spesa da spendere in un momento successivo alla restituzione del bene. E si sofferma sulla differenza tra buono monouso e multiuso. I dettagli nella risposta all'interpello numero 167 del 5 giugno 2020.

Documento commerciale per reso merce: la procedura in caso di buono spesa

Documento commerciale per reso merce: come bisogna procedere in caso di emissione di un buono spesa da spendere in un momento successivo alla restituzione del bene? E in caso di reso del reso?

A mettere nero su bianco le istruzioni è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 167 del 5 giugno 2020 in cui chiarisce anche la differenza tra buono monouso e buono multiuso.

Lo spunto per i chiarimenti arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un commerciante al dettaglio di calzature, abbigliamento, borse e accessori, che consente ai propri clienti di poter sostituire la merce acquistata e descrive il meccanismo che solitamente mette in atto.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 167 del 5 giugno 2020
: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - documento commerciale per reso merce - reso del reso.

Documento commerciale per reso merce: la procedura in caso di buono spesa

In caso di reso della merce e sostituzione dei prodotti, il commerciante procede con due operazioni:

  • quando il prodotto viene riconsegnato, registra il reso nel software gestionale ed emette un documento commerciale per reso merce e un buono di pari valore, da utilizzare successivamente;
  • quando il cliente sceglie il nuovo bene di pari valore in sostituzione, emette un nuovo documento commerciale dal cui “SUBTOTALE” sottrae un importo pari al valore del buono in precedenza emesso e, quindi, che reca un “TOTALE COMPLESSIVO” pari a Euro 0.

Ma come bisogna procedere per un reso del reso, ovvero di un nuovo cambio del bene acquistato in sostituzione di quello del primo reso?

Questa la domanda posta all’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello numero 167 del 5 giugno 2020 chiarisce le regole da applicare per l’emissione di un documento commerciale per reso merce.

Innanzitutto stabilisce che, nel caso in cui venga rilasciato al cliente un buono acquisto da spendere in futuro, al momento della cessione del nuovo prodotto la società ha facoltà di emettere due documenti commerciali:

  • il primo negativo, di importo pari al buono-acquisto, per rettificare il corrispettivo del bene reso;
  • il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l’acquisto.

L’Amministrazione finanziaria boccia la modalità di emissione del documento commerciale per reso merce indicata dal contribuente:

“La procedura di reso adottata non è corretta, posto che con l’emissione del documento commerciale per reso merce l’istante rettifica il corrispettivo del bene reso e recupera la corrispondente imposta, senza però procedere a certificare correttamente il nuovo acquisto in conformità alle indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi e ai successivi interventi normativi in tema di buoni-corrispettivo”.

Documento commerciale per reso merce: come procedere in caso di emissione di un buono spesa

Con la risposta all’interpello numero 167 del 5 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate indica, passo dopo passo, la modalità corretta da seguire:

  • quando il bene acquistato in principio viene riconsegnato deve essere emesso un documento commerciale per reso merce, in rettifica del corrispettivo del bene reso e recupero della corrispondente imposta, che richiama il documento commerciale emesso con il riferimento all’operazione originaria;
  • quando viene consegnato il buono multiuso, la cui consegna, a differenza del buono monouso non costituisce effettuazione dell’operazione e, quindi, non coincide con il momento impositivo ai fini IVA, l’esercente non è tenuto ad emettere il documento commerciale. In ogni caso, se l’esercente vuole memorizzare l’operazione di consegna del buono, il documento commerciale che emette dovrà riportare il codice natura “N2” (non soggette);
  • quando il cliente effettua un nuovo acquisto deve essere emesso un nuovo documento commerciale, con la descrizione del bene acquistato e la valorizzazione della relativa IVA, con l’indicazione di un “TOTALE COMPLESSIVO” con il valore della merce acquistata, mentre il buono deve essere utilizzato come un mezzo di pagamento e deve essere riportato il numero identificativo sul documento commerciale ovvero, ove il registratore telematico in uso lo consenta, servendosi della cosiddetta “APPENDICE”.

Nel caso di un reso del reso, è necessario seguire una procedura analoga con la precisazione che il nuovo “documento commerciale per reso merce” deve richiamare il documento emesso al momento della scelta del nuovo capo.

Documento commerciale per reso merce e la differenza tra buono spesa monouso e multiuso

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul buono acquisto emesso in sostituzione della merce resa, che consente la
scelta di altri beni in un momento successivo alla riconsegna del bene reso, e sulla differenza tra monouso e multiuso.

Si tratta di “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative” che ricade nella disciplina del buono corrispettivo indicata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 e recepita nel Decreto Iva.

Si distinguono due tipologie di buoni:

  • monouso, previsto dall’articolo 6-ter del decreto IVA, nel caso in cui al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il corrispettivo dà diritto;
  • multiuso, regolato dall’articolo 6 quater del decreto IVA, nel momento in cui viene emesso non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

L’Agenzia delle Entrate, come già indicato nella risposta ad interpello numero 519, pubblicata il 12 dicembre 2019, sottolinea:

“Ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell’IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa”.

Nel caso descritto, per il reso della merce deve essere emesso un buono multiuso, dal momento che non risulta destinato esclusivamente all’acquisto di beni della stessa “natura, qualità e quantità”, e quindi non è possibile conoscere la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni cui lo stesso da diritto già al momento della sua emissione.

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