Divisione ereditaria senza conguaglio: imposta di registro all’1%

Tommaso Gavi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Divisione ereditaria senza conguaglio, al quesito sulla tassazione da applicare per quanto riguarda l'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti: l'aliquota di riferimento della prima è l'1%, le altre imposte vanno corrisposte nella misura fissa di 200 euro. Lo spiega la risposta all'interpello numero 30 del 6 febbraio 2020.

Divisione ereditaria senza conguaglio: imposta di registro all'1%

Divisione ereditaria senza conguaglio, un notaio chiede delucidazioni sulla corretta tassazione da applicare in relazione all’imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali rivolgendo direttamente un quesito all’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la risposta all’interpello numero 30 del 6 febbraio 2020: l’imposta di registro va corrisposta per l’1% mentre quelle ipo catastali nella misura fissa di 200 euro.

Nel documento di prassi, via libera alla soluzione proposta dal contribuente.

Divisione ereditaria senza conguaglio: imposta di registro all’1%, ipotecarie e catastali fisse a 200 euro

Divisione ereditaria senza conguaglio, è questo il cuore del quesito posto da un notaio che precisa che ad uno degli eredi spetterà il diritto di usufrutto nell’abitazione della moglie defunta, per un valore pari ad un terzo della quota di eredità.

Alla richiesta di chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare in relazione all’imposta di registro ed a quelle ipotecarie e catastali, l’Agenzia dell’Entrate replica con la risposta all’interpello numero 30 del 6 febbraio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 30 del 6 febbraio 2020
Atto di divisione ereditaria, tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Il documento chiarificatore, in sostanza, sposa interamente la soluzione proposta dal contribuente che identifica l’aliquota dell’imposta di registro all’1% e le imposte ipo-catastali nella misura fissa di 200 euro.

La soluzione prospettata risulta coerente con l’ordinamento poiché nel caso di divisione ereditaria non è presente alcun conguaglio.

In merito all’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate cita la sentenza numero 7606 della Corte di Cassazione del 28 marzo 2018, che afferma le parole seguenti:

“In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (...) mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione e non l’aliquota degli atti traslativi.

In quanto atto di natura dichiarativa, l’aliquota è determinata dall’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, come spiegato anche nella circolare numero 18/E del 29 maggio 2013.

Per la determinazione della quota fissa delle imposte ipotecarie e catastali l’Agenzia delle Entrate rimanda invece alla circolare numero 2/E del 21 febbraio 2014.

Divisione ereditaria senza conguaglio: i presupposti della risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate

Nella prima parte del documento chiarificatore l’Agenzia delle Entrate ricapitola i presupposti dell’atto di divisione ereditaria senza conguaglio.

La risposta all’interpello riepiloga che:

“Lo scioglimento della comunione ha come conseguenza l’attribuzione a ciascun condividente della titolarità esclusiva su una parte determinata dei beni o diritti posseduti in comunione.”

Nel caso concreto la tripartizione dell’eredità assegna ai tre eredi, marito e due figli della defunta, diversi beni e diritti come segue:

  • piena proprietà del terreno alla prima figlia;
  • diritto di nuda proprietà dell’immobile abitativo e relativa pertinenza alla seconda figlia;
  • diritto di usufrutto vitalizio dell’immobile al padre e marito della defunta.

Nel momento in cui i valori rispettano le quote ereditarie non sorgono obblighi di conguaglio, come nel caso in questione.

A regolare la divisione ereditaria è l’articolo 34 del TUR, che impone di confrontare il valore complessivo della quota ricevuta con il valore totale, in modo da rispettare la parte che spetta di diritto.

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